Da "Diritto Pubblico": riassunto cap.9

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Categoria:Diritto
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Testo

IL PARLAMENTO
1)LA CAMERA E IL SENATO
Il parlamento si compone di 2 camere: 1)la camera dei deputati (630 deputati), 2)il senato della repubblica (315 senatori + senatori a vita). Il Parlamento italiano è bicamerale, le 2 camere si uniscono separatamente. La decisioni del parlamento devono ottenete l’approvazione di ogni camera, infatti le 2 camere hanno gli stessi poteri e le stesse funzioni = bicameralismo uguale o paritario. I parlamenti moderni nacquero sulla base di 2 distinti modelli:
1)primo modello = sorto in Inghilterra, le 2 camere rappresentavano 2 classi sociali diverse: una camera elettiva con la borghesia (camera dei comuni) e una non elettiva con la nobiltà (camera dei Lords).
2)secondo modello = nato negli S. Uniti, una camera rappresentava con i cittadini (camera dei rappresentanti) l’altra rappresentava gli stati membri della federazione (senato). Questo modello è adottato da: USA Rep. Fed Germania.
Il sistema bicamerale italiano. Non corrisponde a nessuno dei 2 modelli storici. Entrambe le camere durano 5 anni e sono formate da membri elettivi con suffragio universale diretto. Nel senato esistono 2 tipi di senatori a vita: a) *5 cittadini nominati dal presidente della repubblica , b)*tutti gli ex-presidenti della repubblica.
Il numero dei senatori a vita non modifica la fisionomia del senato, che resta una camera elettiva.
Tutti i cittadini di 18 anni sono elettori x la camera dei deputati, e quelli di 25 anni x il senato. X eleggere i deputati l’età è 25 anni mentre x i senatori è 40 anni.
Le 2 camere sono elette con il tipo maggioritario con correzione proporzionale.
Le ragioni del bicameralismo sono dovute all’assicurazione di un approfondimento nell’elaborare le leggi.
Gli inconvenienti di questo sistema sono molti: li tempi lunghissimi, scarse efficienze e ripetizioni.
Si è pensato a abbandonare l’attuale sistema bicamerale paritario x attuare un parlamento monocamerale differenziando a la composizione delle 2 camere e trasformando il senato in camera delle regioni o dividendo le funzioni delle 2 camere.
2)IL PARLAMENTO I SEDUTA COMUNE
la camera dei deputati e il parlamento si riuniscono sempre separatamente, in alcuni casi si riuniscono in seduta comune. Questo per:
*l’elezione del presidente dalla repubblica
*eleggere 5 giudici costituzionali
*eleggere 10 componenti CSM
*mettere in stato d’accusa il presidente della repubblica
3)I PARLAMENTARI
tutti i cittadini che hanno il diritto di voto possono essere eletti, devono avere 25 anni x diventare deputati e 40 per senatori.
I parlamentari sono i rappresentanti del popolo e a volte hanno la tendenza a fare gli interessi dei propri gruppi piuttosto che del paese. Per contrastare tale tendenza la Costituzione ha stabilito i principio di divieto di mandato imperativo = i parlamentari non sono vincolati all’incarico ricevuto dagli elettori, e una volta entrati in parlamento non sono tenuti a rispettarli. Non sono revocabili in nessun caso dagli elettori, sono liberi di assumere posizioni diverse. Non c’è quindi nessun vincolo formale, ma solo un vincolo sostanziale rispetto al partito.
Le immunità parlamentari. I cittadini che diventano membri del parlamento acquistano una protezione giuridica. Ne esistono 2 tipi: 1)*irresponsabilità x le opinioni date e x i voti espressi = i deputati e i senatori hanno piena e tot libertà di parola e d’opinione xchè essendo dei rappresentanti del popolo devono avere la possibilità a dire tutto quello che ritengono sia utile. 2)*immunità processuale = riguarda i reati commessi dai parlamentari anche al di fuori delle loro funzioni. I giudici possono procedere contro un membro indagando interrogandolo e facendo il processo. Essi devono ottenere l’autorizzazione dalla camera di appartenenza prima di fare perquisizioni, arresti, intercettazioni tel. Dal 93i giudici non hanno + bisogno dell’autorizzazione delle camere x andare contro un membro ma ne hanno bisogno solo x provvedimenti limitativi della libertà personale.
