Lo Stato e la Costituzione

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Categoria:Diritto Pubblico

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Testo

UNITÁ I
LO STATO E LA COSTITUZIONE

• LO STATO E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI
• GLI UFFICI E GLI ORGANI DELLO STATO
• FORME DI STATO
• FORME DI GOVERNO
• L’ESPERIENZA ITALIANA
• LO STATO SOCIALE

LO STATO E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI
L’essere umano per sua natura socievole ed aperto alle relazioni con i propri simili, non vive isolato, ma conduce la sua esistenza in società.
La società è per, definizione, un gruppo organizzato di persone, che intrecciano stabilmente rapporti reciproci e operano in collaborazione mediante una divisione dei compiti per raggiungere determinati scopi. Quando una società, cioè un gruppo organizzato di persone, si stabilisce su un territorio, riconoscendo al sopra di sé una autorità suprema imponendovi il rispetto di regole obbligatorie di condotta (cioè di norme giuridiche) sorge lo stato. Lo stato, può essere, perciò definito l’organizzazione politica della società o meglio come un popolo organizzato con proprie leggi, stanziato stabilmente su un territorio e soggetto, ad un potere sovrano esercitato da un’autorità che opera per il perseguimento di fini giuridici e sociali.

Gli elementi costitutivi dello Stato sono:
• il popolo;
• il territorio;
• l’organizzazione politica

Il popolo è dato dal complesso delle persone fisiche legate allo Stato da un rapporto di cittadinanza.
La cittadinanza si acquista:
1. per nascita da genitori italiani;
2. se si nasce in Italia da genitori sconosciuti o apolidi (cioè senza cittadinanza);
3. per matrimonio con un Italiano;
4. per decreto del Capo dello Stato, sentito il Consiglio di Stato, in determinate situazioni: come quello dello straniero residente in Italia almeno da cinque anni, o quello di coloro che abbiano prestato servizio per tre anni alle dipendenze dello Stato Italiano.( art.9. L. 91/92.
5. per elezione (art.4 L 91/92).

La perdita della cittadinanza avviene per rinuncia espressa o tacita.
Nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi politici (art 22 della Costituzione), ne essere costretto all’esilio.
Con l’entrata in vigore del trattato sull’Unione Europea , del 1992, accanto alla cittadinanza dello stato di residenza si aggiunge anche una cittadinanza europea attribuita a tutti coloro che sono cittadini di uno stato sull’Unione Europea e quindi possono soggiornare e circolare liberamente in qualsiasi stato membro dell’unione europea.
Mentre il popolo è il complesso dei cittadini di uno Stato, la popolazione è l’insieme dei cittadini, degli stranieri e degli apolidi presenti nello Stato in un dato momento. La Nazione, invece, è l’insieme di persone collegate fra loro da una comune eredità storica, caratterizzata da vincoli di razza, religione, cultura, lingua. In uno stesso Stato possono esserci più nazioni (es. la Svizzera dove convivono italiani, tedeschi, francesi, ladini).
Il territorio è l’elemento materiale dello Stato. Esso rappresenta una zona della superficie terrestre dove risiede stabilmente la comunità statale.
Il territorio è costituito non solo dalla terraferma, dal mare, dai fiumi, dai laghi siti entro i suoi confini, ma anche dallo spazio aereo sovrastante e dal sottosuolo fino a dove può esserci una possibilità di utilizzazione. Pure la navi e gli aeromobili battenti bandiera dello Stato, sono considerati territorio dello Stato.
Il territorio è delimitato dai confini che possono essere naturali (es. un fiume, una catena montuosa come le Alpi) o artificiali se stabiliti da Trattati.
L’organizzazione politica è l’organizzazione che un popolo si da per diventare Stato.
Lo Stato è una persona giuridica pubblica e, in quanto tale, ha una propria volontà che prende il nome di sovranità o potestà di imperio, che si manifesta nell’esercizio delle sue funzioni. Questa sovranità è originaria in quanto sorge con il sorgere dello Stato. Tutte le altre persone giuridiche pubbliche (Regioni, Province, Comuni) non hanno sovranità originaria ma derivata, in quanto è lo Stato che gliela attribuisce.

