Societa per azioni

Materie:Tesina
Categoria:Diritto Ed Economia

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Testo

La Società per Azioni
Insostituibile strumento di raccolta di risparmio popolare ed ineguagliabile vettore di investimenti in attività commerciali cui difficilmente un privato avrebbe l’ardire di dar vita da solo, la S.p.A. è da annoverare senz’altro fra i maggiori artefici del benessere e del progresso economico di un Paese (…basti solo pensare ai posti di lavoro da essa creati); comprensibile, pertanto, la preoccupazione del legislatore di disciplinare la S.p.a. con un intero libro del Codice Civile (libro V) e di adeguarne continuamente la struttura ed il funzionamento alle mutevoli esigenze del sistema economico con una serie di leggi, tra cui di fondamentale importanza è senz’altro il Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 che, attribuendo ai soci una maggiore autonomia statutaria, ha profondamente innovato il diritto societario (a partire dal 1° gennaio 2004) ed ha, tra l’altro, introdotto una nuova figura di società rispetto a quelle previste dal nostro Codice Civile: la società di professionisti (avvocati) di cui in seguito diremo.
Più in particolare la S.p.A. è una società di capitale (minimo euro 120. 000 espresso in azioni) dotata di personalità giuridica e, quindi, di autonomia patrimoniale perfetta, per cui per le obbligazioni sociali risponde “personalmente” col proprio patrimonio. La responsabilità dei soci (essendo la S.p.A. un soggetto di diritto “perfettamente” autonomo), è pertanto limitata alla sola quota di partecipazione, ovvero all’ammontare delle azioni da essi complessivamente sottoscritte.
Alla costituzione della S.p.A., da farsi sempre per atto pubblico (con l’intervento cioè del notaio), si può pervenire attraverso la costituzione simultanea o attraverso la cosiddetta pubblica sottoscrizione.
La costituzione simultanea si ha quando i soci possono procedere immediatamente alla stesura dell’atto costitutivo per avere già:
• sottoscritto l’intero capitale sociale;
• ottenuto le eventuali autorizzazioni governative;
• versato presso un istituto di credito almeno i 3/10 dei conferimenti in denaro, 3/10 che saranno poi restituiti agli amministratori solo dopo l’avvenuta iscrizione della società nel registro delle imprese, o restituiti ai sottoscrittori se entro un anno dal loro deposito la società non si sia regolarmente costituita.
La costituzione per pubblica sottoscrizione , invece, si ha quando i soci promotori, non essendo in grado di “coprire” da soli il capitale minimo richiesto dalla legge (lit. 200.000.000), pubblicano il programma (su giornali, manifesti ecc.) della costituenda S.p.A. per invitare i terzi a sottoscrivere le “rimanenti” azioni presso un notaio espressamente indicato. Raccolte così le necessarie sottoscrizioni (da farsi sempre per atto pubblico), si procederà alla convocazione della assemblea costituente affinché, con la presenza dello stesso notaio in veste di verbalizzante (semprechè siano stati versati i 3/10 dei conferimenti in denaro e siano state rilasciate le eventuali autorizzazioni governative) si ponga in essere l’atto costitutivo della S.p.A. ( l’assemblea costituente è l’unica assemblea in cui l’azionista esprime un solo voto, indipendentemente dal numero di azioni possedute. Nelle altre, infatti, egli esprimerà tanti voti per quante azioni possiede).
Indipendentemente dal modo in cui si è ad esso pervenuti, l’atto costitutivo dovrà comunque indicare :
• le generalità dei soci ed il numero di azioni da essi sottoscritte;
• la denominazione sociale della S.p.A.(corrispondente alla ragione sociale delle società di persone),nonché l’oggetto sociale, l’ammontare del capitale, il numero delle azioni che lo compongono,il loro valore nominale e le eventuali autorizzazioni;
• il valore dei crediti e/o dei beni eventualmente conferiti in natura;
• il numero ed i nomi degli amministratori con l’indicazione dei poteri loro conferiti e del compenso loro spettante;
• il numero ed i nomi dei componenti il collegio sindacale con l’indicazione del relativo compenso;
• durata della società;
Per effetto del succitato d.lgs. 6/2003, oltre che nei modi appena visti, la S.p.a. può oggi costituirsi anche mediante atto unilaterale, ovvero ad opera di un solo socio. In tal caso, contrariamente a quanto avveniva un tempo (allorquando era prevista la responsabilità illimitata per il socio divenuto unico per il venir meno degli altri) il socio unico continua ad avere una responsabilità limitata, a condizione, però, che abbia effettuato tutti i conferimenti e il suo status di socio unico sia reso pubblico attraverso l’apposita iscrizione nel registro delle imprese. Ma dal d. lgs. 6/2003, oltre questa della S.p.a. unipersonale, sono state introdotte altre importanti novità. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2004 :
• è sufficiente indicare nell’atto costitutivo il solo comune sede della società, senza più bisogno, pertanto, di ricorrere alla modifica dell’atto costitutivo nel caso si cambi indirizzo;
• il capitale sociale minimo è di euro 120.000 (non più 100.000) anche se alle società costituite anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs 6/2003 è data possibilità di osservare il vecchio limite di euro 100.000 sia pure solo fino alla scadenza prevista dal relativo atto costitutivo;
• è obbligatorio indicare analiticamente l’attività o le attività che costituiscono l’oggetto sociale della S.p.a., non essendo più sufficiente l’indicazione generica del campo in cui si intende operare;
• occorre precisare il valore nominale delle azioni di nuova emissione, essendo oggi possibile emettere azioni senza l’indicazione del valore nominale;
• la S.p.a. può essere costituita anche a tempo indeterminato. In tal caso dovrà però essere indicato il periodo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio può eventualmente recedere;
• in caso di contrasto tra atto costitutivo e statuto, prevalgono le disposizioni di quest’ultimo;
• non occorre più la omologazione dell’atto costitutivo da parte del tribunale. Infatti, dopo che il notaio lo ha ricevuto ed ha provveduto a depositarlo entro 20 gg. (non più 30) presso l’Ufficio del Registro delle Imprese, è quest’ultimo a procedere ad una verifica della regolarità della documentazione cui è subordinata la iscrizione della società nel registro delle imprese;
• la nullità della società, contrariamente ad un tempo, è sanabile con l’eliminazione della causa che l’ ha determinata. Tra l’altro non sono più cause di nullità la contrarietà dell’oggetto sociale all’ordine pubblico, il mancato versamento del minimo di legge, l’incapacità dei soci e la mancanza di pluralità;
