Articoli Della Costituzione

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Testo

Articoli
Della
Costituzione

commentati
da:
Moscheni
Claudia
5°B
AS: 06/07
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1. L'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La specificazione: "fondata sul lavoro" esprime l' intenzione dei nostri legislatori di stabilire un valore etico prevalente avente a fondamento la collaborazione sociale.
Impone allo Stato di promuovere le politiche, che contrastino la disoccupazione e a favore dei lavoratori.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Nella nostra Costituzione, democrazia significa “governo del popolo”, infatti, il secondo comma sottolinea che “la sovranità appartiene al popolo”.
Il popolo è l’insieme di numerosi soggetti e gruppi sociali con ideologie, programmi e interessi diversi.
La sovranità del popolo non è onnipotente (altrimenti si parlerebbe di dittatura democratica), ma è esercitata nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione, la quale detta quindi le regole del gioco politico.
Ogni tipo di democrazia, sia repubblicana che monarchica, per poter essere definita tale dev'essere fondata sul popolo, ovvero sugli aventi diritto alla cittadinanza, tutti regolati da una Legge di Stato certa, ma sempre discutibile e modificabile.

Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
L’espressione “La Repubblica riconosce i diritti…” significa che questi sono connaturati alla dignità della persona umana e quindi sono inviolabili anche da parte dello Stato.
Le norme costituzionali che li prevedono non possono essere eliminate, neppure da parte di un legislatore costituzionale.
Oltre a riconoscere una serie di diritti, l’articolo richiede l’adempimento di una serie di doveri inderogabili, tra i quali il pagamento delle imposte o il servizio militare.
La parola solidarietà sta a indicare la partecipazione del singolo ai problemi di ordine collettivo, e la sua disponibilità a rinunciare a qualcosa di individuale in vista del bene degli altri.
Lo Stato voluto dalla Costituzione è dunque uno Stato solidaristico.

Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Pone il principio dell’ uguaglianza formale, cioè dell’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, e quindi il divieto di trattamenti di favore o sfavore.
La Costituzione indica alcuni espliciti divieti di discriminazioni secondo:
• Il sesso: impone l’eliminazione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica.
• La razza: è la reazione ai crimini compiuti in Italia e Germania, soprattutto contro la comunità ebrea.
• La lingua: alla visione nazionalistica del fascismo, si è oggi sostituita la convinzione che le diverse culture e identità linguistiche, costituiscano una ricchezza per tutti e devono perciò essere protette contro il rischio dell’assimilazione. Richiama l’art.6.
• La religione: riporta all’art 8 e 20 secondo i quali tutte le confessioni religione sono ugualmente libere di fronte alla legge, e non possono essere causa di speciali limitazioni legislative.
• Le opinioni pubbliche: è il presupposto fondamentale della democrazia, cioè del regime in cui tutti gli ordinamenti possono confrontarsi liberamente.
• Le condizioni personali e sociali: ogni persona vale quanto le altre, pertanto sono vietate leggi personali e di privilegio.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Pone il principio dell’uguaglianza sostanziale, la quale consiste nell’avere le stesse concrete possibilità di esercitare i propri diritti.
Quindi richiede anche l’utilizzo di leggi che stabiliscono trattamenti diversificate, per favorire coloro che sono più deboli.
Per far conciliare l’uguaglianza sostanziale con quella formale, la legge deve trattare in modo uguale le situazioni uguali e in modo diverso le situazioni diverse.
Proprio in base a questa concezione si giustificano le azioni positive, cioè misure legislative a favore di particolari gruppi sociali.
Occorre tener presente la differenza che c’è tra il caso in cui la legge distingue e quello in cui discrimina.
Nel primo caso attribuisce a ciascuno ciò che ragionevolmente gli spetta, nel secondo caso, gli sottrae ciò che ragionevolmente gli compete.
Dal principio di uguaglianza deriva quindi la ragionevolezza delle leggi, il quale controllo spetta alla Corte Costituzionale.
In questo articolo viene inoltre definito il superamento dello Stato liberale, spettatore estraneo e la promozione di uno Stato interventista, che compatta gli squilibri della società attraverso politiche di riforma.
Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Tale articolo, sancisce il diritto-dovere al lavoro. Il diritto al lavoro, non deve essere inteso come l’obbligo dello Stato a dare lavoro a tutti, ma come l’obbligo di potenziare le strutture al fine di raggiungere la piena occupazione.
Lo Stato deve inoltre intervenire con norme che permettano a tutti piene possibilità di entrare nel mondo del lavoro.

Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Le autonomie locali prendono anche il nome di comunità.
La Costituzione assicura ad esse autonomia, con i limiti che derivano dal fatto che ciascuna di esse non è sovrana ma deve armonizzarsi nell’attività nazionale.
L’Italia è uno Stato unitario, che non consente separazioni del territorio, uno solo sarà il governo, una sola sarà la pubblica amministrazione.
Tuttavia tale principio è attenuato dai principi d’autonomia e decentramento amministrativo.
Art. 6. La Repubblica tutela, con apposite norme, le minoranze linguistiche .
Richiama l’art.3. Nel nostro Paese esistono varie comunità di cittadini di lingua non italiana (francese, tedesca, greca, albanese, …), perciò la Costituzione attua una sorta di tutela delle minoranze linguistiche.
Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
Questa formula è diversa dall’espressione di Cavour “libera Chiesa in libero Stato”.
Secondo quest’ultima lo Stato libero avrebbe dovuto assicurare la libertà della Chiesa; secondo la formula costituzionale, invece, la Chiesa è collocata fuori dallo Stato e i loro rapporti sono rapporti tra soggetti reciprocamente indipendenti.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Stabilisce che i rapporti Stato-Chiesa cattolica, sono regolati dai Patti Lateranensi del 1929.
Tuttavia tali Patti devono conformarsi hai principi supremi della Costituzione.
In base a questo principio, la Corte Costituzionale, ha dichiarato incostituzionale la norma che rendeva efficaci in Italia le sentenze dei tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale, senza che vi fosse una delibazione dei giudici italiani.
Per quanto riguarda la modificazione dei Patti, se c’è l’accordo con la Chiesa, lo Stato può provvedere alla modifica con una semplice legge ordinaria; se non c’è l’accordo, occorre usare il procedimento di revisione Costituzionale.
L’art. 7 concludendo non ha costituzionalizzato i Patti Lateranensi, ma ha costituionalizzato il principio Concordatario.
Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Richiama il principio dell’uguaglianza formale dell’art. 3, secondo il quale sono vietate discriminazione in base alla religione.
Le confessioni religiose diverse da quella cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
Riconosce il diritto di organizzarsi secondo propri statuti, purché non in contrasto con l’ordinamento giuridico dello Stato.
Queste confessioni godono quindi di autonomia, subordinatamente però al diritto dello Stato.
Tale autonomia non è dunque paragonabile a quella della Chiesa Cattolica, totalmente indipendente dallo Stato.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati dalla legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Attualmente hanno raggiunto l’intesa con lo Stato:
- Chiesa Valdese
- Chiese Cristiane avveniste del 7° giorno
- Assemblee di Dio in Italia
- Comunità ebraiche
- Chiesa Luterana
- Chiesa Evangelica e Battista
Mentre sono in corso le trattative con:
- Buddisti
- Mussulmani
Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Sancisce la promozione, molto importante, e la diffusione della cultura e della ricerca, quali indici delle radici della nazione.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Prevede politiche a difesa dell’ambiente e tutela del paesaggio, dall’aggressione dello smog, dell’inquinamento, nonché la tutela del patrimonio artistico e storico del nostro Paese.
Art. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La Costituzione respinge il nazionalismo.
L’Italia è uno Stato nazionale, non nazionalistico; in quanto riconosce e difende la propria identità rispetto gli altri Stati, ma adotta atteggiamenti di collaborazione e integrazione con questi.
L’Italia si considera parte di un ordinamento più vasto, riguardante l’ordine internazionale, le cui norme sono obbligatorie anche in Italia.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Viene analizzata la condizione dello straniero al quale, se dimostra di non poter esercitare i suoi diritti nel proprio Paese, si riconoscono i diritti di asilo nel territorio italiano, nei limiti e nelle forme previste dalla legge, e il diritto di non essere estradato per motivi politici.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Richiama l’Art. 26

