prevenzione degli incendi

Materie:Tema
Categoria:Biologia

Voto:

2 (2)
Download:127
Data:20.06.2005
Numero di pagine:21
Formato di file:.doc (Microsoft Word)
Download   Anteprima
prevenzione-incendi_1.zip (Dimensione: 19.14 Kb)
trucheck.it_prevenzione-degli-incendi.doc     75 Kb
readme.txt     59 Bytes


Testo

ENTE PARCO : PREVENZIONE INCENDI

I parchi naturali sono gestiti dagli enti parco attraverso strumenti di pianificazione e programmazione. Istituiti con la L.R. n 12/1995 , sono enti dotati di autonomia amministrativa e funzionale.
Si avvalgono di organi istituzionali e strutture operative definiti da ciascun ente con lo statuto, in base a riferimenti omogenei stabiliti dalla legge regionale:
il presidente, eletto dal consiglio tra persone di provata esperienza in materia ambientale e amministrativa
il consiglio, composto da non oltre quindici membri (presidente compreso), che rappresentano: enti locali, province, organizzazioni agricole, Regione Liguria, Universitа di Genova, sovrintendenza scolastica e associazioni ambientaliste
la comunitа, costituita da presidenti delle province, sindaci, presidenti di comunitа montane, organizzazioni agricole, presidenti ATC, presidenti APT
Il Piano del Parco
И il quadro di riferimento di tutte le azioni necessarie alla tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio del parco e per lo sviluppo delle attivitа compatibili.
И basato su studi interdisciplinari per un'approfondita conoscenza della realtа naturalistico - ambientale, storico - culturale, socio - economica.
И elaborato dall'Ente parco anche sulla base di consultazioni con le realtа locali. Il Piano del Parco prevale su ogni altro strumento di pianificazione del territorio e definisce:
l'organizzazione generale del territorio del parco e la suddivisione in differenziate fasce di protezione;
gli indirizzi e le norme di attuazione degli interventi sulla vegetazione, sulla fauna, sulle attivitа economiche e sugli insediamenti;
i sistemi di accessibilitа veicolare e pedonale, con un riguardo particolare alle popolazioni locali e ai disabili;
le norme di comportamento e di fruizione del parco;
le strutture, le attrezzature e i servizi utili alla fruizione del parco a fini didattici, turistici, scientifici e ricreativi.
Il Programma pluriennale socio - economico
Strumento di programmazione quadriennale, definisce modalitа, tempi e risorse per l'attuazione degli obiettivi del piano del parco.
Individua le fonti di finanziamento e coordina l'impiego di risorse pubbliche e private, indirizzando le potenzialitа imprenditoriali locali e offrendo opportunitа per nuove iniziative culturali, sociali ed economiche capaci di diffondersi ed autoalimentarsi.
Regolamenti
L'Ente Parco puт integrare la normativa di comportamento prevista nel piano, attraverso appositi regolamenti - aggiornabili sulla base dell'evoluzione delle situazioni ambientali - specifici per ciascuna realtа e riguardanti in particolare:
le modalitа di fruizione del parco per una razionalizzazione del flusso turistico ed escursionistico;
la conservazione di ecosistemi fragili e ambienti particolari;
lo svolgimento di attivitа che potrebbero compromettere l'equilibrio ecologico e l'assetto faunistico e vegetazionale;

AREA 06 DIFESA DEL SUOLO
La missione principale dell’ area 06 и quella di gestire in modo razionale i processi di pianificazione e di conduzione della difesa del suolo sul territorio provinciale in ottica di sviluppo sostenibile orientando le azioni al contenimento del rischio idraulico ed idrogeologico secondo un processo finalizzato e ciclicamente strutturato: pianificazione, programmazione, progettazione, realizzazione, autorizzazioni e monitoraggio.
La previsione e la prevenzione sono fondamentali.
La Previsione consiste nell’attivitа volta allo studio ed alla determinazione delle cause dei vari fenomeni calamitosi, all’identificazione dei rischi e all’ individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.
La Prevenzione consiste nelle attivitа volte ad evitare o ridurre le possibilitа di subire danni conseguenti agli eventi calamitosi, sulla base delle conoscenze acquisite attraverso l’attivitа di previsione.