• il versamento dei conferimenti in denaro (un tempo pari a 3/10 del loro ammontare) è ridotto al 25%, fermo restando, però, che nel caso di S.p.a. unipersonale il versamento in questione deve essere pari al 100% dei conferimenti in denaro;
• i conferimenti in natura o in crediti devono essere accompagnati da una relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale del luogo in cui ha sede la società;
• è confermata la illegittimità dei conferimenti d’opera e di servizi nelle S.p.a.;
• nell’atto costitutivo, contrariamente ad un tempo (allorquando la partecipazione agli utili ed il diritto al voto era obbligatoriamente proporzionale alle azioni possedute), i soci, se vogliono, possono ora stabilire criteri di ripartizione degli utili non necessariamente dettati dal numero di azioni possedute, fermo restando che il valore globale del capitale deve comunque essere rappresentato dalla somma dei conferimenti in natura ed in denaro. Direttamente collegata a questa disposizione è la possibilità di emettere azioni senza valore nominale . Rilevante, infatti, non è più il valore nominale delle singole azioni emesse ma il loro numero, dal momento che ognuna di esse avrà un valore percentuale rispetto all’intero capitale (e non assoluto). Tuttavia, essendo possibile emettere tanto azioni con valore nominale quanto azioni senza valore nominale, il legislatore, per evitare confusione, ha stabilito che la società, una volta operata la scelta nell’ atto costitutivo, non potrà in seguito emettere azioni di tipo diverso da quelle scelte inizialmente.
All’atto costitutivo, inoltre, si allega uno Statuto, ossia una sorta di regolamento interno inteso a garantire alla società un miglior funzionamento; esso, anche se redatto separatamente, è parte integrante dell’atto costitutivo.
Organi della S.p.A
Gli organi della S.p.a. sono l’assemblea degli azionisti (organo deliberativo), gli amministratori (organo direttivo-esecutivo) ed il collegio sindacale (organo di controllo interno), il controllo contabile, il sistema dualistico ed il sistema monastico.
L’ assemblea
Presieduta da persona espressamente indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta col voto della maggioranza dei presenti, è l’organo mediante il quale si forma la volontà della S.p.A. E’ composta da tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno 5 gg. prima della data fissata per l’adunanza. Le modalità di convocazione dell’assemblea variano a seconda della grandezza della società; il legislatore, infatti, fa una distinzione fra le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio oppure no. Per le prime, come già avveniva in passato, l’avviso di convocazione deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l’adunanza oppure, e questa è una novità, su un quotidiano indicato nello statuto. Per le seconde, invece, è possibile procedere alla convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell’avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell’assemblea. In mancanza delle predette formalità l’assemblea si reputa regolarmente convocata allorquando siano comunque presenti tutti i soci che rappresentino l’intero capitale sociale e la maggioranza degli amministratori e sindaci, anche se in tale ipotesi chiunque può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
L’assemblea è convocata dagli amministratori ogni qualvolta essi lo ritengano opportuno o quando ne facciano espressa richiesta tanti soci che rappresentino almeno 1/10 del capitale sociale (o anche l’eventuale minore percentuale prevista dall’atto costitutivo). L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia della prima che della eventuale seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno (elenco degli argomenti da discutere). Onde poter partecipare all’assemblea, i soci, ferma restando la possibilità di farsi rappresentare da persone di fiducia da essi indicate con apposita delega scritta, non devono più depositare le proprie azioni presso la sede della società entro il termine indicato nello stesso avviso di convocazione, a meno che lo Statuto non lo preveda espressamente. Per effetto del d. lgs. 6/2003 oggi è possibile esprimere il proprio voto anche mediante mezzi di comunicazione o per corrispondenza. Chiunque faccia uso di tali mezzi per esprimere il proprio voto si considera presente all’assemblea.
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’assemblea ordinaria, convocata obbligatoriamente entro i primi 4 mesi del nuovo esercizio finanziario (che quasi sempre corrisponde all’anno solare), è intesa ad approvare il bilancio e la conseguente ripartizione degli utili fra i soci, nonché a nominare amministratori e sindaci nel caso siano decaduti o revocati dall’incarico (che dura normalmente tre anni). La straordinaria, invece, è convocata ogni qualvolta si renda necessario deliberare su questioni urgenti ed importanti quali, ad esempio, il cambiamento dell’oggetto sociale, il trasferimento della sede, la variazione del capitale, ecc. (in realtà, ad eccezione di quella intesa all’approvazione del bilancio, tutte le assemblee sono straordinarie).
Sia per l’assemblea ordinaria che per quella straordinaria sono normalmente previste due convocazioni (alla seconda si ricorre, ovviamente, solo quando l’assemblea non si è validamente costituita in prima convocazione per non essere stato in essa raggiunto il numero minimo di presenze previsto dalla legge o dall’atto costitutivo). A tal proposito è bene ricordare che, a seconda che si tratti di società che faccia o meno ricorso al mercato del capitale di rischio, diverse sono le maggioranze richieste sia per la valida costituzione dell’assemblea che per le relative delibere. In particolare:
• l’assemblea ordinaria di I convocazione è validamente costituita quando sono presenti tanti soci da rappresentare almeno la metà del capitale sociale e delibera col consenso della maggioranza assoluta dei presenti, salvo eventuali altre maggioranze stabilite dall’atto costitutivo;
• l’assemblea ordinaria di II convocazione è validamente costituita qualunque sia la di capitale presente e delibera con la maggioranza assoluta del capitale presente;
• l’assemblea straordinaria di I convocazione non prevede un quorum per la costituzione dell’assemblea, ma delibera con la metà + 1 del capitale sociale, a meno che lo statuto non preveda maggioranze più elevate. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l’assemblea si costituisce validamente con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e delibera col consenso di almeno i 2/3 del capitale rappresentato in assemblea;
• l’assemblea straordinaria di II convocazione è validamente costituita con la presenza di oltre 1/3 del capitale e delibera col consenso di almeno i 2/3 del capitale presente.