Art. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Questo articolo è la base della partecipazione italiana al sistema internazionale di protezione dei diritti dell’uomo.
Esso afferma che la sovranità può essere limitata in condizioni di parità con gli altri Stati, per creare un ordinamento internazionale che assicuri pace e giustizia tra le Nazioni.
Un altro principio molto importante sopra riportato è il ripudio alla guerra, diverso dal pacifismo, che significa una concezione della guerra come male, pur se a volte necessaria per la difesa.
L’art. 11 ha anche costituito la base per l’adesione italiana all’ONU e alla Comunità Europea.
Art. 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
Definisce le caratteristiche della bandiera italiana.
PARTE PRIMA
Diritti e doveri dei cittadini
Titolo I. Rapporti civili. Art. 13 - 28.

Art. 13. La libertà personale è inviolabile.
L’aspetto più importante della libertà fisica è la libertà personale.
Consiste nella garanzia contro ogni costrizione della persona in senso morale e fisico.
La garanzia fondamentale sta nel fatto che nessuno può essere detenuto, sottoposto a ispezione o a perquisizione personale in modo arbitrario.
Non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, nè qualsiasi altra restrizione alla libertà personale, se non per atto motivato dalla autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
Perché l’arresto, l’ispezione o la perquisizione personale siano validi, occorre rispettare la riserva di giurisdizione e la riserva di legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e che, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
Solo nei casi d’urgenza, quando cioè l’intervento del giudice sarebbe tardivo, è ammesso che le forze dell’ordine (polizia, carabinieri…) agiscano di loro iniziativa. Questo può avvenire in due casi:
- per l’arresto in flagranza di reato.
- Quando occorra operare il fermo di indiziati.
Tali provvedimenti sono provvisori, pertanto devono essere comunicati entro 48 ore al giudice per la convalida.
E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
Questa formula protegge l’individuo, sottoposto a restrizioni di libertà, contro ogni violenza fisica e morale.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
La carcerazione può essere di due tipi, preventiva, detta anche custodia cautelare, che precede lo svolgimento del processo penale e quella successiva, che è la conseguenza di una sentenza che ha riconosciuto la responsabilità dell’imputato.
Per impedire che si possa restare in carcere indefinitamente, la Cost. prevede che la legge stabilisca dei termini massimi della custodia cautelare:
2 anni per i delitti puniti con pena massima di sei anni;
4 anni quando la pena prevista è superiore.
Art. 14. Il domicilio è inviolabile.
Dichiara il diritto all’intimità, cioè alla privacy nella propria abitazione e sul posto di lavoro.
Per domicilio si intende, in questo caso, anche la dimora e la residenza.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
La disciplina della libertà di domicilio è modellata su quella della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o ai fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Speciali limitazioni possono essere previste solo nei casi sopra citati.