L’indennità. I membri del parlamento non ricevono un’indennità stabilita x legge xchè in parlamento risiedono parlamentari che x tutta la durata del loro mandato non possono fare a – di lavorare. Ora l’indennità è agganciata allo stipendio dei massimi funzionari dello stato.
4)ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
la camera e il senato sono assemblee numerose devono quindi avere un’organizzazione interna e regole di funzionamento.
I regolamenti parlamentari. Sono le norme che ogni camera adotta x il proprio funzionamento interno, viene approvato a maggioranza assoluta.
I presidenti. Vengono eletti da ciascuna camera, egli dirige la discussione mette in votazione le deliberazioni e proclama i risultati.
L’assemblea plenaria e le commissioni. X le questioni + importanti le camere si riuniscono in assemblea plenaria con la presenza di tutti i componenti, però la maggior parte del lavoro viene fatta all’interno delle commissioni. L’assemblea plenaria è la sede naturale mentre le commissioni sono una sede specializzata.
Esistono 3 tipi di commissioni:
*le commissioni permanenti = sono 14 alla camera e 13 al senato, si occupano di materie specifiche. I parlamentari sono divisi in modo da rispecchiare la proporzione de gruppi parlamentari, svolgono funzioni importanti nel procedimento legislativo e possono riunirsi in sede referente o deliberante, ma possono riunirsi anche al di fuori del procedimento legislativo x discutere qualsiasi decisione e x formulare delle risoluzioni.
*le commissioni bicamerali = sono formate da deputati e senatori con compiti specifici nel controllo della vita politica o amministrativa. Ne fa parte la commissione bicamerale per le riforme istituzionali.
*le commissioni d’inchiesta = sono formate x legge con lo scopo di condurre indagini sui problemi sociali o politici e hanno poteri + ampi delle altre commissioni. Lo scopo è quello di ricostruire la verità su fatti di grande importanza.
I gruppi parlamentari. Sono i partiti in parlamento, cioè tutti i deputati e senatori che formano un gruppo parlamentare. I loro presidenti sono i portavoce del loro partito e riuniti insieme formano la conferenza dei presidenti di gruppo.
Le deliberazioni delle camere. Le camere sono organi collegiali formati da una pluralità di persone che agiscono unitamente e sono adottate secondo le seguenti regole:1)numero legale = le deliberazioni sono valide quando è presente la magg dei componenti 2)maggioranze richieste = di solito la deliberazioni sono approvate
a)maggioranza semplice (la magg dei parlamentari è presente in aula)
b)maggioranza assoluta (la metà + 1 dei membri della camera)
c)2/3 dei voti
3)metodi di votazione = le votazioni si svolgono a
a)scrutinio palese.
b) lo scrutinio segreto non è ammesso x questioni de delicatezza.
La pubblicità. Tutto quello che avviene all’interno del parlamento può essere conosciuto all’esterno. È necessario che i cittadini sappiano come agiscono i loro rappresentanti. Le sedute sono aperte al pubblico, è assicurata la presenza dei giornalisti e la TV può effettuare delle riprese in diretta.
5)LA DURATA DELLE CAMERE E IL LORO SCIOGLIMENTO: Ciascuna camera resta in carica per 5 anni e questo periodo viene chiamato legislatura. Alla fine di questa il presidente ne dichiara lo scioglimento e indice le elezioni che devono avvenire entro 70 g dalla fine delle camere precedenti.
Lo scioglimento delle camere può avvenire soltanto quando il parlamento non è + in grado di esercitare le sue funzioni. E cioè quando risulta impossibile formare una magg. Spesso sono i partiti stessi a proporre le elezioni anticipate ma l’ultima parola spetta al presidente della repp che può accogliere tele richiesta o insistere x far trovare un accordo. Lo scioglimento delle camere rappresenta una valvola di sicurezza x il sistema costituzionale.