• l’assemblea straordinaria di III convocazione, prevista solo per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, è validamente costituita quando sono presenti tanti soci da rappresentare almeno 1/5 del capitale sociale.
Particolari quorum sono poi richiesti quando si tratti di decidere su questioni importanti quali, ad esempio, il cambiamento dell’oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, il trasferimento della sede sociale all’estero, ecc.
Da precisare, infine, che possono intervenire all’assemblea solo gli azionisti che hanno diritto al voto, voto che, come già detto, può essere espresso anche mediante delega a persona di fiducia, nonché mediante mezzi di comunicazione e per corrispondenza.
Nel caso un azionista avente diritto al voto si trovi in conflitto di interessi può ugualmente votare, ma se il suo voto risulta determinante per l’approvazione di una delibera dannosa, quest’ultima è annullabile, così come sono impugnabili dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, dagli amministratori dal consiglio di sorveglianza e dai sindaci le deliberazioni non conformi alla legge o allo statuto. Da precisare, tuttavia, che la impugnazione può essere esercitata solo dai soci che posseggano, anche congiuntamente, l’uno per mille delle azioni se trattasi di società facente ricorso al mercato del capitale di rischio, oppure il cinque per cento nel caso di altre società, fermo restando che i soci che non raggiungono le suddette percentuali e che non possono quindi chiedere l’annullamento delle delibere dannose, possono comunque esercitare l’azione di risarcimento del danno entro 90 gg. dalla data di approvazione della delibera o della sua iscrizione nel registro delle imprese se per sua natura sottoposta a tale obbligo.

Per quanto invece riguarda gli altri organi della società, la riforma del diritto societario introdotta dal d. lgs. 6/2003 ha completamente innovato quanto previsto dal nostro Codice in materia di amministrazione e controllo delle società di capitali. Infatti, oltre al tradizionale modello “all’italiana” (che continuerà comunque ad essere il modello di riferimento di tutte le s.p.a., a meno che i rispettivi statuti non prevedano diversamente), il legislatore ha previsto altri due sistemi: il modello dualistico ed il modello monistico. Vediamoli singolarmente.
Modello all’italiana
In esso, oltre all’assemblea di cui sopra, organi della S.p.a. sono gli amministratori ed il collegio sindacale.
Gli amministratori
Gli amministratori costituiscono l’organo direttivo-esecutivo della società. Secondo quanto stabilito nell’atto costitutivo, l’amministrazione della S.p.A. può essere affidata tanto ad una (amministratore unico) quanto a più persone (consiglio di amministrazione). In quest’ultima ipotesi la rappresentanza legale della società spetterà al presidente del consiglio di amministrazione (scelto fra i membri dello stesso c.d.a.). All’interno del c.d.a., allo scopo di rendere più rapida ed efficace la gestione della società, è poi possibile nominare un comitato esecutivo o anche un amministratore delegato cui affidare compiti specifici. Eletti dall’assemblea (i primi amministratori vengono però eletti direttamente …dall’atto costitutivo), gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili (ma anche revocabili in un qualsiasi momento dall’assemblea, fermo restando il diritto ad ottenere il risarcimento del danno se alla base della loro revoca non vi è una giusta causa); alla loro sostituzione, però, laddove venissero improvvisamente meno durante l’esercizio finanziario (morte, interdizione, condanne penali), provvede il collegio dei sindaci con apposita delibera. Entro 30 gg. dall’avvenuta nomina gli amministratori (che possono essere sia soci che non soci) hanno l’obbligo di chiederne l’annotazione nel registro delle imprese. Ad essi, previo compenso, spettano le seguenti attribuzioni:
• dare esecuzione alle delibere adottate dall’assemblea;
• curare la tenuta delle scritture contabili;
• preparare il bilancio d’esercizio col conto profitti e perdite;
• provvedere alla convocazione delle assemblee;
• inoltrare richiesta di fallimento in caso di insolvenza della S.p.A.
All’amministratore della S.p.A. è posto il divieto di concorrenza con le stesse modalità già viste in occasione della società semplice, nonché l’obbligo di avvisare gli altri amministratori ed il collegio sindacale in caso di conflitto di interesse; in mancanza, oltre a rischiare la revoca dall’incarico, egli sarà responsabile anche dei danni eventualmente causati alla società; sarà inoltre tenuto al risarcimento nel caso:
di responsabilità penale per reati commessi nell’esercizio delle sue funzioni;
di responsabilità civile (per danni alla società, agli azionisti o anche a terzi).
Il collegio sindacale
Nominato ogni tre anni dall’assemblea ordinaria (la prima volta è nominato direttamente dall’atto costitutivo), è l’organo di controllo interno incaricato di vigilare sulla regolarità della gestione sociale. Secondo quanto stabilito nell’atto costitutivo, si compone di tre oppure cinque membri effettivi più due supplenti (pronti a sostituire gli effettivi in caso di morte, decadenza o rinuncia) tutti necessariamente iscritti all’albo dei revisori contabili (istituito presso il ministero di Grazia e Giustizia); a differenza degli amministratori (revocabili in un qualsiasi momento anche se previo risarcimento danni), i sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e, per giunta, dopo che sia stato in merito ascoltato anche il tribunale. Essendo un organo collegiale, elegge nel suo seno un proprio presidente ed adotta decisioni con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ha le seguenti attribuzioni:

• verificare che gli amministratori operino in conformità all’atto costitutivo;
• verificare che i libri contabili siano regolarmente tenuti dagli amministratori;
• convocare l’assemblea ecc. quando gli amministratori non vi provvedano;
• accertare la consistenza di cassa almeno ogni tre mesi;
• assistere alle riunioni sia proprie che degli altri organi;
• riunirsi almeno ogni tre mesi.
