Contratti d'utilizzo dell'aeromobile

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Categoria:Diritto
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Testo

I CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELL’A/C
CONTRATTO: accordo fra 2 o più soggetti, stipulato per regolare un accordo giuridico patrimoniale (regolato dal cod.civ.)
TIPICO: già regolato da leggi
ATIPICO: sono le parti che stipulano le leggi per regolarlo
- CONTRATTO DI LOCAZIONE –
Contratto mediante il quale il LOCATORE si obbliga a far godere un il LOCATARIO o CONDUTTORE, di una cosa mobile o immobile per un certo periodo di tempo, ricevendo un corrispettivo.
- è CONSENSUALE, si perfeziona con il solo consenso delle parti
- ha EFFETTI SOLO OBBLIGATORI, il conduttore ha un diritto di credito nei confronti del locatore (beneficiare della cosa altrui)
- è a TITOLO ONEROSO, è essenziale la pattuizione del corrispettivo (CANONE)
- ha come CAUSA lo scambio tra. Proprietario che riceve il corrispettivo e non proprietario che utilizza il bene
Per la locazione di a/c, il godimento di esso non prevede scopi diversi da quello della normale destinazione degli a/c, la navigazione aerea; ne abbiamo 3 diversi:
- il FLY-YOURSELF SERVICE, il locatario ottiene un a7c da turismo per pilotarlo personalmente
- il BARE-HULL CHARTER, la cessione da parte del locatore dell’a/c senza equipaggio, ad un locatario che ne diventa esercente
- l’AIRCRAFT INTERCHANGE AGREEMENT, lo stesso a/c effettua l’intero viaggio, ma in due o più tratte servite da diverse compagnie
Il locatore è obbligato:
- alla consegna dell’a/c in stato di navigabilità, con le relative pertinenze e in buono stato. Si redige un verbale alla consegna dove vengono riportate le condizioni dell’a/c
- a consegnare i documenti dell’a/c
- a provvedere alla manutenzione dell’a/c (tranne per la piccola manutenzione che è a carico del conduttore)
- a garantire il pacifico godimento dell’a/c
Il conduttore è obbligato:
- prender in consegna l’a/c
- utilizzare l’a/c secondo l’impiego stabilito e in modo adeguato al c.d.n
- a riconsegnare l’a/c nei termini previsti e nelle condizioni in cui l’aveva trovato ( se c’è un ritardo il locatore ha diritto ad un risarcimento del danno)
- a non sublocare l’a/c e a non cedere il contratto (SUBLOCARE: conduttore stipula con altri un nuovo contratto di locazione)
- a corrispondere al locatore il canone pattuito ( il macato pagamento di una sola rata autorizza il locatore alla risoluzione del contratto)