6)LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO
1)funzione di indirizzo e controllo politico = servono x definire gli orientamenti politici dello stato. Nel momento in cui si forma un parlamento, il governo deve presentare il proprio programma politico al parlamento che lo approva con la mozione di fiducia. Poi in qualsiasi momento ne potrà dare la sfiducia, magari trovandosi in disaccordo con il governo stesso.
Ogni parlamentare può presentare interpellanze e interrogazioni ai membri del governo, con le quali vengono chieste informazioni sul comportamento del governo e della pubblica amministrazione o sulle iniziative da prendere. Il parlamento può chiedere che i membri del governo rendano conto del loro operato davanti alle camere avendo anche l’obbligo di intervenire. Il parlamento può anche decidere di trattare un argomento politico e formulare degli indirizzi politici detti risoluzioni o mozioni.
Il controllo finanziario viene fatto dal governo dove tutte le entrate e le uscite dello stato devono essere autorizzate dal parlamento con l’approvazione del bilancio preventivo al 31/12. Gli indirizzi da seguire l’anno dopo sono contenuti nella legge finanziaria che il parlamento approva 31/12 dell’anno precedente.
2)funzione legislativa = consiste nel fare le leggi, spetta al parlamento (xchè un atto giuridico ha nome di legge solo se è adottato dal parlamento con un particolare procedimento), anche altri apparati pubbl hanno il potere di emanare norme con la forza di una legge e sono i decreti legislativi, decreti legge emanati dal governo o leggi regionali dalle regioni. Il parlamento può disciplinare con legge qualsiasi materia, ha quindi una competenza generale. Ma non può mai essere in contrasto con la costituzione. Queste leggi si chiamano incostituzionali, sono però ugualmente efficaci, una volta approvate, possono però sempre essere dichiarate incostituzionali e quindi annullate dalla corte costituzionale.
La costituzione stabilisce anche gli argomenti che devono essere regolamentati solo dal parlamento, e si parla quindi di riserva di legge (nei soli casi stabiliti dalla legge, se non in base alla legge). Si impongono queste riserve x impedire che su argomenti di grande importanza possa decidere il governo in via amministrativa o qualsiasi apparato pubblico.
7)IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
x riuscire a fare una legge si deve seguire un procedimento e solo al termine esiste nell’atto giuridico, può entrare in vigore e essere obbligatoria x tutti.
Con il bicameralismo ogni legge deve essere approvata da ciascuna camera con lo stesso tempo. Il procedimento inizia da una o dall’altra camera indifferentemente, quando la legge è approvata dalla 1^ camera se la trasmette alla 2^ che inizia la discussione e alla fine la approverà anche lei. Se questo non avviene la legge ritorna alla 1^ camera che la ridiscuterà ammettendo delle modifiche e creando una nuova versione. Questo fino a che il testo non viene approvato da entrambe la camere. Il procedimento si compone di 4 fasi:
1)iniziativa = è la facoltà di proporre una legge alla discussione del parlamento. La proposta di legge deve essere redatta in articoli. Il governo ha bisogno di nuove leggi x realizzare il suo programma politico, nel formulare le sue proposte (disegni di legge) manifesta il suo potere nel campo politico. Questi disegni devono essere approvati nella seduta del consiglio dei ministri.
L’iniziativa legislativa spetta a ciascun deputato e senatore, le proposte sono molto numerose, meno importanti sono quelle degli atri organi come consigli regionali.
L’iniziativa popolare è quando la proposta viene sottoscritta dal popolo.
2)discussione e approvazione
2 A)procedimento normale = la scelta di usare questo o l’altro procedimento spetta al presidente della camera. Scegliendo questo invia il progetto di legge a 1 commissione permanente a seconda dell’argomento che viene trattato nel progetto , poi tutte si riuniscono in sede referente discutendo e poi riferendo tutto all’assemblea plenaria. Questa 1^ fase serve x confrontare opinioni e trovare i punti comuni.