Per garantire una vigilanza ancora più efficace, la legge concede ai sindaci la possibilità di effettuare controlli anche individualmente, fermo restando che, con le stesse regole già viste per gli amministratori, anche per i sindaci è prevista una responsabilità penale ed una responsabilità civile, oltre che una corresponsabilità con gli amministratori per quei danni che, da questi ultimi arrecati, sarebbe stato possibile evitare con un più attento controllo da parte degli stessi sindaci.

Nel caso, poi, di S.p.A quotate in Borsa, oltre al controllo interno operato dal collegio sindacale, la legge prevede anche un controllo esterno ad opera sia delle Società di revisione che della Consob. Alle Società di revisione (che per legge devono avere come oggetto sociale unicamente la revisione contabile, nonchè la maggioranza dei soci e degli amministratori iscritta all’albo dei revisori contabili) spetta, in particolare, la certificazione del bilancio delle S.p.A. quotate in Borsa; le società di revisione, infatti, ricevuto il bilancio dagli amministratori delle S.p.A. (almeno 45 gg. prima della data dell’assemblea ordinaria che dovrà approvare il bilancio stesso), dovranno verificarne la rispondenza ai principi ed ai criteri di valutazione stabiliti, dandone, in caso contrario, comunicazione alla Consob dopo averne chiaramente rifiutato la certificazione. Alla Consob, invece, spetta il compito di autorizzare le S.p.A. alla emissione di obbligazioni, alle modifiche all’atto costitutivo e di ordinare loro la pubblicazione dei bilanci consolidati di gruppo ecc.
Modello dualistico
Ispirato agli ordinamenti tedesco e francese, ma soprattutto allo statuto della società europea stabilito dall’U.E. col regolamento dell’8 ottobre 2001, il modello dualistico si basa su due organi: il consiglio di gestione (corrispondente al consiglio di amministrazione delle S.p.a. all’italiana) ed il consiglio di sorveglianza (corrispondente al collegio sindacale del modello all’italiana). Nel modello dualistico l’assemblea degli azionisti nomina il consiglio di sorveglianza (organo di controllo) che a sua volta nomina il consiglio di gestione (organo di amministrazione). A tale tipo di modello fanno solitamente ricorso le imprese di grandi dimensioni perché garantisce una continua supervisione e cogestione delle scelte di gestione aziendale da parte di entrambi i consigli (di sorveglianza e di gestione).
Il consiglio di gestione
Costituito da un numero di componenti non inferiore a due, amministra la società sotto la propria responsabilità e compie tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Fatta eccezione per i primi, designati direttamente dall’atto costitutivo, i componenti del consiglio di gestione sono nominati dal consiglio di sorveglianza, durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Possono essere revocati in un qualsiasi momento dal consiglio di sorveglianza, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa. Al consiglio di gestione, in quanto compatibili, si applicano le norme relative al tradizionale consiglio di amministrazione .
Il consiglio di sorveglianza
Nominato dall’assemblea dei soci (la prima volta direttamente dall’atto costitutivo), il consiglio di sorveglianza è composto da almeno tre membri che durano in carica tre anni. Almeno uno di essi deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Al consiglio di sorveglianza, oltre a quelli che solitamente sono i compiti del tradizionale Collegio dei Sindaci, spetta in più anche il delicato compito di cogestire la società col Consiglio di Gestione, nei cui confronti, tra l’altro, esercita un potere di controllo
Da precisare, infine, che per le società che adottano il modello dualistico il controllo contabile è affidato a revisori esterni (persone fisiche) o anche a società di revisione iscritte nell’apposito registro presso il Ministero di giustizia. Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio sono inoltre sottoposte al controllo da parte della CONSOB ed il relativo controllo contabile deve essere affidato ad una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.
Modello monistico
Di ispirazione anglosassone, il modello monistico si fonda su un solo organo: il consiglio di amministrazione , in seno al quale viene poi costituito un comitato per il controllo interno della gestione. Le principali differenze col sistema “all’italiana” sono: a) l’ impossibilità di affidare la gestione della società ad un amministratore unico; b) la mancanza di un collegio sindacale.
Il consiglio di amministrazione
Ad esso si applicano sostanzialmente le stesse regole del consiglio di amministrazione tradizionale.
Il comitato per il controllo della gestione
La determinazione del numero e la nomina dei suoi componenti spetta al consiglio di amministrazione. Nelle società che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio il numero dei componenti il comitato non può comunque essere inferiore a tre. Almeno uno degli amministratori nominati nel comitato di controllo deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili. Presieduto da un membro eletto al suo interno, il comitato vigila sulla corretta gestione della società e svolge gli eventuali altri compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione.
Nel caso di società che non fanno ricorso al mercato di capitale di rischio il controllo contabile è affidato a revisori esterni o anche a società di revisione iscritte nell’apposito registro presso il Ministero di giustizia. Per le società che fanno invece ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è affidato a società di revisione iscritte nel registro dei revisori contabili a loro volta sottoposte al controllo da parte della CONSOB.
Libri sociali
Oltre ai libri impostile dal Codice Civile (libro giornale, libro degli inventari e conservazione della corrispondenza), la S.p.A. deve curare la tenuta anche dei seguenti libri sociali (quelli, cioè, che le vengono imposti dalla sua stessa tipologia societaria):
1. libro dei soci in cui indicare i nomi dei titolari delle singole azioni nominative con gli eventuali trasferimenti e versamenti effettuati;
2. libro delle obbligazioni in cui indicare il numero e l’ammontare delle obbligazioni emesse ed estinte con i nomi dei relativi titolari;
3. libro delle adunanze e delle delibere dell’assemblea riportante i verbali redatti in occasione di ogni assemblea degli azionisti;
4. libro delle adunanze e delle delibere del consiglio di amministrazione, riportante i verbali redatti in occasione delle relativi riunioni;
5. libro delle adunanze e delle delibere del comitato esecutivo;
6. libro delle adunanze e delle delibere del collegio sindacale;
7. libro delle adunanze e delle delibere degli obbligazionisti.
