Affidamento dei figli nel divorzio

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Categoria:Diritto

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AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEL DIVORZIO
1. AFFIDAMENTO DEI FIGLI
In relazione all'affidamento dei figli, il tribunale può accettare l'eventuale accordo che sia intervenuto tra i coniugi, oppure stabilire se affidare la prole ad uno solo dei coniugi oppure, in presenza di determinati presupposti, proporre l'affidamento congiunto od alternato.
Il coniuge affidatario avrà la potestà sui figli oltre all'amministrazione e l'usufrutto legale sui loro beni.
Il genitore divorziato non affidatario conserverà l'obbligo (ma anche il diritto) di mantenere, istruire ed educare i figli.
Se il genitore affidatario non rispetta le condizioni fissate è possibile che l'affidamento venga modificato.
Qualora vi sia un cambiamento di residenza o di domicilio del genitore affidatario (ad esempio in caso di trasferimento in un'altra abitazione), è necessario che ciò venga comunicato entro 30 giorni all'ex coniuge. Qualora ciò non avvenga, per tutelare il diritto del genitore non affidatario ad avere contatti con la prole, questi potrà ottenere il risarcimento del danno per la difficoltà nel reperimento dei figli.
2. ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI
Il genitore non affidatario è tenuto a versare un assegno di mantenimento per contribuire a tutte le necessità della prole.
L'assegno viene versato mensilmente e devono essere corrisposte anche le somme relative alle spese straordinarie, siano esse scolastiche, ricreative, mediche o sportive.
L'importo deve essere per legge rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il mantenimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge n. 898/1970 deve essere versato anche per il figlio maggiorenne che non abbia redditi propri.
3. ASSEGNAZIONE DELL'ABITAZIONE CONIUGALE
La casa coniugale è assegnata all'ex coniuge divorziato che sia affidatario dei figli, e questo nell'interesse primario della stessa prole.
4. CONTRATTO DI LOCAZIONE
Nel contratto di locazione, al conduttore succede per legge l'ex coniuge assegnatario.

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