Il Programma и quindi ricognitivo delle problematiche presenti sul territorio e si pone quale strumento tecnico di supporto alla pianificazione attraverso indicazioni di carattere schematico, cartografico e scientifico.
Attraverso l’incrocio e la sovrapposizione delle cartografie tematiche che rappresentano i diversi livelli informativi, sono stati individuati gli scenari di riferimento alla scala provinciale, ossia la rappresentazione di quanto potrebbe accadere nel caso si verificasse un determinato temuto evento e dei possibili conseguenti danni alle persone ed alle cose che si potrebbero registrare.
Il Programma identifica e classifica i pericoli in base al loro possibile impatto sugli obiettivi sensibili individuati e classificati secondo la loro vulnerabilitа, inoltre censisce e classifica le informazioni in possesso della Provincia, derivanti dagli strumenti di pianificazione di settore e dagli elaborati tecnici d’analisi del rischio.
LA LEGISLAZIONE
La Legge 24 febbraio 1992, n° 225 istituisce il servizio nazionale della protezione civile “al
fine di tutelare la integritа della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal
pericolo di danni derivanti da calamitа naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi”
L’art. 2 della Legge 225/92 recita:
“Ai fini dell’attivitа di protezione civile gli eventi si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con l’attivitа dell’uomo che possono essere fronteggiati
mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via
ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l’attivitа dell’uomo che per loro natura ed estensione
comportano l’intervento coordinato di piщ enti o amministrazioni competenti in via
ordinaria;
c) calamitа naturali, catastrofi, o altri eventi che, per intensitа ed estensione,
debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.”
Gli strumenti d’intervento delle diverse “componenti del servizio” sono i programmi e i piani
che hanno per scopo rispettivamente la previsione e prevenzione dei rischi, il soccorso ed il
superamento dell’emergenza, in conformitа a quanto disposto inizialmente dalla Legge 225/92
e in seguito dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112.
Il ruolo della Provincia in materia di Protezione Civile и indicato nell’art. 13 della Legge
24 febbraio 1992, n° 225, “competenze delle province” che recita:
“1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli art. 14 e 15 della
Legge 8 giugno 1990 n° 142, partecipano all’organizzazione ed alla attuazione del
servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi
alla rilevazione, alla raccolta ed all’elaborazione dei dati interessanti la protezione civile,
alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione ed alla loro
realizzazione in armonia con i programmi nazionali e regionali.
2. Per le finalitа di cui al comma 1, in ogni capoluogo di provincia и istituito il comitato
provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dell’amministrazione
provinciale o da un suo delegato. Del comitato fa parte un rappresentante del Prefetto”.
Il ruolo delle province и stato ampliato dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112 che
all’art. 108 comma 1 lettera b) recita:
“sono attribuite alle province le funzioni relative:
1) all’attuazione, in ambito provinciale, delle attivitа di previsione e degli interventi
di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali,
con l’adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base
degli indirizzi regionali;
3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione
civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi
calamitosi di cui all’art. 2, comma 1 lettera b) della Legge 24 febbraio 1192, n° 225.”
I programmi di previsione e prevenzione, distinti per ipotesi di rischio, costituiscono il
presupposto per la elaborazione dei piani di emergenza.
Il prospetto dei compiti della protezione civile a livello provinciale и illustrato in Figura 11.
In materia d’assetto, sviluppo e conservazione del territorio, spetta alla Provincia, ai sensi
della Legge 8 giugno 1990 n° 142:
• la difesa del suolo, la tutela dell’ambiente, la prevenzione delle calamitа, la tutela
e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, la viabilitа ed i trasporti, la raccolta
ed elaborazione dei dati, l’assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali
(vedi art. 14);
• la raccolta ed il coordinamento delle proposte avanzate dai comuni ai fini della
programmazione territoriale ed ambientale, il concorso alla determinazione
dei programmi e piani regionali, la predisposizione e l’adozione del piano territoriale
di coordinamento con il quale si determinano gli indirizzi generali dell’assetto del
territorio con particolare riferimento alla sistemazione idrica, idrogeologica,
idraulico-forestale ed al consolidamento del suolo, alla regimazione delle acque,
l’accertamento della compatibilitа degli strumenti comunali di pianificazione
con le indicazioni del piano territoriale di coordinamento (vedi art. 15).