Mentre i primi quattro libri sono tenuti dagli amministratori, gli altri sono affidati all’organo cui singolarmente si riferiscono; devono comunque essere tutti regolarmente bollati e progressivamente numerati pagina per pagina, nonchè visionabili da chiunque ne abbia diritto, salva la facoltà della S.p.A. di tenere segrete quelle notizie la cui divulgazione le arrecherebbe inevitabilmente danno.
Patrimonio sociale e capitale sociale
Premesso che il capitale sociale è rappresentato dalla somma dei conferimenti effettuati dai soci e che il patrimonio sociale è, invece, il complesso delle attività (compreso il capitale) e delle passività generate dalle operazioni commerciali poste in essere dalla S.p.A., è facile intuire che patrimonio e capitale coincideranno nel loro ammontare solo al momento della costituzione della società. Successivamente, infatti, quando la società comincerà ad operare e ad avere per ciò stesso debiti e crediti, è inevitabile che il valore del patrimonio (valore in continuo mutamento) si discosterà dal valore del capitale (valore, invece, sempre fisso); secondo, poi, che il valore del patrimonio sia superiore o inferiore a quello del capitale, si dirà che la società è in attivo o in deficit. Orbene, proprio per fronteggiare quest’ultima evenienza (deficit), sono previste le seguenti riserve:
• la riserva legale, che, disposta dalla legge, impone di accantonare obbligatoriamente il 5% degli utili netti annui fino al raggiungimento di un ammontare pari ad 1/5 (20%) del capitale sociale;
• la riserva statutaria che si affianca a quelle legale ed è definita così perchè prevista e disciplinata discrezionalmente dall’atto costitutivo della S.p.A. ;
• la riserva volontaria è quella che l’assemblea, seduta stante, liberamente decide di accantonare, in vista, magari, di un aumento di capitale sociale mediante passaggio di fondi da riserva a capitale.
L e A z i o n i
Altro non sono che le quote in cui il capitale è suddiviso. Più in particolare, le azioni sono titoli di credito rappresentativi di una quota di capitale su quali, per legge, devono essere indicati la denominazione, la sede e la durata della società, nonché il capitale versato e gli eventuali diritti o obblighi ad essi inerenti. Oggi, per effetto del d.lgs. 6/2003, è possibile emettere tanto azioni con valore nominale quanto azioni senza valore nominale. Nel primo caso (azioni con valore nominale) il valore dell’azione è dato dal rapporto fra l’ammontare del capitale iniziale ed il numero delle “quote” in cui quest’ultimo viene frazionato, per cui più alto sarà il numero delle azioni in cui i soci liberamente decidono di suddividere il capitale sociale, più basso sarà di conseguenza il valore nominale delle azioni. Nel caso invece la società optasse per la emissione di azioni senza valore nominale , ognuna di esse avrà un valore percentuale rispetto all’intero capitale (e non assoluto). Tuttavia, essendo ormai possibile emettere tanto azioni con valore nominale quanto azioni senza valore nominale, il legislatore, per evitare confusione, ha stabilito che la società, una volta deciso nell’ atto costitutivo di emettere le une o le altre, non potrà in seguito emettere azioni di tipo diverso da quelle scelte inizialmente. Le azioni, poi, si dicono nominative oppure al portatore secondo che rechino o meno il nominativo del legittimo possessore; da precisare, tuttavia, che onde consentire al Fisco di operare i dovuti controlli le azioni possono oggi essere solo nominative ad eccezione delle azioni di risparmio che possono essere anche al portatore.
Ai legittimi titolari le azioni conferiscono:
• il diritto di partecipare alle assemblee e di esprimere in esse un numero di voti pari a quello delle azioni individualmente sottoscritte (voto che per gli ex enti pubblici ormai trasformati in S.p.A. è possibile esprimere anche per corrispondenza), a meno che nello statuto non si sia stabilito diversamente;
• il diritto di ispezionare i libri della società, sia pure nei limiti sopra enunciati (segretezza di certe notizie ecc.);
• il diritto di chiedere la convocazione dell’assemblea e di impugnarne le delibere (secondo i termini e le modalità prestabilite dalla legge e dall’atto costitutivo);
• il diritto di partecipare alla ripartizione degli utili in misura proporzionale alle azioni possedute (dividendo) o nella misura espressamente prevista dall’atto costitutivo della società.
Le azioni, inoltre, si distinguono in:
• azioni con prestazioni accessorie, quando oltre all’obbligo di effettuare il conferimento in denaro o in natura, impongono anche quello di eseguire particolari prestazioni a favore della società. Possono essere trasferite solo col consenso degli amministratori ; questi, infatti, potrebbero opporsi al trasferimento delle azioni in esame a persone non in grado di eseguire le suddette prestazioni accessorie;
• azioni a favore di prestatore di lavoro sono emesse, a titolo di premio, a favore dei dipendenti in occasione di assegnazione straordinaria di utili, con lo scopo di far sentire i dipendenti stessi più “partecipi” alla vita della società;
• azioni privilegiate sono quelle acquistate dal risparmiatore interessato al rendimento delle azioni stesse (evidentemente alto) più che alla partecipazione alla gestione della società. Concedono, infatti, un diritto di prelazione nella ripartizione degli utili e di precedenza nel rimborso nel caso di scioglimento della società. Di contro, l’atto costitutivo può limitare il voto (non la partecipazione) delle azioni privilegiate alle sole assemblee straordinarie;
• azioni di godimento sono attribuite gratuitamente agli ex soci benemeriti allo scopo di tenerli in un qualche modo ancora legati alla società. Non danno diritto al voto e consentono una partecipazione agli utili in una misura piuttosto limitata;
• azioni di risparmio, istituite nel 1974 per favorire l’afflusso di capitali in Borsa, sono le uniche, ancora oggi, a potere essere al portatore, se interamente liberate. Molto simili alle obbligazioni, la loro emissione è consentita solo alle S.p.A. quotate in Borsa.