Art. 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
Si basa sulla libertà di opinione e di manifestazione del pensiero (diritti di libertà spirituale).
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge.
Le limitazioni necessarie, per esempio al fine della lotta contro la grande criminalità, sono ammesse solo nel rispetto della doppia riserva, di legge e di giurisdizione.
Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Introduce il principio di libertà di circolazione e soggiorno.
È possibile che la legge limiti tale libertà di circolazione per motivi di sanità e di sicurezza ma non per ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge (che sono: il servizio militare e il pagamento dei tributi. Nota nel testo - 1970).
Definisce la libertà di espatrio, cioè la libertà di uscire e entrare dal territorio nazionale.
La libertà di espatrio può essere limitata per assicurare l’adempimento di obblighi previsti dalla legge o quando è in corso un processo penale.
A questi fini, può essere ritirato o non rilasciato il passaporto.
Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente senza armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica.
La libertà di riunione è riconosciuta a tutti i cittadini, purché si svolgano pacificamente e senza armi, in caso contrario possono essere sciolte.
Per potersi riunire, non occorre alcuna autorizzazione; tuttavia per le riunioni in luogo pubblico, occorre dare un preavviso al questore, di almeno 3 giorni, per consentire di predisporre le misure di sicurezza necessarie.
Questo sistema, basato sul preavviso, si differenzia da quello in vigore durante il fascismo, basato sull’autorizzazione per due motivi:
- Oggi la riunione può essere impedita solo per motivi indicati sulla Costituzione.
- Oggi il silenzio dell’autorità significa consenso, un tempo significava divieto.
Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Le associazioni sono organizzazioni stabili di più individui, che si accordano tra di loro per perseguire fini comuni.
Ci si può associare per tutti i fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale, quindi:
- tutto ciò che è possibile fare da soli, lo si può fare associandosi.
- Sono vietate associazioni per delinquere.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Sono vietate due categorie di associazioni in particolare:
- Quelle segrete: perché si presume che il segreto nasconda qualcosa di illecito; e perché il legame segreto fra persone che hanno poteri, possono alterare il funzionamento delle istituzioni democratiche, in quanto priverebbero il cittadino della possibilità di comprendere ciò che accade attorno a lui.
- Quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazioni militari: perché l’organizzazione militare è quella che impiega la forza, si basa su rigide gerarchie e sostituisce l’obbedienza alla libera discussione, tutte cose incompatibili con la democrazia.
Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato e in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Riconosce a tutti i cittadini il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa purchè non sia contraria alle regole del buon costume.
La libertà di religione può essere esercitata in forma collettiva o individuale.
La religione interessa il diritto quando diviene un fatto collettivo, avente una propria organizzazione.

Art. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Ribadisce il principio di uguaglianza formale e il divieto di discriminazioni secondo la religione.
L’uguaglianza di religione non esclude però che via siano discipline speciali tre lo Stato e le diverse confessioni religiose, infatti sono previsti accordi particolari.(vedi art. 7 e 8).
Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
Afferma la libertà di opinione e di manifestazione del pensiero. Su questi principi si basano i regimi liberi.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni a censure.
Fa divieto di sottoporre la stampa ad autorizzazioni e censure. Con l’autorizzazione si mira a controllare le imprese editoriali, con la censura si eliminano gli articoli che non piacciono al potere.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l' indicazione dei responsabili.
Prevede il sequestro, come misura contro i reati commessi dalla stampa.
A differenza dell’autorizzazione e della censura,il sequestro è uno strumento successivo alla diffusione e consiste nel ritiro dello stampato dai luoghi di vendita.
Il sequestro può essere disposto solo rispettando la riserva di legge e di giurisdizione (come per la libertà personale).
Può essere previsto per la stampa clandestina.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
Solo nei casi d’urgenza, quando cioè l’intervento del giudice sarebbe tardivo, è ammesso che le forze dell’ordine (polizia, carabinieri…) agiscano di loro iniziativa.
Tali provvedimenti sono provvisori, pertanto devono essere comunicati entro 48 ore al giudice per la convalida.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
La trasparenza è un’esigenza importante.
Rendendo noti i mezzi di finanziamento, i lettori potranno tener conto degli interessi che muovono il proprietario della stampa.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.
La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Stabilisce il divieto delle pubblicazioni contrarie al buon costume e consente, eccezionalmente, misure preventive, oltre che repressive.

Problema del pluralismo all’informazione:
E' difficile ai cittadini manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione quando tali mezzi non sono di loro proprietà.
Da un punto di vista liberale, è meglio che i grandi media appartengano un po' a questo, un po' a quello, piuttosto che ad uno solo (diciamo, lo Stato o un monopolio ideologico), anche se in questo caso i ricchi risultano favoriti rispetto ai poveri.

Art. 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giudiziaria, della cittadinanza, del nome.
Vieta la cosiddetta morte civile per motivi politici.
Ribadisce il divieto di discriminazioni secondo le opinioni politiche, presupposto fondamentale della democrazia.(vedi Art. 3).
La capacità giuridica si acquisisce alla nascita e si perde con la morte e quindi, al contrario della capacità di agire, nessuno può esserne privato.