GLI UFFICI E GLI ORGANI DELLO STATO
Lo Stato è un Ente astratto, e originario , in quanto non deriva i suoi poteri da alcun altro soggetto, che nel modo di agire e di presentarsi si manifesta come persona giuridica. Come tale e quindi titolare di diritti e doveri e può compiere atti giuridici. per poter perseguire i suoi fini ( difesa, Ordine pubblico, Amministrazione della Giustizia, sviluppo economico sociale etc.) lo Stato agisce attraverso i propri organi.
Per organi dello Stato intendiamo i soggetti che, ciascuno nell’ambito della propria competenza, sono autorizzati ad agire in suo nome e per suo conto, disponendo del suo patrimonio, emanando leggi, firmando trattati internazionali etc.
Questi organi, riguardo alla loro composizione possono essere distinti in:

➢ Organi individuali, (Presidente della Repubblica );
➢ Organi collegiali (Camera dei Deputati) ;
➢ Organi semplici (Presidente della Repubblica) che costituisco una unita in scendibile;
➢ Organi complessi (consiglio dei Ministri), quando sono formati da più organi.

A secondo delle funzioni, che sono chiamati a svolgere distinguiamo:
o organi legislativi
o organi esecutivi
o organi giudiziari
o organi amministrativi.

A secondo di come vengono costituiti distinguiamo:
➢ Organi politici, che prendono decisioni che interessano tutta la collettività (parlamento, governo etc.)
➢ Organi burocratici che eseguono quanto dai primi predisposto e vengono reclutati per concorso (funzionari o impiegati).

A seconda dal rilievo dato dalla Costituzione, distinguiamo, gli organi in:
➢ Costituzionali, ai quali sono affidati i poteri fondamentali dello Stato (Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale).

La Magistratura non è un organo costituzionale perché non ha un unico vertice, ma un ordinamento.
➢ Organi di rilievo costituzionale, non partecipano alla funzione politica e sono solo individuati ma non disciplinati dalla Costituzione (Consiglio di Stato, Corte dei Conti etc)
➢ Organi non costituzionali in quanto dipendono dai primi (Prefetti, Questori, Provveditorati.

A seconda della competenza territoriale, distinguiamo:
➢ Organi centrali che estendono la loro competenza su tutto il territorio dello Stato;
➢ Organi locali, che hanno una competenza limitata a parte del territorio.

FORME DI STATO
L’organizzazione politica è l’organizzazione che un popolo si dà per divenire Stato.
L’espressione forma di Stato indica il modo in cui si configura il rapporto tra governanti e governati. Si distinguono generalmente tre forme di Stato:
1. Stato assoluto;
2. Stato liberale;
3. Stato moderno.

Nello Stato assoluto il potere del Sovrano è illimitato e incondizionato. Il Sovrano non deve rendere conto a nessuno del suo operato, in quanto è una autorità indipendente che non ammette interferenze. Egli impersona il potere legislativo, esecutivo e giurisdizionale.
Nello Stato liberale, sorto in seguito alle rivoluzioni americana (1776) e francese (1789), ad opera della borghesia, anche lo Stato è tenuto a rispettare le norme giuridiche che esso stesso crea (principio di legalità) ed ai cittadini sono riconosciuti dei diritti soggettivi che potranno far valere anche nei confronti dello Stato. Lo Stato liberale viene anche detto Stato di diritto e racchiude in sé alcuni principi fondamentali quali la separazione dei poteri, l’introduzione delle Costituzioni, l’emergere di diritti soggettivi, l’attribuzione della sovranità al popolo che elegge, attraverso libere elezioni, i propri rappresentanti al Parlamento. Gli Stati liberali ottocenteschi, peraltro, non assunsero connotati pienamente democratici a causa di diverse limitazioni come quella relativa all’effettivo esercizio dei diritti politici: il diritto di voto era riconosciuto solo ad una stretta cerchia di persone, secondo un criterio di disponibilità economiche.

Si parla invece di FORME DI GOVERNO, quando si fa riferimento ai rapporti tra gli organi superiori ( Costituzionali) dello stato, cioè a come il potere politico è ripartito tra gli stessi. Si può così avere ad esempio la Monarchia Assoluta, la Monarchia costituzionale, la Repubblica Presidenziale e la Repubblica Parlamentare. Nella Monarchia Assoluta il potere politico era completamente accentrato nelle mani del sovrano, che lo esercitava in modo indiscusso.
Secondo Montesquieu, il potere politico deve essere suddiviso in:
• Legislativo, esecutivo e giurisdizionale. L’esercizio di ciascuno deve essere assegnato ad un organo indipendente ed autonomo.
Il principio della divisione dei poteri, ha trovato la sua prima applicazione nel 1800 con la formazione degli stati liberali e quindi con il passaggio dalla Monarchia assoluta alla Monarchia Costituzionale.