1. Non danno diritto al voto e non vengono conteggiate ai fini della valida costituzione delle assemblee;
2. nella ripartizione degli utili sono due volte privilegiate in quanto, oltre a avere prioritariamente utili in misura minima del 5%, partecipano anche alla ripartizione ordinaria degli utili residuati in una misura del 2% maggiore di quella spettante alle azioni ordinarie;
3. nel rimborso del capitale hanno diritto al rimborso del loro intero ammontare;
4. sono garantite in caso di riduzione del capitale per perdite. Il loro valore nominale, infatti, sarà ridotto solo per la parte eccedente il valore complessivo delle azioni ordinarie.
Poiché agli azionisti di risparmio non è consentito partecipare alle assemblee della S.p.A., la legge prevede per essi un’Assemblea speciale (esterna alla società) affinché nomini un rappresentante comune che prenda visione delle scritture della società e, sia pure senza diritto di voto, partecipi alle sue assemblee onde poter poi riferire agli altri azionisti di risparmio.
Il d.lgs 6/2003 ha inoltre introdotto:
• le azioni con diritti correlati agli utili conseguiti dalla società in un determinato settore;
• le azioni riscattabili (art. 2427 sexies c.c.);
• nuovi strumenti finanziari partecipativi che, definiti liberamente dallo statuto della società, conferiscono diritti patrimoniali ma non di voto
Il trasferimento delle azioni
Mentre il trasferimento delle azioni al portatore avviene con la loro semplice consegna, il trasferimento delle azioni nominative, invece, avviene :
• con la cooperazione della società mediante annotazione del nome del nuovo azionista sia nel libro dei soci che sul titolo stesso;
• mediante girata con firma del girante autenticata (da un notaio o da una S.I.M.) e con l’indicazione del nome del giratario; se però l’azione ancora non è stata interamente liberata, occorrerà anche la firma del giratario. La girata avrà comunque efficacia nei confronti della società, solo quando di essa si farà apposita annotazione nel libro dei soci.
In merito al trasferimento delle azioni, poi, l’atto costitutivo può prevedere la clausola di prelazione, che impone ai soci che vogliano vendere azioni di preferire nell’acquisto, a parità di condizioni, coloro che siano già azionisti della società, nonché la clausola di gradimento, che subordina la validità del trasferimento dell’azione al consenso dell’assemblea, consenso che però, si badi bene, non può essere negato qualora obiettivamente ricorrano i requisiti a tal fine indicati dall’atto costitutivo. All’assemblea, pertanto, non è consentito fissare di volta in volta i suddetti requisiti di gradimento, poiché in tal caso essi potrebbero dettati da simpatie o interessi soggettivi del momento.
Acquisto delle proprie azioni
Ad evitare diminuzioni mascherate o aumenti fittizi di capitale, la legge stabilisce che una S.p.A. possa acquistare azioni proprie solo:
• quando procede all’acquisto di azioni proprie con utili distribuibili o con riserve disponibili e, in ogni caso, nella misura stabilita dall’atto costitutivo;
• se acquista azioni interamente liberate;
• se il valore delle azioni acquistate non superi l’ 1/10 del capitale sociale (calcolando a tal fine anche le azioni possedute dalle società controllate).
Le suddette limitazioni valgono anche per l’acquisto di azioni di società controllate (di cui, cioè, la S.p.A. abbia il possesso di oltre la metà delle azioni) e collegate (di cui la S.p.A. abbia + di 1/5 delle azioni).
Tutte le azioni in questione, gestite dagli amministratori, vedono sospeso il diritto di voto ad esse inerenti ed i relativi utili proporzionalmente suddivisi fra gli azionisti.

L e o b b l i g a z i o n i
Una S.p.A. può procurarsi le necessarie risorse finanziarie, oltre che con l’emissione di nuove azioni, anche con l’emissione di obbligazioni. Sono anch’esse titoli di credito, ma a differenza delle azioni non sono rappresentative di quote di capitale (non danno quindi luogo ad un aumento del capitale), per cui non conferiscono a chi le acquista lo status di socio; chi compra obbligazioni, infatti, essendo esse considerate delle semplici operazioni di mutuo, acquista unicamente lo status di creditore della S.p.A., cui spetta solo il diritto al rimborso del prestito (alla scadenza fissata o mediante sorteggio annuale) con gli interessi pattuiti.
L’emissione delle obbligazioni, in passato deliberata dalla assemblea straordinaria, è oggi di competenza degli amministratori. Va trascritta nel registro delle imprese. Le obbligazioni possono essere sia nominative che al portatore e devono comunque indicare la denominazione, la sede e l’oggetto sociale, oltre al capitale versato ed esistente all’atto della loro emissione e all’ammontare complessivo delle obbligazioni emesse fino a quel momento dalla società. Orbene, poiché il rimborso delle obbligazioni deve necessariamente avvenire in denaro, la legge stabilisce un limite alla loro emissione. Il nuovo art. 2412 c.c. stabilisce, infatti, che la società può emettere obbligazioni per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio (un tempo l’ ammontare complessivo delle obbligazioni non poteva superare il capitale versato). E’ tuttavia possibile valicare i limiti appena enunciati solo quando le obbligazioni “eccedenti” il capitale interamente versato siano comunque garantite da titoli di Stato (bot, cct, ecc.) con scadenza successiva a quella delle obbligazioni emesse in eccedenza, o da ipoteca su immobili di proprietà della S.p.A. fino al valore di 2/3 di questi.