Art. 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta, se non in base alla legge.
Stabilisce una generale riserva di legge, affermando che in materia di doveri personali (consistenti nel fare) e patrimoniali (consistenti nel dare), vale il principio di legalità.

Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Diritto soggettivo alla difesa e di rivolgersi alla giustizia.
Interessi legittimi sono le controversie con la pubblica amministrazione, mentre il diritto legittimo sono i diritti di ogni individuo.

Art. 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso
Ricorda il divieto di retroattività, previsto in materia di pene e di reati.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Queste misure si applicano a persone socialmente pericolose che abbiano commesso un reato.
Consistono in restrizioni di libertà per tutto il tempo necessario a impedire che si commettano nuovi reati.
Queste durano finché dura la pericolosità sociale.

Art. 26. L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
L’estradizione è uno strumento di cooperazione internazionale nella lotta contro la criminalità.
Questa consiste nella consegna ad uno Stato estero di un individuo che si trova in Italia (estradizione passiva), o viceversa (estradizione attiva), per sottoporlo a processo.
Non può, in alcun caso, essere ammessa per reati politici.
L’estradizione è vietata per reati politici, e verso quei Paesi in cui vige la pena di morte per il reato di cui è accusato l’imputato.

Art. 27. La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Fino alla condanna definitiva, si è considerati non colpevoli.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Le pene non hanno solo lo scopo di punire il reo, ma anche di effettuare un recupero sociale per favorire un miglior reinserimento nella società
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
Vieta la pena di morte, pur consentendola in caso di guerra.
Il codice militare l’ha abolita dal 1994.
Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

PARTE PRIMA
Diritti e doveri dei cittadini
Titolo II. Rapporti etico - sociali. Art. 29 - 34.
Art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
La famiglia non è una associazione, ma una unione naturale, in quanto l’esistenza e la vita della famiglia non dipendono dalla volontà dei suoi membri, ma dalla sua stessa natura.
Il matrimonio è lo scambio dei consensi di un uomo e di una donna.
Può essere civile o religioso.
Dal matrimonio nasce la famigli legittima.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Richiama il principio di parità tra coniugi. Quindi:
- Con il matrimonio, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri.
- Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco di fedeltà, assistenza e collaborazione.
- Entrambi i coniugi sono tenuti, a contribuire ai bisogni della propria famiglia.
- Le decisioni che riguardano la famiglia, spettano a entrambi i coniugi.
- I beni acquistati durante il matrimonio appartengo a entrambe i coniugi.
- …
Art. 30. E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Denomina il rapporto di filiazione.
Tale diritto-dovere rimane intatto anche in caso di separazione o divorzio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge prevede che in caso di morte o di incapacità dei genitori di adempiere ai loro doveri,, il giudice possa nominare un tutore che abbia cura del minore, lo rappresenti in tutti gli atti civili e ne amministri i beni.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La Costituzione affida alla legge ordinaria il compito di assicurare ai figli nati fuori dal matrimonio (filiazione naturale), ogni tutela giuridica e morale.
Le legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
La legge delinea le procedure e i limiti per il riconoscimento del figlio legittimo o illegittimo da parte del padre e/o della madre.
Art. 31. La Repubblica agevola, con misure economiche e altre provvidenze, la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Afferma che la Repubblica concede aiuti per il mantenimento della famiglia tramite misure economiche e altre provvidenze.
Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Il singolo non può disporre della sua vita né del suo corpo, in modo da menomarlo.
Deve quindi mantenersi in buona salute anche come forma di responsabilità verso gli altri.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
Quando esistono pericoli per la pubblica salute è possibile stabilire per legge l’obbligo di sottoporsi a cure mediche.
Le cure obbligatorie devono sempre rispettare il diritto alla riservatezza dell’ammalato.
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
In nessun caso si può violare il rispetto della dignità umana.
Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
In uno Stato democratico, a differenza di quel che accadeva sotto il fascismo, non può esistere una cultura di Stato.
Così l’arte e la scienza non sono strumenti di politica dello Stato, ma sono liberi anche nel loro insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Lo Stato ha assunto l’istruzione come compito proprio, attraverso un sistema di scuole pubbliche.
Allo Stato spetta solo il compito di organizzare i servizi scolastici, stabilire i tipi di scuola, ma non di determinare i contenuti degli insegnamenti.
Ciò significa che la scuola di Stato deve essere un luogo della libertà di insegnamento e di apprendimento (libertà nella scuola).
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
Il sistema scolastico non si compone solo di scuole pubbliche ma anche di scuole private (confessionali, gestite dalla Chiesa cattolica o commerciali, gestite da imprenditori privati).
Riconosce la libertà della scuola.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
Alle scuole private, che assicurino un livello di insegnamento analogo a quello delle scuole pubbliche, è attribuita la parificazione, cioè il diritto di rilasciare titoli di studio equivalenti a quelli delle scuole pubbliche.
E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione dell'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

