Le società

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Categoria:Diritto Ed Economia

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Testo

Le società
La società come impresa collettiva
L’attività d’impresa oltre che da una sola persona (impresa individuale),può essere esercitata anche da più persone riunite tra loro in società (impresa collettiva).si può affermare che l’esercizio collettivo dell’impresa (società) sia ancora più diffuso e importante dell’esercizio individuale (ditta).
La società non va confusa con la comunione. La comunione è il diritto di proprietà esercitato congiuntamente da più persone su un bene comune e lo scopo è quello del godimento comune del bene,non già l’esercizio collettivo di una attività economica in vista nel conseguimento di utili da ripartire.
Il contratto di società
Sul piano giuridico non bisogna dimenticare che per costruire una società occorre concludere un contratto.
Il contratto di società è quel contratto in forza del quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un attività economica allo scopo di dividere gli utili (art. 2247 c.c.)
Analizzando la definizione possiamo individuare i caratteri essenziali del contratto di società: la pluralità dei soci, il conferimento dei beni o servizi, l’esercizio in comune di un attività economica, la divisione degli utili.

1) La pluralità dei soci. Perchè vi sia una società è indispensabile che vi siano almeno due soci.

2) il conferimento di beni o servizi. I soci contribuiscono all’impresa e sostegno della l’attività economica attribuendo alla società beni o servizi propri. Il conferimento di beni può avere ad oggetto sia il denaro sia beni in natura. Il conferimento di servizi ha invece ad oggetto la prestazione di lavoro da parte del socio a favore della società: anche il lavoro prestato costituisce un entità valutabile economicamente.
L’ ammontare dei conferimenti dei soci costituisce il capitale sociale.

3) l’ esercizio in comune di un attività economica. Nella società i soci non sono solo imprenditori, imprenditore è soltanto la società intesa come autonomo soggetto giuridico.
Il tipo di attività economica svolta dalla società costituisce il capitale sociale.

4) la divisione degli utili. Scopo del contratto di società è la ripartizione degli utili tra i soci.
Gli utili sono ripartiti solo se esistono:solo se,quindi, l’attività economica è positiva.

Accanto alle società commerciali con scopo di lucro, esiste un’altra categoria di società nelle quali ciò che prevale non è tanto il fine di realizzare gli utili, quanto piuttosto quello di fornire ai soci dei beni o servizi a condizione migliori rispetto a quelle che essi potrebbero trovare sul mercato. Questa finalità, detta mutualistica, è propria delle cooperative e delle società del mutuo soccorso o mutualistiche.
L’autonomia patrimoniale
Principi generali
La società è un soggetto giuridico autonomo, dotato di una capacità d’ agire distinta da quella dei singoli soci. Ciò vuol dire che la società è titolare di diritti e obblighi a prescindere dalla posizione personale dei singoli soci. Naturalmente, nello svolgimento dell’attività economica, la società matura debiti e crediti nei confronti di altri soggetti. Anche i debiti e i crediti sono della società e non già debiti e crediti dei singoli soci. Ai debiti della società fa quindi fronte il patrimonio della società;ai debiti dei soci fa fronte il patrimonio personale dei singoli soci.
La separazione tra patrimonio sociale e patrimonio personale dei soci è chiamata autonomia patrimoniale.

Autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta
La separazione o insensibilità dei patrimoni di cui si è sinora parlato non è tuttavia sempre così assoluta.
In realtà essa può essere più o meno intesa secondo il tipo di società alla quale si riferisce. In via generale si distinguono un’ autonomia patrimoniale perfetta e un autonomia patrimoniale imperfetta.
Hanno autonomia patrimoniale perfetta le società di capitali, hanno invece autonomia patrimoniale imperfetta le società di persone.
L’autonomia patrimoniale:

-è perfetta se i soci non corrispondono mai di debiti della società: la separazione tra il patrimonio sociale e quello personale dei soci è quindi assoluta.
-è imperfetta se i soci possono essere chiamati a rispondere in proprio dei debiti della società.
Anche in questo caso vi è sempre un’ autonomia patrimoniale perché la responsabilità patrimoniale dei debiti delle società è solo sussidiaria.
Tutte le società sia di persone sia di capitali, sono contraddistinte da autonomia patrimoniale, più o meno intensa. Soltanto le società capitali in quante dotate di autonomia patrimoniale perfetta hanno la personalità giuridica.