L’attivitа di programmazione di protezione civile, non puт prescindere dai compiti trasferiti
dalla Regione Liguria alle province in merito alla difesa del suolo ed in particolare alla
redazione dei piani di bacino.
Infatti, la Legge Regionale 28 gennaio 1993, n° 9, la Legge Regionale 23 ottobre 1996, n° 46
e la successiva Legge Regionale 22 giugno 1999, n° 18, assegna alle province (vedi art. 92
Legge Regionale 18/99) la formazione e l’approvazione dei piani di bacino di rilievo regionale
e subdelega le funzioni relative alla difesa delle coste (vedi art. 22 Legge Regionale 9/93); ciт
nel quadro normativo nazionale, riferito alla difesa del suolo, disegnato rispettivamente dalle
Leggi 183/89 e 267/98.
Con la Legge Regionale 16 agosto 1994, n° 45, la Regione Liguria dispose norme in materia
di sicurezza urbana da rischi idrogeologici; tali norme, ai sensi delle quali furono redatte le
prime mappature delle aree vulnerate, sono state parzialmente abrogate e sostituite con la
successiva Legge Regionale 21 ottobre 1996, n° 45 “Disciplina delle attivitа di protezione
civile in ambito regionale”, in attuazione della Legge 24 febbraio 1992, n° 225.
La Legge Regionale 21 ottobre 1996, n° 45, che puт essere pertanto definita “legge quadro”
di protezione civile a livello regionale, ha delineato e precisato i contenuti della
programmazione, specificando che le mappe di rischio vengono realizzate con il concorso
degli enti locali interessati (vedi art. 6); alle province spettano “la predisposizione e
realizzazione di programmi provinciali di previsione e prevenzione conseguenti
all’elaborazione ed aggiornamento dei dati di rischio nel relativo ambito, anche sulla base dei
dati acquisiti dalle comunitа montane e dai comuni” (vedi art. 8).
Le norme di riferimento sopra elencate sono state riprese nella piщ recente Legge Regionale 17
febbraio 2000, n. 9 che dispone all’art. 26 commi 1 e 2 quanto segue:
1. Sono abrogate la legge regionale 21 ottobre 1996 n. 45 (disciplina delle attivitа di
Protezione Civile in ambito regionale) e la legge regionale 28 gennaio 1997 n. 6
(organizzazione della Struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli
incendi boschivi).
2. L’abrogazione delle norme ha effetto a partire dai trasferimenti delle risorse finanziarie
per far fronte ai nuovi compiti assegnati alla Regione dall’articolo 108 del D. Lgs.
112/1998 e dalla conseguente organizzazione delle nuove strutture e procedure operative
e, comunque, non oltre sei mesi dai trasferimenti.
Per una migliore comprensione del dettato normativo se ne riporta una sintesi riguardante gli
articoli iniziali:
LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2000 n. 9
Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni
amministrative in materia di protezione civile ed antincendio.
Articolo 1
(Finalitа)
1. La presente legge detta norme in materia di protezione civile in attuazione della legge
24 febbraio 1992 n. 225 (istituzione del Servizio Nazionale della protezione civile) di
attuazione della legge 1o marzo 1975 n. 47 (norme integrative per la difesa dei boschi
dagli incendi) e del trasferimento di funzioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998
n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli
Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59) al fine di:
a) concentrare le funzioni e le responsabilitа organizzative ed operative, in relazione alle
attivitа di previsione, prevenzione e superamento dell’emergenza derivante da eventi
calamitosi o catastrofici sul territorio regionale;
b) garantire un elevato standard operativo delle organizzazioni del volontariato e delle
squadre comunali in occasione degli eventi di cui alla lettera a).
Articolo 2
(Principi generali)
1. Sono attivitа di protezione civile quelle volte alla salvaguardia e alla tutela della vita
umana, dei beni e delle risorse attraverso la previsione, la prevenzione, il superamento
dell’emergenza ed il ristabilimento delle normali condizioni di vita nei territori colpiti
dalla calamitа o catastrofe.