Come per gli azionisti di risparmio, così anche per gli obbligazionisti la legge prevede un’assemblea estranea alla società: l’ assemblea degli obbligazionisti. Istituita per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, essa segue le stesse regole fissate dalla legge per l’assemblea straordinaria della S.p.A. ; è convocata dagli amministratori della S.p.A. o dal rappresentante comune degli obbligazionisti ogni volta ne ravvisino la necessità, nonché quando ne facciano richiesta tanti obbligazionisti che rappresentino almeno 1/20 delle obbligazioni ancora non rimborsate. Un particolare tipo di obbligazione, la cui emissione è però possibile solo quando ricorrano determinate condizioni previste dalla legge, è poi rappresentato dalle cosiddette obbligazioni convertibili ; prima della scadenza, secondo tempi e modalità prestabilite, esse possono infatti essere convertite in azioni della S.p.A. che le ha emesse (conversione diretta), oppure in azioni di società tenute in portafoglio dalla stessa società emittente (conversione indiretta).
I l b i l a n c i o
Fermo restando che maggiori e più dettagliate informazioni sull’argomento saranno fornite dal più competente collega di economia aziendale, diremo che il bilancio, preparato dagli amministratori, certificato dai sindaci (o dalla società di revisione nel caso di S.p.A. quotate in Borsa) ed approvato poi dall’assemblea ordinaria, è il documento contabile da cui deve risultare con chiarezza e precisione l’attività svolta dalla società nel precedente esercizio finanziario. Dalla sua lettura, infatti, dovrà risultare la situazione finanziaria e patrimoniale della società, nonché gli utili e le perdite conseguite; di esso, quindi, è parte integrante il conto profitti e perdite. Per la redazione del bilancio, in attuazione alla IV direttiva CEE, il nostro legislatore ha fissato:
• il principio della continuità di gestione, che impone di valutare le singole voci del bilancio in vista anche delle future attività sociali;
• il principio della prudenza, che mentre da un lato impone di calcolare l’attivo solo quando si è certi di conseguirlo, dall’altro obbliga a considerare il passivo anche quando non si è sicuri che si realizzi;
• il principio della competenza, che impone di indicare le spese ed i proventi nell’esercizio in cui si sono verificati, indipendentemente dal loro effettivo esborso o incasso (principio di cassa);
• il divieto di compensazione fra le singole voci del bilancio.
Per la chiarezza e la precisione del bilancio, oltre che dei suddetti principi, la legge impone il rispetto anche di schemi e criteri prestabiliti (che meglio si comprenderanno attraverso lo studio della economia aziendale). A tal fine il bilancio deve pertanto comporsi di:
1. stato patrimoniale, contenente la descrizione e la valutazione del patrimonio sociale alla fine di ogni esercizio;
2. conto economico, contenente le variazioni del patrimonio verificatesi nel corso dell’esercizio (utili e perdite);
3. nota integrativa, introdotta dalle recenti leggi sul bilancio, contiene chiarimenti in merito solo ad alcuni dati dello stato patrimoniale e del conto economico.
Redatto dagli amministratori secondo i principi e gli schemi di cui sopra e accompagnato da una loro relazione sulla gestione, il bilancio va poi presentato ai sindaci (almeno 30 gg. prima della data fissata per l’assemblea ordinaria) affinché, apportate le eventuali modifiche, lo restituiscano agli amministratori unitamente ad una loro relazione (relazione del collegio sindacale). Bilancio e relazioni (quella degli amministratori e quella dei sindaci) andranno poi depositate presso la sede della società almeno 15 gg prima dell’assemblea per consentire ai soci di prenderne visione; una volta approvato dall’assemblea, il bilancio andrà infine depositato in copia presso il registro delle imprese entro 30 gg. dalla sua approvazione.
Particolari tipi di bilancio sono, infine, il bilancio in forma abbreviata ed il bilancio consolidato.Il bilancio in forma abbreviata , che prevede una semplificazione dello stato patrimoniale e della nota integrativa, è previsto per le S.p.A. che per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) euro 3.125.000 di stato patrimoniale; 2) euro 6.250.000 di ricavi, di vendite e prestazioni; 3) 50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio. Il bilancio consolidato, riepilogativo della “situazione” finanziaria di società collegate fra loro, è preparato dalla società controllante ma non è approvato da alcun organo dal momento che ha una funzione meramente informativa. Con esso, infatti, si vuole solo rendere pubblica la situazione finanziaria e patrimoniale dell’intero gruppo.
Le modificazioni dell’atto costitutivo
Sono adottate dall’assemblea straordinaria con le maggioranze viste in precedenza (vedi assemblea); se riguardano l’ oggetto sociale, la trasformazione della società o il trasferimento della sede sociale all’estero, consentono ai soci di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle azioni in proporzione al patrimonio risultante dall’ultimo bilancio, oppure, se la società è quotata in Borsa, in base alla media delle quotazioni fatte registrare dal titolo azionario negli ultimi tre mesi. Se le modificazioni riguardano invece il capitale, possono avere ad oggetto tanto l’aumento quanto la diminuzione del suo ammontare. Più in particolare
l’ aumento del capitale può avvenire mediante:
• emissione di nuove azioni possibile, però, solo quando le vecchie siano state tutte interamente liberate e (per le S.p.A. con capitale superiore ai 10 miliardi delle vecchie lire) siano state concesse le previste autorizzazioni da parte del Ministero del Tesoro. Le azioni di nuova emissione devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione alle azioni da loro possedute;
• passaggio di riserve a capitale (e di fondi speciali iscritti in bilancio) possibile solo nei limiti delle “eccedenze” di riserva. Le relative azioni vanno proporzionalmente e gratuitamente distribuite ai soci poiché “nate” da quegli utili che, se in passato non fossero stati accantonati in riserve, sarebbe loro spettati come dividendo;
• aumento del valore nominale delle azioni (non molto usato in pratica) che impone agli azionisti di versare la differenza fra il vecchio ed il nuovo valore dell’azione.