Società di persone e società di capitali:
differenze fondamentali
Assai importante è la distinzione tra società di persone e società di capitali.
Sono società di persone: la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice.
Sono società di capitali: la società di responsabilità limitata, la società per azioni e la società accomandita per azioni.
In tutte le società è presente un elemento personale, la pluralità dei soci e un capitale, costituito dalla somma dei conferimenti.
Le differenze fondamentali tra società di persone e società di capitali sono relative a:
l’ autonomia patrimoniale, l’ amministrazione della società, il controllo sulla gestione sociale, la cessione delle quote, le modificazioni del contratto sociale, la rilevanza delle vicende personali del socio.

1)l’autonomia patrimoniale. Nelle società di capitali i soci non corrispondono mai di debiti sociali. Pertanto il socio delle società di persone rischi l’intero suo patrimonio mentre il socio della società di capitali rischia unicamente quanto ha conferito e quindi solo ciò che rientra nei limiti della sua quota di partecipazione.

2)l’amministrazione della società. Nelle società di persone essa spetta di norma ai soci. Viceversa nelle società di capitali la qualità di socio è del tutto autonoma rispetto a quella di amministratore.

3)il controllo sulla gestione sociale. Nella società di persone il socio ha poteri di controllo diretti . Viceversa, nelle società di capitali il socio può esercitare un controllo sull’ andamento della società non in prima persona, ma solo mediante un apposito organo di controllo: collegio sindacale o al limite il tribunale.

4)la cessione delle quote. Nelle società di persone la cessione della quota di partecipazione è subordinata al concesso di tutti i soci. Viceversa, la quota di partecipazione nelle società di capitali può essere liberamente trasferita ai terzi

5)le modifiche del contratto sociale. Nelle società di persone le modificazioni del contratto sociale devono avvenire, salvo patto contrario, all’unanimità. Al contrario le modifiche dell’atto costitutivo di una società di capitali sono adottate a maggioranza.

6)la rilevanza delle vicende personali del socio. Nella società di capitali le vicende personali dei soci non hanno rilevanza.
Esse influiscono invece sulla società di persone. Infatti, in queste ultime:

-al socio è fatto divieto di svolgere attività in concorrenza per conto proprio o di altri con la società ;

-il fallimento in proprio del socio comporta la sua esclusione di diritto dalla società;

- l’interdizione o inabilitazione del socio, oppure la sua condanna all’interdizione dai pubblici uffici,possono determinare la sua esclusione dalla società. In tal caso l’ esclusione non avviene di diritto ma deve essere deliberata dalla maggioranza degli altri soci;

-la morte del socio non comporta l’automatico ingresso nella società degli eredi.

La società di persona
La società semplice
Come dice il nome,la società semplice è il tipo più elementare di società. Essa è normalmente utilizzata per attività di modeste dimensioni, agricole o professionali. Per contro essa non può essere utilizzata per uno svolgimento di un’attività commerciale, cioè di una delle attività ricompresse nell’art 2195 c.c.
Per la costituzione della società semplice non è necessaria alcuna particolare formalità, poiché in questo tipo di società il contratto non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (art. 2251 c.c.). dunque il contratto sociale può essere concluso anche oralmente. Tuttavia se uno dei soci conferisce un bene immobile il contratto sociale deve avere la forma scritta.
La società semplice, come le altre società di persone è contraddistinta da autonomia patrimoniale imperfetta.
L’amministrazione della società può essere disgiuntiva oppure congiuntiva. Nel primo caso (disgiuntiva) ciascun socio può compiere da solo gli atti di gestione. Nel secondo caso (congiuntiva), gli atti di gestione devono essere necessariamente compiuti col concesso di tutti i soci o alla maggioranza di essi.
La società si scoglie per una di queste cause.
a)il decorso del termine di durata prefissato al momento della costituzione
b)il conseguimento dell’ oggetto sociale, oppure l’impossibilità di conseguirlo
c)la volontà di tutti i soci
d)il venir meno della pluralità di soci
e)altre cause previste.
Se si verifica una causa di scioglimento, la società cessa la propria attività ed è posta a liquidazione.
Diversa dall’ipotesi di scioglimento della società è l’ipotesi di scioglimento del vincolo sociale limitatamente ad un socio.
Le norme sulla società semplice si applicano anche alle snc e alle sas se non è previsto diversamente dalla legge.