2. In particolare gli ambiti di intervento della Protezione Civile per la Regione Liguria
sono quelli relativi a:
a) rischio idrogeologico (frane e alluvioni);
b) rischio sismico;
c) rischio industriale derivante dalla lavorazione, stoccaggio e trasporto di sostanze
pericolose;
d) incendi boschivi ed incendi che, per natura ed estensione, acquisiscono connotazione
tale da diventare evento di protezione civile, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 107
del D. Lgs. 112/1998;
e) ogni altra calamitа che si verifichi sul territorio regionale.
3. I livelli di attivitа di protezione civile sono distinti in base al rilievo nazionale,
regionale, provinciale e comunale dell’evento previsto o in corso e le attivitа di cui al
comma 1 sono svolte dalle componenti il Servizio Nazionale della Protezione Civile per
la Regione Liguria secondo quanto previsto dall’articolo 6, commi 1 e 2 della l. 225/1992
e dal D. Lgs. 112/1998.
4. La Regione opera unitariamente in ambito di protezione civile tramite il Presidente
della Giunta regionale, l’Assessore competente e la Struttura regionale di Protezione
Civile. Qualora le attivitа da svolgere in relazione alla tipologia dell’evento previsto o in
corso richiedano l’esercizio di specifiche competenze, il Presidente della Giunta
regionale attribuisce alla Struttura regionale competente in materia di Protezione Civile
il coordinamento delle Strutture regionali che esercitano in via ordinaria dette
competenze.
5. La Regione si avvale per lo svolgimento delle attivitа di cui al comma 1, del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Province, delle Comunitа Montane, dei Comuni, del
Corpo Forestale dello Stato, del Volontariato e collabora con le Prefetture per l’utilizzo
delle Forze dell’Ordine per l’esercizio delle altre funzioni di loro competenza.
Com’и noto и in questo periodo in corso una verifica di tale norma a proposito della modifica
del quadro in materia d’incendi boschivi (Legge 21 novembre 2000, n. 353) e della
competenza normativa Legge costituzionale n. 3 del 18 Ottobre 2001, G.U. n. 248 del 24 Ottobre
2001 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” che modifica il Titolo
V della Costituzione e definisce la materia Protezione Civile in regime di legislazione
concorrente nazionale e regionale:
“Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con
l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione
e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di
trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione
di attivitа culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestа legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.”
2.4.2 Norme inerenti il Comitato Provinciale di Protezione Civile
Per lo svolgimento delle attivitа assegnate dalla legge, и stato istituito, il Comitato Provinciale
di Protezione Civile, organo di consulenza tecnica con il compito di formulare proposte ed
osservazioni, esprimere pareri, individuare obiettivi ed elaborare indirizzi e studi per le finalitа
di cui all’art. 13, comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n° 225, tra i quali sono compresi i
programmi e i piani di protezione civile.
Il Comitato Provinciale di Protezione Civile и presieduto, ai sensi di legge, dal Presidente della
Provincia o da un suo delegato, i membri sono nominati dal presidente della provincia su
indicazione degli enti ed organismi istituzionali che svolgono attivitа di protezione civile nella
misura di almeno un esperto per ogni tipo di rischio. Del comitato fa parte un rappresentante
del Prefetto, ora definibile quale responsabile all’uopo preposto dell’Ufficio Territoriale del
Governo come determinato ai sensi della Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n° 300.
Il Comitato Provinciale di Protezione Civile и stato istituito con Delibera della Giunta
Provinciale n° 1050/5766 del 14 aprile 1993.
La composizione и stata modificata, in seguito alle elezioni amministrative, dalla Delibera
della Giunta Provinciale n° 74/440 del 12 gennaio 1994 alla quale ha fatto seguito, in seguito
alla delega in favore del Vice Presidente, l’Atto di nomina del Presidente della Giunta
Provinciale prot. n° 1046 del 13 gennaio 1994 sostituito dall’Atto di nomina prot. n° 28895 del
29 settembre 1994.