In breve, su questo articolo la penso così:
è giusto che non vi siano differenze fra scuola privata e scuola pubblica, in quanto entrambe debbono tendere a raggiungere i giusti fini della pedagogia, che nascono, prima ancora che dalla esigenza di formare un uomo sufficientemente acculturato, da quella di formare un uomo capace di non essere di danno alla società in cui vive e di amalgamarsi nel mondo, di capire quanto più è possibile di sè e degli altri.

Art. 34. La scuola è aperta a tutti.
La scuola è aperta a tutti senza discriminazioni.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
Prevede che l’istruzione inferiore, gratuita e obbligatoria, sia impartita per almeno 8 anni, ma non esclude l’innalzamento di tale periodo.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Il terzo e il quarto comma prevedono la necessità di una selezione basata sul merito e, per evitare che tale selezione si risolva in un danno per le classi economicamente più deboli, ha previsto un sistema di aiuti pubblici.
PARTE PRIMA
Diritti e doveri dei cittadini
Titolo III. Rapporti economici. Art. 35 - 47.
Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, a tutela del lavoro italiano all'estero.
In questo articolo la nostra Costituzione ha cercato di dare risposte ai problemi inerenti la questione sociale.
Da qui discende il rilievo particolare attribuito al lavoro, considerato l’elemento indispensabile per promuovere la società.
Nello Stato democratico l’elemento fondamentale è il lavoratore e considera il lavoro come diritto-dovere.
Nell’art.35 è stabilito come criterio generale il riconoscimento di un’uguale protezione a tutti i tipi di lavoro, ed è inclusa la conservazione del posto di lavoro e la garanzia d’occupazione.
Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un' esistenza libera e dignitosa.
Afferma il principio della equa retribuzione, la quale deve:
- esser proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro.
- Deve poter assicurare un’esistenza libera e dignitosa.
- Può esser calcolata a tempo, a cottimo, in maniera mista.
- Comprende voci di maggiorazione.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
La legge stabilisce la durata massima della giornata lavorativa, per tutelare il lavoratore dallo sfruttamento, fatta salva la possibilità di lavoro straordinario.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Il lavoratore ha il diritto di usufruire di almeno un giorno di riposo alla settimana e di un periodo di ferie, pagate.
Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
Tutela del lavoro femminile:
- E’ proibita qualunque discriminazione uomo-donna.
- In caso di maternità la donna ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per almeno 5 mesi.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La legge fa divieto di assumere minori di 15 anni.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Tutela il lavoro minorile proibendo il lavoro notturno o il lavoro potenzialmente pregiudizievole per la loro salute o per lo sviluppo della personalità.
Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Viene delineato un sistema di interventi pubblici che serve ad assicurare a tutti i cittadini i mezzi necessari per le esigenze della vita quotidiana, anche quando non sono in grado di lavorare.
Da questo articolo discende il dovere da parte dello Stato di provvedere ai cittadini più indifesi e bisognosi (come i disoccupati, i minorati, gli inabili, pensionati, donna in gravidanza …).
A tal fine, esiste un sistema assicurativo e previdenziale pubblico con cui viene garantita la protezione di fronte a eventi futuri e contro eventuali rischi.
Le assicurazioni sociali sono obbligatorie, mentre facoltativa è l’assistenza privata.
A questi compiti provvedono particolari enti pubblici non territoriali (INPS, INAIL).
Art. 39. L'organizzazione sindacale è libera.
Il sindacato non è un organo dello Stato, ma una libera associazione, non sottoposta ad alcun controllo da parte dei pubblici poteri.
Questo strumento collettivo è nato dall’esigenza, del mondo del lavoro, di organizzarsi per difendere e promuovere i propri diritti, il che non potrebbe avvenire singolarmente.
I più importanti sono CGL, CISL e UIL.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso gli uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
Il sistema dei sindacati è pluralistico, in quanto si basa sulla concorrenza di più sindacati, ai quali i lavoratori possono decidere di iscriversi oppure no.
E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alla quali il contratto si riferisce.
Ai sindacati sono attribuiti importanti poteri, fra questi, il più rilevante è certamente quello di poter stipulare contratti collettivi con gli imprenditori.
Art. 40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Diritto di astenersi volontariamente dal lavoro.
Lo sciopero implica il mancato adempimento dell’obbligo di prestare le proprie energie lavorative e quindi comporta la perdita del diritto alla retribuzione.
Tale diritto dovrà essere regolato dalla legge, la quale potrà limitarlo.
La regolamentazione del diritto di sciopero è volta a garantire i servizi pubblici essenziali.
Per far ciò, lo sciopero deve essere reso noto con un preavviso di 10gg, si deve indicare la durata e si deve predisporre un piano d’emergenza.
Mentre viene sancito il diritto di sciopero, la Costituzione non contempla il diritto di serrata (chiusura dell’azienda).