La società in nome collettivo (snc)
La Società in nome collettivo (art. 2291-2312 c.c.) è una società di persone molto diffusa nel mondo economico.
In quanto società commerciale, essa è soggetta all’ iscrizione presso il registro delle imprese ed alla tenuta delle scritture contabili. In casa di insolvenza, inoltre è soggetto a fallimento.
Le società non costituita con scrittura privata autentica o con atto pubblico non può essere iscritta nel registro delle imprese. Il fatto che la società non sia iscritta non impedisce che essa sia ugualmente valida.
La società iscritta è detta regolare; la società non iscritta è detta irregolare.
Il nome della società, detto ragione sociale, deve obbligatoriamente contenere il nome di almeno uno dei soci.
Dei debiti sociali rispondono solidalmente e illimitatamente tutti i soci.
Nella società in nome collettivo vale un principio diverso: il creditore deve in ogni caso agire contro la società ed il suo patrimonio, solo dopo che questo si sia rivelato insufficiente, egli può rivolgersi al socio (art. 2304 c.c.).
L’ amministratore viene designato dai soci nell’ atto costitutivo, o in una sua successiva modificazione. Egli ha anche la rappresentanza della società nei confronti dei terzi.
I casi di scioglimento sono gli stessi della società semplice.
Al verificarsi di una causa di scioglimento la società viene posta in liquidazione, con il pagamento di tutti i debiti e l’ incasso dei crediti, la società viene cancellata dal registro delle imprese e si estingue.

La società in accomandita semplice (sas)
La società in accomandita semplice (art. 2313-2324 c.c.) è una società di persone caratterizzata dalla coesistenza di due diverse categorie di soci:
i soci accomandatari e i soci accomandati.
I soci accomandatari rispondono dei debiti sociali in maniera illimitata e solidale, come i soci della snc.
I soci accomandati, rispondono unicamente entro i limiti della quota conferita.
Mentre i soci accomandatari rischiano nelle società l’intero loro patrimonio personale, i soci accomandanti rischiano di perdere soltanto quanto conferito.
Per questo motivo l’amministrazione della società spetta necessariamente ai soci accomandatari. Il nome di almeno un socio accomandatario deve figurare nella ragione sociale.
Per conto, è fatto divieto al socio accomandante di compiere atti di amministrazione e di ingerirsi nella gestione sociale.

La società per azioni (spa): caratteri generali
La società per azioni (art. 2325-2457 c.c.) è una società di capitali largamente utilizzata per l’ esercizio di attività economiche che comportano un giro d’affari di medio e alto livello.
Talvolta la spa si presenta come un soggetto giuridico a sé, altre volte, essa fa parte di un insieme di altre società tra loro collegate: si parla di gruppo economico di società.
Le caratteristiche fondamentali della società per azioni sono le seguenti:

1)delle obbligazioni sociali risponde la società con il proprio patrimonio; si verifica un caso di autonomia patrimoniale perfetta
2)le quote di partecipazioni sono rappresentate da azioni ; a causa di ciò i soci vengono chiamati azionisti
3)la possibilità di emettere delle obbligazioni: emettendo delle obbligazioni la società pone in vendita dei titoli di credito in cambio di una somma di denaro in corrispondente al valore dell’ obbligazione emessa.

Le azioni
L’ azione è contraddistinta da una duplice natura. Da un lato, essa rappresenta una quota di capitale sociale. Dall’ altro, l’azione conferisce al suo possessore la qualità di socio con tutti i diritti che spettano per legge al socio: diritto di voto in assemblea, diritto al dividendo, diritto di impugnare le delibere ecc….Ogni azione è identica ad un’ altra in termini di valore e di diritti del socio possessore, giacché le azioni devono essere uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti (art. 2348 c.c.).
Nell’atto costitutivo o anche con sue successive modifiche, è possibile stabilire categorie diverse di azioni sono tre:
- azioni ordinate
- azioni privilegiate
- azioni di risparmio.
Soltanto le azioni ordinarie conferiscono al possessore il diritto pieno di voto, ossia il diritto di votare in qualunque tipo di assemblea, viceversa le altre categorie di azioni limitano o non prevedono affatto il diritto di voto. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale (art. 2351 c.c.).
I possessori delle azioni privilegiate hanno diritto di precedenza sulla distribuzione degli utili e del capitale di liquidazione rispetto ai possessori di azioni ordinarie. Gli azionisti possessori di azioni di risparmio hanno invece diritto ad un dividendo minimo. Eccetto le azioni di risparmio, che sono al portatore, le altre tipologie di azioni devono essere emesse a norme del sottoscrittore, ossia sono nominative.
A seconde che le azioni vengano negoziate sul mercato di Borsa oppure no, si distinguono le società per azioni quotate in Borsa dalle società per azioni non quotate. Le prime (spa quotate) sono soggette al controllo di una speciale autorità pubblica: la CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa).