L’organigramma и aggiornabile e suscettibile di variazioni in funzione della modifica della
struttura organizzativa di ciascun Ente e delle necessitа riscontrate nel corso dell’attivitа.
Verrа, infatti, predisposto a breve termine, un atto formale che aggiornerа i nominativi degli
attuali membri, presumibilmente aggiungendo rappresentanti delle ASL della provincia, del
118 e dei volontari di protezione civile della provincia di Genova.
2.5 I livelli delle competenze: gli enti locali
La normativa nazionale che regola la Protezione Civile, individua una serie di livelli di
competenza, centrali e periferici, nell’ambito dei quali i diversi enti e soggetti sono chiamati a
svolgere l’attivitа di programmazione, di pianificazione e d’intervento.
La normativa regionale definisce anch’essa diversi compiti ed attivitа a carico delle
amministrazioni territoriali quali province, comuni, comunitа montane ed enti per le deleghe
in agricoltura.
Primo atto della programmazione и stabilire quali sono i “pericoli” che insistono sul territorio
e che minacciano la “pubblica e privata incolumitа” diventando quindi “rischi”.
Questi fenomeni, classificati riguardo all’impatto temuto sui diversi elementi vulnerabili e di
conseguenza sul danno atteso, sono stati, prima di tutto, identificati sulla base della loro
probabilitа d’accadimento.
И stato fatto riferimento, quindi, ai rischi presenti nell’elenco del Metodo Augustus, elaborato
dal Servizio Pianificazione ed Attivitа Addestrative del Dipartimento della Protezione Civile e
dalla Direzione Centrale della Protezione Civile e dei Servizi Logistici del Ministero
dell’Interno.
Rischio d’incendio boschivo
И preliminarmente necessario distinguere tra il rischio incendio boschivo con un impatto
negativo di tipo ambientale e l’incendio che puт interferire con l’attivitа dell’uomo,
residenziale o della mobilitа, incidendo sulle aree urbanizzate, zone abitate e infrastrutture,
con il loro incrocio non per sovrapposizione ma per contatto.
И noto come negli anni, ciт confermato dal Piano Regionale, la soluzione и stata individuata
nella rapiditа di spegnimento e nel pronto allertamento delle squadre d’intervento e
nell’avvistamento degli incendi..
Area 06 - Difesa del Suolo, Opere ambientali e Piani di Bacino
Utilizzando la classificazione di rischio contenuta nel “Piano Regionale di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” 2003-2006, sono stati particolarmente
considerati i Comuni il cui territorio и interessato dal fenomeno in termini statisticamente
rilevanti, distinti secondo le classi piщ alte cosм descritte:
• Classe n. 4: degli incendi uniformemente distribuiti, d’alta densitа spaziale e temporale;
• Classe n. 5: delle situazioni particolari con incendi grandi e di massima diffusibilitа;
• Classe n. 6: della massima densitа spaziale, d’incendi oltre soglia d’attenzione e
uniformemente distribuiti nel tempo.
Su questo fronte di ricerca и stata realizzata, inoltre, un’attivitа pilota di studio per la
prevenzione del fenomeno degli incendi boschivi, finanziata dall’UE e dallo Stato in
applicazione del Regolamento CEE 2158/92.
Lo scopo и stato quello di fornire indicazioni utili per prevenire gli incendi boschivi ed и stato
perseguito attraverso l’esecuzione di un progetto sperimentale finalizzato all’individuazione di
tecnologie mirate ad interventi di miglioramento boschivo.
I risultati di questo Studio e la sperimentazione pratica effettuata in aree boscate campione,
preventivamente selezionate per tipologia d’essenza e caratteristiche dell’ambiente circostante
e categoria di paesaggio, sono stati utilizzati, in maniera modulare, nel presente documento
conoscitivo di Previsione e Prevenzione.

La provincia di Genova si estende su una superficie di 1838,47 km2 (fonte ISTAT), pari allo
0,6 % circa del territorio nazionale e pari a poco piщ di un terzo del territorio della regione
Liguria.
Confina con le province d’Alessandria e Piacenza a nord/nord-est, con le province di Parma
e La Spezia ad est/sud-est, con la provincia di Savona ad ovest ed и delimitata a sud dal Mar
Ligure.