Art. 41. L'iniziativa economica privata è libera.
La libertà di iniziativa economica à riconosciuta ai privati.
Anch’essa è subordinata all’interesse pubblico.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
Ciò significa che il profitto non è il valore principale, più in alto ci sono la dignità umana, la libertà dei lavoratori, la salvaguardia della loro vita e della loro salute.
Le legge determina i programmi e i controlli opportuni perchè l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Questo è il principio della programmazione economica che, se fosse attuato, attribuirebbe agli organi dello Stato, il compito delle scelte fondamentali di sviluppo del sistema economico.
Art. 42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è ugualmente riconosciuta.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti, allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La Costituzione riconosce e garantisce la proprietà privata, ma rinvia alle leggi ordinarie la determinazione dei modi di acquisto, del godimento e dei limiti della proprietà, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
Il diritto di proprietà in vista della “funzione sociale”, può esser sottoposto a vincoli e limiti e questo fine, può esser “conformato” dalla legge.
Tutto questo significa che nella proprietà vi sono due interessi: uno dell’individuo e l’altro della collettività.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
Quando esistono motivi di pubblica utilità, il bene può esser espropriato (passaggio di proprietà dal titolare a un altro soggetto, normalmente pubblico).
Il proprietario ha diritto di esser indennizzato. L’indennizzo consiste in una somma di denaro che viene pagata in cambio della proprietà. La Costituzione non stabilisce la misura dell’indennizzo.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritto dello Stato sulle eredità.
Consente che i diritti degli eredi siano limitati per favorire la diffusione della proprietà.