La costituzione della società
La società per azioni, che deve avere un capitale sociale minimo di € 103.292,deve essere costituita per atto pubblico .
Dall’atto costitutivo deve essere tenuto distinto lo statuto della società, una cosa è far nascere una società , un'altra cosa è stabilire come debba funzionare al proprio interno (statuto).
La legge 24 novembre 2000, n. 340, ha introdotto una semplificazione della fase costitutiva e modificativa delle società di capitali, avendo riformato i relativi articoli del codice civile (art. 2330, 2332, 2411). Ora non è più richiesto il controllo preventivo da parte del tribunale e l’iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell’atto costitutivo.
L’ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive nel registro la società, la quale a quel punto è costituita a tutti gli effetti di legge. Un controllo preventivo di legalità formale deve essere effettuato dal notaio.

Gli organi sociali della spa
Gli organi dalla spa sono tre: l’assemblea degli azionisti,gli amministratori, il collegio sindacale.

1) l’ assemblea degli azionisti è l’ organo sovrano della società, nel senso che è l’ organo che adotta le decisioni fondamentali per la vita sociale.
L’ assemblea può essere ordinaria o straordinaria a seconda delle materie sulle quali è chiamata a deliberare.
È ordinaria, per esempio, quando approva il bilancio annuale, quando nomina gli amministratori e i sindaci ecc…
È invece straordinaria quando delibera sulle modificazioni dell’ atto costitutivo, sull’emissione di obbligazioni ecc..

2) Gli amministratori sono coloro che gestiscono la società adottando tutte le decisioni che appaiano utili o necessarie al fine di conseguire al meglio l ‘oggetto sociale.
L’ amministrazione po’ essere unica o collegiale. Nel primo caso abbiamo la figura dell’ amministratore unico, nel secondo abbiamo un consiglio di amministrazione diretto dal presidente.
Il consiglio di amministrazione può a sua volta delegare lo svolgimento di atti di amministrazione a uno o più amministratori delegati.
Gli amministratori che non adempiscono il loro dovere possono essere rimorsi dalla carica con delibera dell’ assemblea. Oltre a ciò essi diventano responsabili in prima persona verso la società, verso i creditori sociali e, in genere verso i soci e i terzi, dal loro operato, abbiano subiti dei danni.

3) Il collegio sindacale. Si tratta di un organo composto da tre, oppure cinque membri designati dall’assemblea e scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituto presso il ministero della Giustizia (art. 2397 c.c.).
L’ assemblea deve indicare il Presidente del collegio sindacale e tra questi nominare due sindaci supplenti aventi gli stessi requisiti dei sindaci ordinari.
Il collegio dei sindaci deve controllare l’amministrazione della società e vigilare sull’ osservanza della legge in atto costitutivo.
In particolar modo esso deve(art. 2403 c.c.):
-controllare l’amministrazione della società
-vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo
- accertare la regolare tenuta della contabilità sociale
-controllare la veridicità del bilancio, ossia la sua corrispondenza alle risultanze dei libri e scritture contabili
-accettare trimestralmente la consistenza di cassa e l’ esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente,ad atti di ispezione e di controllo.