Il suo territorio ha un notevole sviluppo altitudinale: partendo, infatti, dal livello del mare le
colline e poi le montagne s’innalzano progressivamente fino a culminare nei 1799 m del
monte Maggiorasca, in alta Val d’Aveto.
Fra le province italiane a piщ alto potenziale economico e demografico, и la sola a non avere,
nelle classificazioni per zone altimetriche dell’ISTAT, neppure un comune di pianura: l’83%
и costituito da comuni di montagna e il 17% da comuni di collina. Il capoluogo stesso,
Genova, и classificato come “di montagna” nonostante abbia anche una connotazione
litoranea condivisa con l’intera regione ligure.
Tale classificazione и analoga a quella delle regioni tipicamente montane quali la Valle
d’Aosta ed il Trentino Alto Adige, insieme alle regioni d’Umbria, Marche, Abruzzo e Molise.
La metodologia d’analisi che и stata adottata comporta l’uso di cartografia informatizzata e
georiferita con l’indicazione numerica vettoriale delle linee e delle superfici che assumono una
particolare importanza perchй sono state utilizzate per effettuare gli incroci e parametrare
l’impatto del rischio sugli elementi vulnerabili.
A questo proposito и, pertanto, utile evidenziare che il valore risultante dal calcolo
informatizzato della superficie complessiva provinciale и pari a 1833,00 km2 che
costituisce, pertanto, riferimento per tutti i successivi calcoli indicativi.
Sulla base di quanto contenuto nella carta dell’uso del suolo della Regione Liguria, il territorio
provinciale и suddiviso in:
• superficie boschiva 1303,74 km2, pari al 71,12 % del totale;
• superficie agricola 151,18 km2, pari al 8,25 % del totale;
• superfici abitative urbane, sedi d’insediamenti industriali ed artigianali e di strutture varie,
i restanti 378,08 km2, pari al 20,63 % del territorio.
И utile segnalare che sono state accorpate nell’unica definizione “boschiva” le superfici
riguardanti le tipologie corrispondenti a: angiosperme marittime e collinari, angiosperme
submontane e montane, conifere marittime e collinari, conifere submontane e montane,
boschi di angiosperme e di conifere, praterie, arbusteto termofilo e/o mesofilo.
И utile segnalare che sono state accorpate nell’unica definizione “agricola” le superfici
riguardanti le tipologie corrispondenti a: seminativo semplice ed erborato, prato
sfalciabile in uso o in abbandono, agricole miste, vigneti, frutteti ed agrumeti, oliveti,
oliveti abbandonati, castagneti da frutto.
Il nome angiosperme deriva dalle parole greche “aengeion”, "involucro", e “sperma”, "seme", e allude al fatto che il seme di queste piante non и nudo, ma protetto da un’apposita struttura detta ovario. Le specie descritte finora sono circa 230.000. Circa due terzi delle specie conosciute prosperano ai tropici; un migliaio di esse vanta una notevole importanza come fonte di nutrimento per l’uomo e per il bestiame d’allevamento, come fonte di legno e di altri prodotti utili.
L’ AMBIENTE FORESTALE
Sul territorio provinciale genovese sono presenti 91.345 ettari di superficie forestale, pari a
circa il 50% della superficie totale, ponendolo fra le province italiane piщ ricche di boschi,
anche se questi presentano in genere un modesto valore ambientale.
Lungo la fascia costiera, dove le possibilitа di espansione della vegetazione spontanea sono
notevolmente limitate da una sempre piщ crescente espansione antropica, le foreste di leccio,
che in ambiente mediterraneo rappresentano la fase finale e stabile (climax) del processo
evolutivo della vegetazione naturale, non esistono praticamente piщ a causa dell’eccessivo
sfruttamento a cui sono state sottoposte in passato.
In alcune zone come il Promontorio di Portofino e Punta Manara, и ancora riscontrabile la
macchia mediterranea, cioи quella formazione vegetale originatasi in questo caso dalla
regressione del lecceto e composta da specie arbustive sempreverdi, spiccatamente termofile e
xerofile, come le eriche arborea e scoparla, la ginestra odorosa, l’alaterno, il corbezzolo, il
lentisco e altre.
