Costituzione

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Testo

Costituzione italiana:
Legge fondamentale della Repubblica italiana; è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.
Formazione della Costituzione:
La Costituzione repubblicana rappresenta il frutto del lavoro dell'Assemblea costituente, composta di 556 membri eletti il 2 giugno 1946 (lo stesso giorno in cui il popolo italiano si pronunciò per la repubblica al referendum istituzionale) e presieduta da Umberto Terracini. Il progetto, redatto da una commissione di 75 membri, fu sottoposto il 31 gennaio 1947 all'assemblea, che nel corso di 170 sedute esaminò 1663 emendamenti; la votazione per l'approvazione del testo definitivo ebbe luogo il 22 dicembre 1947. La Costituzione fu firmata dal presidente della Repubblica Enrico De Nicola e controfirmata dal presidente del Consiglio Alcide De Gasperi e dal presidente dell'Assemblea costituente, Terracini.
I principi e le norme della Costituzione:
La Costituzione è composta di 139 articoli, divisi in quattro sezioni: princìpi fondamentali (artt. 1-12); parte prima, dedicata ai diritti e ai doveri dei cittadini (13-54); parte seconda, concernente l'ordinamento della Repubblica (55-139); 18 disposizioni transitorie e finali, riguardanti situazioni relative al trapasso dal vecchio al nuovo regime e destinate a non ripresentarsi.
I princìpi fondamentali e la prima parte della Costituzione contengono, innanzitutto, un ampio riconoscimento dei diritti civili e politici fondamentali, che vengono garantiti nella loro immodificabilità: l'uguaglianza davanti alla legge e l'inviolabilità dei diritti dell'uomo (libertà personale, diritto alla difesa, presunzione di innocenza, inviolabilità del domicilio, segreto epistolare, libertà di circolazione e soggiorno, di espatrio, di riunione, di associazione, di religione, di opinione e stampa). Espressamente tutelate sono le minoranze linguistiche. Sono poi riconosciuti esplicitamente i diritti della famiglia, dei minori, il diritto alla salute, la libertà delle arti e delle scienze, il diritto all'istruzione.
Accanto ai diritti civili e politici la Costituzione stabilisce dei diritti sociali che hanno valore di programma politico-sociale per guidare la società italiana verso obiettivi di uguaglianza sostanziale. Questo aspetto, che contraddistingue la Costituzione italiana, trova espressione diretta nell'articolo 3, comma secondo: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della libertà umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese". In questo senso vanno interpretati il riconoscimento del diritto al lavoro e la subordinazione della proprietà e dell'iniziativa privata agli interessi collettivi.
I diritti del cittadino sono inoltre riconosciuti e tutelati non solo con riferimento a ciascun individuo isolatamente ma anche nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità (famiglia, comunità locale, partiti, sindacati, associazioni ecc.) Un richiamo preciso sottolinea i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Un'altra peculiarità della Costituzione italiana consiste nell'elencazione, oltre che dei diritti, dei doveri dei cittadini. Accanto al diritto-dovere del lavoro, consistente nello svolgere un'attività utile per la società, vi sono la fedeltà alla repubblica, il pagamento delle imposte, il dovere dei genitori di curarsi dei figli, il dovere di votare e di difendere la patria.

L'ordinamento dello stato:
La seconda parte della Costituzione definisce le strutture dell'ordinamento statale: il Parlamento, nucleo centrale del sistema politico, con il suo bicameralismo perfetto; il presidente della Repubblica, con un ruolo di garante dell'unità nazionale e di coordinatore, mediatore e regolatore dei rapporti tra i poteri dello stato; il presidente del Consiglio dei ministri e il governo, detentori del potere esecutivo e di indirizzo politico; la magistratura, di cui è solennemente riconosciuta l'autonomia. Tale riconoscimento è duplice in quanto, da un lato, la magistratura è dichiarata "ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere", e dall'altro, il giudice è detto "soggetto soltanto alla legge", il che significa che non ha alcun superiore gerarchico. Assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati spettano al Consiglio superiore della magistratura, presieduto dal presidente della Repubblica, e non al ministro di Grazia e Giustizia. Sempre nella seconda parte della Costituzione sono elencate e descritte nelle loro funzioni e organi le Regioni, le Province e i Comuni.
Il controllo di legittimità costituzionale delle leggi dello stato e delle regioni è affidato alla Corte costituzionale. Una norma giudicata dalla Corte in contrasto con la Costituzione cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
Modificazioni della Costituzione:
La Costituzione italiana è "rigida", cioè non può essere modificata con leggi ordinarie. Ciò allo scopo di sottrarre la legge fondamentale dello stato alle trasformazioni che appaiano più convenienti a maggioranze parlamentari contingenti. Ciò non significa che sia immodificabile. Al contrario essa stessa prevede, all'art. 138, le procedure da seguire per adottare leggi di revisione della Costituzione e leggi costituzionali ossia le leggi che, rispettivamente, modificano e integrano la Costituzione. Tale procedura prevede prudentemente due deliberazioni a maggioranza assoluta da parte di ciascuna Camera a distanza di tre mesi l'una dall'altra, al fine di impedire che si giunga a modificare la Costituzione sull'onda di un'emozione passeggera. Diverse modifiche costituzionali di carattere articolare sono già state effettuate nel corso degli anni senza che fosse necessario ricorrere al referendum
Sono sottratti a ogni revisione costituzionale la forma repubblicana e i diritti di libertà e sociali che la prima parte della Costituzione dichiara inviolabili.

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