Il bilancio della spa. Lo scioglimento
Gli amministratori hanno il dovere di redigere annualmente il bilancio dell’esercizio composto da: Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa.
Il bilancio è un documento contabile che riporta il valore patrimoniale ed economico attribuibile alla società nell’esercizio al quale si riferisce.
Il bilancio deve contenere una sezione di voci all’attivo e una al passivo.
Tutte queste voci sia attive, sia passive, non solo devono obbligatoriamente figurare nel bilancio ma vi debbano comparire secondo il loro giusto valore.
Per soddisfare questa esigenza e impedire che il bilancio sia falsato dai valori determinati in maniera non realistica, il codice civile stabilisce dei criteri legali di valutazione, ai quali gli amministratori devono attenersi.
In generale, la legge impone comunque che il bilancio sia corretto secondo principi di chiarezza, verità e correttezza, in maniera tale da fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale ed economico della società, sia ai soci sia ai terzi.

Capitale sociale e patrimonio sociale
Particolarmente importante è la distinzione tra capitale sociale e patrimonio sociale.
Il primo (capitale) è costituito dalla somma dei conferimenti e rappresenta una garanzia generica di base per i creditori. Il secondo (patrimonio) è invece l’insieme delle attività e delle passività maturate dalla società nel corso della sua normale attività economica. Il bilancio deve indicare analiticamente tutte le singole voci patrimoniali, sia nel loro venire ad assistenza, sia nelle modalità del loro formarsi nel corso dell’ esercizio. In esso, il capitale non è che una delle tante voci patrimoniali e, rappresentando un debito di restituzione nei confronti dei soci conferenti, deve essere iscritto al passivo.

Scioglimento e liquidazione (artt. 2448-2457 c.c.)
La società per azioni si scioglie, oltre nei casi previsti per le società di persone, anche per:
- impossibilità di funzionamento dell’ assemblea
- riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale; si può verificare quando la società ha conseguito tante perdite da intaccare il capitale fino a portarlo al di sotto di €103.291.
Con il verificarsi di una causa di scioglimento, la società viene messa in stato di liquidazione: agli amministratori si sostituiscono uno o più liquidatori con il compito di realizzare i crediti e vendere i beni sociali.
Con il ricavato, essi devono far fronte alle passività sociali e, eventualmente ripartire il residuo tra gli azionisti sulla base delle risultanze di un bilancio finale di liquidazione. Esaurita la liquidazione, la società viene cancellata dal registro delle imprese.

Le altre società di capitali
La società in accomandita per azioni (saa o sapa)
La società in accomandita per azioni (artt. 2462-2471 c.c.) è una società di capitali dotata di una personalità giuridica.
Più che alla società in accomandita semplice, essa va avvicinata alla società per azioni.
Ad essa sono applicabili le norme della società per azioni sull’istruzione presso il registro delle imprese, sulle azioni, sulle obbligazioni, sugli organi sociali, sul bilancio, sulla liquidazione.
Come nella società in accomandita semplice, la società in accomandita per azioni si caratterizza per la presenza di due categorie di soci:
- gli accomandanti, che corrispondono di debiti sociali solo nei limiti della quota di capitale sottoscritta
- gli accomandatari che rispondono invece senza limiti. Ad essi è riservato il potere di amministrare la società.

Le quote di partecipazioni al capitale sociale devono essere rappresentate da azioni

La società a responsabilità limitata (srl)
La società a responsabilità limitata (artt. 2472-2497 c.c.) è una società di capitali con personalità giuridica.
Come la spa, òa responsabilità dei soci per i debiti è limitata a quanto conferito. Il capitale sociale non deve essere rappresentato da azioni, ma da semplici quote di partecipazioni.
Alla srl sono in massima parta applicabili le norme sulla spa relative all’ atto costitutivo, all’iscrizione nel registro delle imprese, all’assemblea, agli amministratori, al bilancio, alla liquidazione.
Le principali differenze sono le seguenti:
- il capitale sociale minimo è di €10.329
- se il capitale sociale non è superiore a €103.292, la costituzione del collegio sindacale non è obbligatoria.

Il D.lgs. N. 88 del 1993 al fine di promuovere la figura della società unipersonale già nota all’estero, ha introdotto nel nostro Paese la possibilità di costituire una srl con unico socio. Tale peculiarità deve risultare da un’apposita dichiarazione depositaria agli amministratori presso il registro delle imprese. Il capitale deve essere interamente versato.
La responsabilità dell’unico socio è generalmente limitata ai conferimenti, salvo alcuni casi particolari. In tali casi eccezionali, egli risponde con tutto il proprio patrimonio personale.

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