Nella Monarchia Costituzionale il sovrano è il capo indiscusso dell’esecutivo è non è sottoposto al controllo del parlamento. Il potere legislativo è affidato quasi esclusivamente al parlamento eletto da determinate categorie di cittadini.
Dalle Monarchie costituzionali, hanno avuto origine le forme di governo degli Stati contemporanei .
Oggi la distinzione fondamentale è tra governo presidenziale e governo parlamentare.
Nella Repubblica Presidenziale il Capo dello Stato, eletto di solito direttamente dal popolo a suffragio universale, è anche capo del governo , potendo quindi esercitare il potere esecutivo. Il capo dello stato, il quale nomina e revoca i ministri, risponde della sua politica non verso il parlamento ma direttamente nei confronti del popolo i quali alla scadenza del mandato può non rieleggerlo. Anche il parlamento viene eletto direttamente dal popolo.
Sono repubbliche presidenziali: Stati Uniti d’America e molti altri stati dell’america latina.
Nella repubblica parlamentare, il presidente della repubblica è eletto dal parlamento non ha responsabilità politica in quanto non partecipa alla formulazione del programma politico.
Il Parlamento, unico organo eletto direttamente dal Popolo , è preminente rispetto agli altri organi dello stato, in quanto non gli compete solo la funzione legislativa , ma anche il compito di dare o togliere la fiducia al governo, che in caso di sfiducia è costretto a dimettersi.
Il Governo, sottoposto alla fiducia del parlamento è formato dal capo del Governo scelto dal capo dello stato e dai ministri designati dal capo del governo e nominati dal capo dello stato.

L’ESPERIENZA ITALIANA
Quando nel 1861 venne proclamato il Regno di Italia, che segnò l’unificazione del territorio del nostro Paese, come prima Costituzione venne adottato lo Statuto Albertino, che era già stato concesso dal Re Carlo Alberto nel 1848 al Regno di Sardegna.
La motivazione politica che spinse tale sovrano a quella scelta fu essenzialmente la necessità di andare incontro, sia pure in modo parziale, alle esigenze di democrazia e libertà che si stavano manifestando in quel periodo.
Lo Statuto segnò il passaggio dalla monarchia assoluta alla monarchia costituzionale. Il ruolo svolto dal sovrano rimase però preminente: egli, infatti, conservò il potere di nominare a vita i membri del Senato (scelti fra gli appartenenti a determinate categorie come vescovi, arcivescovi, ambasciatori, cittadini distintisi per meriti speciali, ecc.), la facoltà di nominare i Ministri e di esercitare in modo esclusivo il potere esecutivo, il potere di nominare i magistrati, chiamati ad amministrare la giustizia in suo nome.
Lo Statuto Albertino accompagnò le sorti dello Stato italiano sino all’emanazione della nuova Costituzione repubblicana, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948, che assicura l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, la separazione dei poteri dello Stato e la garanzia dei diritti soggettivi privati e pubblici.

LO STATO SOCIALE
La forte mancanza di democrazia che caratterizzò lo Stato di diritto, nel quale veniva affermata l’uguaglianza formale dei cittadini, ma non si combattevano le ingiustizie di ordine sociale nate per effetto dell’industrializzazione e dell’avvento del capitalismo, scatenò tensioni e rivolgimenti in seno alla Società.
Sotto la spinta dei movimenti socialisti vennero introdotti nuovi principi giuridici e politici che ampliarono notevolmente i compiti dello Stato. In questo nuovo tipo di Stato, denominato Stato sociale o Stato assistenziale, lo Stato non si pone solo il compito della conservazione, ma anche quello di un crescente benessere dei cittadini, attraverso, per esempio, forme di assicurazione nei casi di infortuni, malattie, invecchiamento, invalidità, sussidi di disoccupazione, edilizia economica popolare, salute ed istruzione gratuiti (almeno per le fasce sociali più deboli economicamente), ecc. In altre parole, prese corpo l’idea che lo Stato dovesse occuparsi dei problemi dei cittadini, dalla loro nascita alla loro morte.
Sino agli anni Settanta, l’idea dello Stato assistenziale ha accompagnato senza particolari difficoltà la storia degli Stati industrializzati dell’occidente.
Da un lato questi interventi dello Stato hanno sicuramente contribuito a cancella re molte delle ingiustizie tipiche del periodo del capitalismo selvaggiocce che aveva caratterizzato il 1800. da un altro punto di vista, l’assunzione di compiti così ampi da parte dello Stato ha provocato una dilatazione delle strutture e degli apparati pubblici, che hanno assorbito crescenti risorse, facendo aumentare la spesa pubblica. Questo processo è andato aggravandosi e ha reso necessario un forte aumento dell’imposizione fiscale.
Oggigiorno si cerca di frenare l’espansione delle attività e delle spese dello Stato e di lasciare maggiore autonomia all’iniziativa privata, anzi si cerca di privatizzare ciò che è pubblico.

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