Una volta sentita la relazione della commissione si procede alla discussione e poi votazione, che avviene divisa x articolo e poi nel complesso.
Ogni parlamentare ha diritto di presentare emendamenti cioè proposte anch’esse votate.
Questo meccanismo complesso ha lo scopo di garantire a tutti i membri del parlamento di esprimersi sui aspetti della legge. Certe volte usano questi diritti x ritardare l’approvazione della legge presentando molti emendamenti, allora si parla di ostruzionismo.
2 B)procedimento speciale = richiede tempi + brevi, il presidente trasmette al il progetto di legge a 1 commissione permanente e nello stesso tempo dà alla commissione il potere di approvare in via definitiva il progetto senza doverne riferire in aula, in questo caso la commissione è in sede deliberante. Sono molti i vantaggi ma anche i rischi e x questo la costituzione ha fissato 2 regole:
a)una volta iniziato il procedimento speciale si può passare a quello normale, basta che lo chieda il governo , 1/10 della camera o 1/5 della commissione. In questo caso la commissione si trasforma in sede referente da deliberante.
b)il procedimento speciale non può essere mai adottato x un certo n. di materie.
Il procedimento speciale è + adatto x le leggi di questioni – importanti e viene adottato + spesso, e dette “leggine”. Il procedimento normale viene usato x leggi di portata generale o di grande importanza politica.
3)promulgazione = una volta che la legge è approvata da entrambe le camere con lo stesso testo deve essere promulgata dal presidente della repubblica entro 30 gg.
E’ una dichiarazione solenne che afferma l’avvenuta approvazione della legge da parte delle 2 camere. Tutto avviene secondo un formula sempre uguale.
Il presidente può anche rinviare la legge alle camere con messaggio motivato e chiedere una nuova deliberazione. Se le camere la approvano viene promulgata quindi il presidente in questo caso cioè la 2^ volta è obbligato a promulgare la legge cioè ha veto sospensivo.
4)pubblicazione = dopo la pubblicazione la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, lo scopo è dare ai cittadini la possibilità di conoscere le leggi ma anche che dopo la pubblicazione nessuno può invocare l’ignoranza della legge.
La legge entra in vigore il 15° g. successivo alla data di pubblicazione.
La sovrapproduzione di leggi e il processo di delegificazione. La produzione di leggi da parte del parlamento è eccessiva. Questa sovrapproduzione è favorita dalla possibilità di approvare le leggi direttamente in commissione e non in assemblea plenaria. Il parlamento quindi dedica tempo a questioni di importanza – mentre le leggi + importanti passano in 2° piano. X rimediare a questi problemi è stato fatto un processo di delegificazione, con l’obiettivo di limitare l’uso di leggi ai grandi temi lasciando libero il governo a norme + importanti.
8)LEGGI COSTITUZIONALI
Sono approvate dal parlamento e hanno lo stesso rango delle norme costituzionali, possono quindi modificare o integrare la costituzione.
Ci sono 2 tipi di leggi costituzionali:
a)le leggi costituzionali che modificano la costituzione (leggi di revisione)
b)le leggi costituzionali che regolano norme di particolari materie dove la costituzione ha messo una riserva di legge costituzionale.
Anche così il parlamento ha dei limiti come quello del divieto di trasformare la repubblica in 1 monarchia con una modificazione della costituzione. L’altro limite è quello che riconosce i diritti inviolabili dell’uomo.
Le leggi costituzionali si distinguono da quelle ordinarie x il procedimento. Esso si svolge con le stesse fasi ma:
A)l’approvazione deve essere ripetuta da ciascuna camera 2 volte e tra 1 votazione e l’altra devono passare 3 mesi
B)per l’approvazione è necessaria la maggioranza dei 2/3 di ciascuna camera. Se l’approvazione avviene con la maggioranza assoluta entro 3 mesi la stessa legge viene sottoposta a referendum popolare.

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