La riduzione del capitale sociale, invece, può verificarsi per :
• esuberanza del capitale rispetto alle effettive esigenze della società. In tal caso la riduzione avviene mediante rimborso delle azioni eccedenti oppure liberando gli azionisti dall’obbligo di versare i decimi ancora non pagati;
• per perdite. In tal caso la riduzione del capitale è :
1. obbligatoria se le perdite di un esercizio, verificatesi in misura di 1/3 del capitale, non si siano poi ridotte di almeno 1/3 nell’esercizio successivo;
2. facoltativa in tutti gli altri casi.

Scioglimento e liquidazione della S.p.A.
Oltre alle solite (decorso del termine, impossibilità sopravvenuta di realizzare l’oggetto sociale, la volontà dell’assemblea, il fallimento, ecc.), sono causa di scioglimento della S.p.A. anche:
• la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, se non si provvede a reintegrarlo;
• il divenire l’ammontare complessivo delle azioni ordinarie inferiore a quello delle azioni a voto limitato, se entro due anni non …si provvede.
Entro 30 gg. dal verificarsi di una delle suddette cause di scioglimento gli amministratori devono convocare l’assemblea straordinaria per la nomina dei liquidatori (che, in mancanza di accordo fra gli azionisti, verranno nominati dal presidente del tribunale). Questi, sulla base dei libri e di tutti gli altri documenti nel frattempo ricevuti dagli organi della S.p.A., procedono alla riscossione dei crediti ed al pagamento dei debiti sociali per poi redigere il bilancio finale e depositarlo presso il registro delle imprese. Esso s’intenderà definitivamente approvato solo dopo che siano decorsi tre mesi senza alcuna contestazione da parte dei soci oppure, nel caso di contestazioni, dopo che su di esse si sia pronunciato il tribunale. Sempre a cura degli amministratori segue, infine, la richiesta di cancellazione della S.p.A. dal registro delle imprese, avvenuta la quale la società s’intenderà estinta.
I contratti parasociali
Il d. lgs. 6/2003 ha ufficialmente inserito nel nostro Codice (art. 2341 bis c.c.) i cosiddetti contratti parasociali, ovvero quei patti che, in qualunque modo siano stati conclusi, mirano a stabilizzare gli assetti proprietari o di governo della società attraverso:
• un concordato esercizio del diritto di voto;
• un limite al trasferimento delle azioni.
Tali patti vengono stipulati fra azionisti (sono possibili anche fra soci di altro tipo di società) con l’intento di stabilire a priori quale comportamento comune avere in occasione di un’assemblea. Possono essere a tempo determinato (max 5 anni) o a tempo indeterminato (in tal caso vi si può recedere solo con un preavviso di almeno sei mesi) e vincolano soltanto coloro che li hanno sottoscritti, obbligandoli, in caso di inosservanza, al risarcimento dei danni eventualmente provocati agli altri sottoscrittori. Per le società quotate in Borsa, poi, ogni contratto parasociale deve essere comunicato alla CONSOB entro 48 ore dalla sua conclusione. I contratti parasociali più importanti sono :
• il sindacato di voto con cui due o più azionisti, allo scopo di avere il controllo della gestione sociale, si accordano per votare in assemblea allo stesso modo;
• il sindacato di blocco con cui gli azionisti “coalizzati”, ad evitare che il loro gruppo perda forza, si impegnano a preferirsi reciprocamente nel caso di vendita delle proprie azioni.
La validità dei patti parasociali è tuttavia subordinata agli obblighi di pubblicità cui l’art. 2341 ter c.c. li ha sottoposti. Essi, infatti, devono essere trascritti nel registro delle imprese ed in alcuni casi devono anche essere comunicati all’apertura di ogni assemblea; in mancanza i sottoscrittori di tali patti non possono esercitare il diritto di voto e le decisioni assembleari adottate col loro voto sono impugnabili.

I patrimoni destinati ad uno specifico affare
L’art. 2447 bis c.c. concede alla S.p.a. la possibilità di costituire un patrimonio a parte per uno specifico affare o di ricorrere, per esso, al finanziamento di terzi.
Costituzione di un patrimonio a parte: consente alla S.p.a. di non ricorrere più alla creazione di una o più società controllate per la realizzazione di uno o più specifici affari. Tali patrimoni, tuttavia, non devono superare complessivamente il 10% del patrimonio netto della società e la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato allo specifico affare, oltre ad essere iscritta nel registro delle imprese, deve indicare :
• l’affare specifico;
• i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio;
• gli eventuali apporti dei terzi con le modalità di partecipazione agli utili;
• la nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull’affare;
• le regole di rendicontazione dello specifico affare.
A tale deliberazione costitutiva possono fare opposizione i creditori sociali, ma previa idonea garanzia da parte della società, il tribunale può ugualmente disporre l’esecuzione della deliberazione. Trascorsi due mesi dalla registrazione di detta deliberazione o dalla autorizzazione del tribunale a darvi ugualmente esecuzione i creditori non possono più far valere alcun diritto sulla parte del patrimonio destinata allo specifico affare. Da precisare, infine, che detto patrimonio deve essere contabilizzato separatamente nei libri e nelle scritture contabili.
Il finanziamento dei terzi
È un contratto mediante il quale la società cura un determinato affare con finanziamenti ottenuti da terzi, ai quali, a titolo di rimborso, andranno in tutto o in parte i proventi derivanti dallo stesso affare. Nel contratto occorre indicare:
• il piano finanziario dell’operazione;
• i beni strumentali necessari all’operazione;
• i controlli che i finanziatori possono effettuare;
• la parte di proventi destinata al rimborso del finanziamento e le modalità per determinarli;
• le eventuali garanzie offerte dalla società per il rimborso di parte del finanziamento;
• il tempo massimo di rimborso, decorso il quale null’altro è dovuto al finanziatore.
I proventi dell’operazione costituiscono patrimonio separato da quello della società a condizione che copia del contratto sia depositata presso il registro delle imprese e vengano dalla società adoperati sistemi di incasso e contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell’affare e a tenerli separati dal restante patrimonio della società. Se tali condizioni sono rispettate, i creditori sociali non possono esercitare alcun tipo di azione su detti finanziamenti.
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