Art. 43. Ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
La Costituzione prevede che lo Stato possa escludere le imprese private e sostituirle con il proprio monopolio, ciò deve avvenire ai fini di utilità generale. i casi indicati dalla costituzione sono quelli delle imprese che:
- svolgono servizi pubblici essenziali.
- Producono fonti di energia.
- Operano in regime di monopolio.
L’esclusione dei privati può avvenire:
- riservandosi fin dall’inizio allo Stato quelle attività.
- Espropriando i privati che già operano in tali settore, indennizzandoli della perdita subita.
Un’altra forma di presenza dello Stato in economia è rappresentata dalle partecipazioni Statali. Lo Stato Capitalista si comporta come un investitore privato, investendo in settori strategici o in crisi.
Art. 44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa i limiti della sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove e impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
Afferma il principio cooperativistico.
Le società cooperative sono società che hanno fine non speculativo ma mutualistico, cioè non di lucro.
Vengono svolte attività economiche che danno ai soci la possibilità di ottenere beni e servizi a condizioni più favorevoli.
La legge favorisce le cooperative con: sgravi tributari, concessioni di finanziamenti agevolati o agevolazioni contributive.
Per quanto riguarda i controlli, è possibile la denuncia di gravi irregolarità al Tribunale da parte di:
- 1/10 dei soci
- 1/10 del capitale sociale.
Per evitare inoltre che i vantaggi attribuiti dalla legge alla mutualità vengano usurpati da società che non ne hanno il diritto, la cooperativa è sottoposta al controllo dell’autorità pubblica di vigilanza.
In caso di insolvenza, infine, la società viene sottoposta ad una procedura di liquidazione coattiva amministrativa.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Spetta alle regioni l’adozione dei provvedimenti diretti alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane.
È imprenditore colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi connessi.
Art. 46. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
L’intento di questo articolo è quello di introdurre qualcosa di nuovo nel rapporto del lavoro, sostituendo al tradizionale concetto di dipendenza quello di collaborazione.
Purtroppo non ha ottenuto concreta realizzazione, solo qualche categoria di lavoratori ha il diritto ad esser informati in merito ai piani di sviluppo e di investimento dell’azienda.
Art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina e coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
Indica l’esigenza di tutelare il risparmio e l’esercizio del credito.
PARTE PRIMA
Diritti e doveri dei cittadini
Titolo IV. Rapporti politici. Art. 48 - 54.
Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile, o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Riconosce a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente in partiti.
Tutti i partiti sono dunque ammessi. Soltanto il partito fascismo non può esser ricostituito.
Art. 50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
La costituzione attribuisce al popolo due poteri, ma di scarsa efficacia:
1. la petizione: con la quale tutti i cittadini possono rivolgersi al Parlamento, per chiedere provvedimenti legislativi ed esporre comuni necessità;
2. l’iniziativa legislativa: i cittadini possono sottoporre alle Camere un progetto di legge perché venga esaminato.
Questi due poteri s’indirizzano a promuovere la libera attività del Parlamento e perciò non fanno che sottolineare la subordinazione del popolo alle decisioni del proprio organo rappresentativo.
Art. 51. Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere ai pubblici uffici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici ed alle cariche elettorali, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52. La difesa della patria è sacro dovere del cittadino.
Il dovere di difendere la Patria, è generale, cioè riguarda tutti.
Non è detto però che tale dovere debba necessariamente realizzarsi attraverso il servizio militare; è stato possibile riconoscere l’obiezione di coscienza e il servizio civile.
Il servizio militare è obbligatorio, nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
La Costituzione ha escluso un esercito di soli militari di professione e ha optato per un esercito popolare. L’obbiettivo è duplice:
1. fare del servizio militare un mezzo di socializzazione di tutti i giovani
2. evitare i rischi per la democrazia che, la presenza di un esercito di soli soldati di mestiere, possa comportare in situazioni politicamente instabili.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Con questa norma si è voluto che l’ordinamento militare si conformi ai grandi principi della Costituzione e non costituisca una eccezione autoritaria.

Art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Stabilisce che il dovere di pagare i tributi riguarda tutti.
Tale dovere esiste tuttavia a condizione che si abbia una capacità contributiva (attuale), cioè delle risorse economiche alle quali commisurare il prelievo tributario.
I tributi sono prelievi di ricchezza operati dallo Stato a carico dei contribuenti.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Ciò significa non solo che chi più ha deve pagare di più, ma anche che la percentuale del prelievo deve aumentare con l’aumentare della ricchezza.
Essa svolge la funzione della ridistribuire la ricchezza, infatti, con le risorse tributarie, lo Stato finanzia i servizi pubblici; di essi usufruiscono tutti quanti, ma i più ricchi contribuiscono di più dei meno ricchi al loro finanziamento.
Il sistema tributario “è informato”, a criteri di progressività; con ciò non si è voluto dire che ogni tributo deve essere progressivo ma che progressivo deve essere il risultato ottenuto dall’applicazione di tutti i contributi previsti.
Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e quindi alla Costituzione.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
Inoltre, devono adempiere con disciplina e onore, alle funzioni pubbliche affidatagli.

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