CESSAZIONE:
Se la locazione è:
- a TEMPO DETERMINATO, cessa alla scadenza del termine previsto
- a TEMPO INDETERMINATO, cessa a seguito di una disdetta, ovvero una DICHIARAZIONE DI RECESSO fatta da una delle 2 parti.
La locazione non può essere tacitamente rinnovata.
RISOLUZIONE: al verificarsi di determinate situazioni dettate dalla legge, si scioglie il contratto e annulla le vicende del rapporto contrattuale.
- PER INADEMPIMENTO
- PER IMPOSSIBILITà SOPRAVVENUTA
- PER ECCESSIVA ONEROSITA’
- PER MORTE DEL CONDUTTORE
- PER FALLIMENTO DEL CONDUTTORE
- PER PERDITA DELL’A/C
- PER NON INTERESSE DEL CONDUTTORE ALL’UTILIZZO DELL’A/C
/Per INADEMPIMENTO: occorre che si tratti di qualcosa di rilevante, che abbia causato una situazione tale da non render più giustificata la controprestazione dell’altra parte.
aPer IMPOSSIBILITà SOPRAVVENUTA: per cause non imputabili ad alcuna delle parti, il conduttore sia impedito all’utilizzo e quindi c’è la sopravvenuta impossibilità della prestazione che rende ingiustificabile la controprestazione. Si opera IN DIRITTO ovvero no bisogna avere il consenso della controparte.
- impossibilità PARZIALE
- impossibilità DEFINITIVA, la risoluzione non prevede il pagamento del corrispettivo
- impossibilità TEMPORANEA, il conduttore non è tenuto all’adempimento finchè perdura l’impossibilità
Per ECCESSIVA ONEROSITA’: non esiste più la corrispettività tra i valori economici delle prestazioni. Può accadere che intervengano avvenimenti sraordinari e imprevedibili tali da render la prestazione di una delle 2 parti eccessivamente onerosa rispetto alla controprestazione. In questo caso la parte può chiedere la risoluzione giudiziale e la controparte al limite può proporre la modifica del contratto.
PRESCRIZIONE: i diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono con il decorso di un anno dalla scadenza del contratto (in caso di ritardo di consegna, dalla data di riconsegna, in caso di perdita, dalla dta di cancellazione dagli albi dell’a/c)
LOCAZIONE A/C ARMATO ED EQUIPAGGIATO: il locatore ha ha i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti di arruolamento dell’equipaggio
LOCAZIONE A/C A SCAFO NUDO: riguarda l’ a/c con le sole pertinenze. Il locatore diventa estraneo all’impiego dell’a/c tranne che per alcuni svantaggi derivanti:
- dal sorgere di privilegi sull’a/c per debiti derivanti dall’esercizio da parte del conduttore
- dall’obbligo di contribuire alle spese per il soccorso
- dalla responsabilità solidale, nel caso di danni a terzi sulla superficie
- da spese giudiziali, tasse di a/d e custodia
- da rapporti contrattuali con il personale di volo
- da spese di conservazione dell’a/c
oppure vantaggi:
- il risarcimento per danni subiti
- il diritto di una quota del compenso a seguito di soccorso
LA LOCAZIONE FINANZIARAI (LEASING): contratto atipico. Un CONDUTTORE o UTILIZZATORE ha la disponibilità di un bene mobile o immobile, che è acquistato da un CONCEDENTE o LOCATORE che si obbliga a mettere a disposizione del conduttore il bene per un det. periodo di tempo, percependo un canone periodico per il tempo fissato dal contratto. Al termine , l’utilizzatore ha la facoltà di diventare proprietario o restituire il bene.
L’impresa di LEASING fa da intermediario tra gli imprenditori che producono a/c e gli imprenditori che li utilizzano ma che non dispongono del denaro per comprarli. L’utilizzatore oltre ai diritti derivanti dalla normale locazione deve stipulare un ASSICURAZIONE che riguarda:
- la perdita e l’avaria dell’a/c
- i rischi di volo del personale di bordo
- la responsabilità civile verso merci, passeggeri,…
L’utilizzatore deve segnalare ogni azione giuridica di terzi nei suoi confronti.
Il concedente può ispezionare lo stato di manutenzione dell’a/c con preavviso.
LOCAZIONE DI A/C IMMATRICOLATI IN ITALIA DA PARTE DI IMPRESE NAZIONALI: L’ENAC rilascia l’autorizzazione al noleggio e alla locazione all’esercente che lo richiede. L’esercente deve assumersi l’esercenza previa comunicazione all’ENAC.
LA LOCAZIONE DI A/C IMMATRICOLATI ALL’ESTERO DA PARTE DI IMPRESE ITALIANE (DRY LEASE-IN): Può essere concessa solo quando esista un concreto regime di delega da parte dello Stato di immatricolazione allo Stato italiano che riguardi il controllo della navigabilità dell’a/c effettuato dall’ENAC e i controlli operativi effettuati dalla DGAC (in quanto i controlli sono di unica competenza dello Stato di immatricolazione).
Lo Stato deve essere uno degli Stati membri e deve avere il riconoscimento delle relative certificazioni.. L’esercente che intende utilizzare l’a/c deve inviare alla Direzione del RAI, la domanda del BENESTARE TECNICO ALL’IMPIEGO (consiste nel riconoscimento dell’idoneità all’impego, l’idoneità tecnica dell’esercente all’utilizzo e ad una ispezione come quella per il rilascio del C.D.N.)
LA LOCAZIONE DI A/C IMMATRICOLATI ITALIANI DA PARTE DI IMPRESE ESTER (DRY LEASE-OUT): Il RAI può delegare tutto o in parte il controllo di navigabilità all’impresa estera, ma mantiene comunque la responsabilità in ordine alle condizioni di navigabilità ed esige che:
- all’a/c vengano applicate le prescrizioni di navigabilità emesse dal RAI
- gli equipaggiamenti installati, le modifiche e riparazioni, il programma di manutenzione e le estensioni all’idoneità all’impiego debbano essere accertate prima dal RAI
- si notifichino gli incidenti e inconvenienti
- si invii un rapporto su tutto ciò che fa l’a/c ogni 3 mesi
- il rinnovo del C.D.N va fatto dal RAI
- può effettuare visite se necessario
-IL NOLEGGIO-
Contratto stipulato tra l’esercente che assume la posizione di NOLEGGIANTE, ed un NOLEGGIATORE di fronte al quale un esercente si assume l’obbligazione di compiere, con un det. A/c, uno o più viaggi prestabiliti(NOLEGGIO A VIAGGIO) o tutti i viaggi che ordinerà in un periodo stabilito (NOLEGGIO A TEMPO). Il noleggiante conserva la detenzione, cioè ne mantiene la materiale disponibilità perché gli interessa solo la sua navigazione, che costituisce la prestazione oggetto del contratto e nella quale l’a/c ne è solo l’oggetto per l’attuazione.
Per esser provato richiede la forma scritta che deve indicare:
- nomi delle 2 parti
- individuazione, nazionalità e caratteristiche dell’a/c
- il nome del com.te
- l’ammontare del nolo
- la durata / l’indicazione dei viaggi
Il noleggiante è obbligato a :
- metter a disposizione l’a/c in stato di navigabilità
- fornire l’attività dell’equipaggio.
- Metter a disposiuzione l’a/c per il tempo richiesto
Il noleggiatore ha l’obbligo di:
- impiegare l’a/c per il trasporto di merci legali
- di pagare il nolo
- di riconsegnare l’a/c nei termini stabiliti, libero da merci
RESPONSABILITA’: Il noleggiante non è responsabile per le colpe del comandandante, ma è responsabile per i contratti stipulati da esso. Verso il noleggiatore risponde per l’inesatto adempimento e verso terzi è responsabile per fattiilleciti commessi dal com.te e dall’equipaggio nella gestione nautica (il noleggiatore nella gestione commerciale)
CESSAZIONE E RISOLUZIONE: Cessa al termine del viaggio o allo scadere del termine prefissato.
Si risove per impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenute.
NOLEGGIO DI A/C IMMATRICOLATIO ALL’ESTERO DA PARTE DI IMPRESE ITALIANE (WEST LEASE-IN): La responsabilità della gestione tecnica ed operativa dei voli rimane in capo all’operatore estero. L’autorizzazione al noleggio è da parte della DGAC e viene rilasciata dopo il parere tecnico del RAI.

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