Formazioni vegetali piuttosto frequenti sono inoltre le pinete di pino marittimo e, in misura
minore, di pino d’Aleppo e pino domestico.
Nelle zone interne della provincia, dove l’influenza del mare sul clima si riduce
progressivamente, alla vegetazione mediterranea subentrano i boschi misti, per lo piщ governati
a ceduo, di angiosperme mesofite come la roverella, la rovere. Il cerro, il carpino nero, il
frassino. Alle quote superiori il faggio diventa invece la specie prevalente.
Molto diffuse sono anche le pinete di pino nero di origine artificiale e i cedui di castagno, che
hanno sostituito i castagneti da frutto oggi non piщ coltivati.
L’esodo delle popolazioni montane dalle valli dell’entroterra verso la zona costiera, determina
sul bosco degli effetti favorevoli al suo sviluppo, come dimostrato dal progressivo aumento
della superficie boscata a scapito di quella agraria (in media 100 ettari ogni anno), ma provoca
effetti negativi in quanto l’abbandono delle pratiche colturali, che normalmente venivano
compiute nel bosco, compromette la stabilitа di molte formazioni boschive di origine
artificiale o comunque aventi spiccate caratteristiche di artificialitа, esponendole al pericolo di
incendio, alle malattie parassitarie, al danneggiamento da parte di agenti atmosferici.
Non mancano comunque boschi degni di rilievo come le faggete del monte Zatta e della Val
d’Aveto.
Si ricorda inoltre la Riserva Naturale Orientata delle Agoraie nel Comune di Rezzoaglio,
caratterizzata da laghetti di origine glaciale, sulle cui sponde vegetano interessanti specie tra
le quali anche una piccola pianta carnivora, la Drosera Rotundifolia e sul cui fondo sono
presenti tronchi fossili di abete risalenti al periodo post-glaciale.
La funzione produttiva dei boschi della provincia di Genova и oggi assai scarsa.
Nel 1993 si sono utilizzati solo 15.399 m3 di legname, di cui 13.097 m3 di legna da ardere e
2.302 m3 di legna da lavoro.
Per capire la modestia di tali cifre basti ricordare che nel 1949 si utilizzarono 824.754 m3 di
legname di cui 749.695 m3 di legna da ardere, 41.519 m3 di legname da lavoro e 33.540 m3 di
legna per carbone vegetale.
Anche se scarsamente remunerativo, il bosco и comunque elemento determinante per
la difesa del suolo, la regimazione delle acque e in generale per la conservazione degli
ambienti naturali.
Ciт и da tenere ben presente in una provincia come quella di Genova dove sono frequenti i
fenomeni franosi e gli eventi alluvionali.
Nella Cartografia dell’assetto vegetazionale и stata riportata la vegetazione suddivisa
secondo le classi d’essenze arboree individuate e perimetrate nella cartografia
denominata: Carta Uso Suolo della Regione Liguria.
Nella Cartografia della predisposizione agli incendi sono state raggruppate le essenze
arboree rappresentate nella Cartografia dell’assetto vegetazionale per classi omogenee a
suscettivitа all’incendio decrescente rispettivamente alta, media e bassa.
И stata inoltre inserita in cartografia la traccia dello spartiacque padano/tirrenico, a
demarcazione del passaggio fra due ambienti ben distinti:
• l’ambiente tirrenico, dalla morfologia molto accidentata, i versanti molto acclivi, con
presenza di piccoli bacini idrografici spesso scolanti a mare dopo un breve tragitto, con
coltri detritiche superficiali globalmente sottili e un tenore di sviluppo del patrimonio
vegetale generalmente ridotto;
• l’ambiente padano, dalla morfologia accidentata, i versanti complessivamente dall’acclivitа
meno accentuata, con presenza d’ampi bacini idrografici, con un elevato spessore medio
dei terreni sciolti , un patrimonio vegetale generalmente ricco;
caratteristiche che, unitamente ad una differente situazione microclimatica, influiscono sulla
differente predisposizione o meno all’incendio.
Le essenze arboree sono state raggruppate nelle classi seguenti, alle quali и stato assegnato un
grado di pericolositа o suscettivitа all’incendio distinto mediante colorazione semaforica.
Come osservabile in cartografia, una stessa categoria d’essenza arborea ricadente sui due
ambienti, и stata considerata con suscettivitа differente (per esempio: le praterie ricadenti nel
versante tirrenico sono considerate ad alta suscettivitа mentre le praterie ricadenti nel versante
padano hanno suscettivitа media):
Classificazione delle essenze arboree in base alla predisposizione agli incendi:
ALTA: Conifere marittime e collinari, conifere submontane e montane del versante
tirrenico, boschi d’angiosperme e di conifere, praterie del versante tirrenico,
arbusteto termofilo e/o mesofilo del versante tirrenico, oliveti abbandonati.
MEDIA: Angiosperme marittime e collinari, conifere submontane e montane del versante
padano, praterie del versante padano, arbusteto termofilo e/o mesofilo del
versante padano, agricole miste, castagneti da frutto.
BASSA:Angiosperme submontane e montane, seminativo semplice e arborato, prato
sfalciabile in uso o in abbandono, vigneti, frutteti e agrumeti, oliveti.
I dettagli cartografici di studio sono stati effettuati in scala 1:25.000 per la Carta dell’assetto
vegetazionale e per la Carta della predisposizione agli incendi, con restituzione in scala
1:100.000 nella cartografia dell’elaborato tecnico e 1:250.000 in quella di consultazione.

6.4.1 Il rischio incendi boschivi
L’attivitа d’analisi ha mirato ad individuare quei settori di territorio che possono essere
soggetti ad incendi boschivi, ovvero a …un fuoco con suscettivitа ad espandersi su aree
boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture antropizzate poste
all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a
dette aree.[32]
Il rischio in esame, a differenza dei precedenti, non и prevedibile nella stessa misura nй
riguardo ai modi nй ai tempi.
L’elemento rilevante и rappresentato principalmente dalla componente umana che assume, in
questo caso, un peso assai piщ importante rispetto ai rischi precedenti.
L’imprevedibilitа degli incendi boschivi и, infatti, dovuta soprattutto all’elevata percentuale di
“casualitа” (luoghi, tempi, condizioni atmosferiche) strettamente legata alla componente
dolosa o colposa umana.
Prevenzione in caso d’incendio boschivo
La legge quadro in materia di incendi boschivi [37] recita all’art. 4, comma 2:
”L’attivitа di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il
potenziale innesco d’incendio nonchй interventi finalizzati alla mitigazione dei danni
conseguenti. A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree
a rischio di cui al comma 1 ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio,
conformemente alle direttive di cui all’articolo 3, comma 1, nonchй interventi colturali idonei
volti a migliorare l’assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali.”
In questa legge i riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile,
si intendono effettuati al Ministro dell’Interno se delegato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi di quanto disposto dalle norme vigenti.
Applicazione di tecniche di prevenzione
La Provincia di Genova ha realizzato un programma di attivitа di studio e prevenzione del
fenomeno degli incendi boschivi, ai sensi del Regolamento CEE 2158/92, con finanziamento
della Comunitа Economica Europea.
Il programma di tipo strutturale (Progetto n° 98.61.IT.012.0) ha previsto diverse attivitа fra le
quali un Progetto Pilota finalizzato alla realizzazione di interventi di miglioramento boschivo
finalizzato alla prevenzione degli incendi boschivi.
Tale Progetto Pilota si и sviluppato attraverso la realizzazione di interventi di selvicoltura
preventiva in apposite aree, scelte in numero di 10 su tutto il territorio provinciale a forte
rischio diversificate per condizioni stagionali e vegetazionali, realizzati con le normali
tecniche della selvicoltura naturalistica.
Successivamente и stata effettuata la cippatura dei materiali di risulta ed il successivo
spargimento dei chips sul terreno, al fine della verifica dell’effetto che essi
svolgono con risultati degni di attenzione.
Nell’ambito del Progetto Pilota sono state effettuate attivitа di rilievo forestale puntuale,
pedologico e floristico e rilievi successivi per il monitoraggio degli interventi.

Esempio