Il lavoro subordinato

Materie:Altro
Categoria:Economia

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Testo

IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il lavoro è qualsiasi attività materiale o intellettuale che contribuisce alla produzione o allo scambio di beni o di servizi destinati al soddisfacimento di bisogni individuali o collettivi.
L’attività lavorativa può essere offerta alle imprese perché la impieghino all’interno della propria organizzazione aziendale( come nel caso degli operai o degli impiegati di un’industria), o essere svolta nell’esercizio di una professione autonoma( si pensi all’attività svolta da un libero professionista o da un artigiano). In ogni caso, chi presta il lavoro viene remunerato con una somma di denaro( reddito, denominato, a seconda dei casi, salario, stipendio, compenso, onorario) che il lavoratore in parte spende per procurarsi ciò di cui ha bisogno e, nella parte rimanente, risparmia. Sotto un profilo giuridico l’attività lavorativa si inquadra all’interno di un rapporto giuridico i cui soggetti sono, da un lato, chi presta il lavoro e, dall’altro, chi se ne avvantaggia per la realizzazione di un proprio interesse. La relazione tra questi soggetti, può assumere configurazioni diverse ed è in ogni caso caratterizzata da una forte contrapposizione d’interessi delle parti. Sulla base del tipo di relazione che viene a instaurarsi tra prestatore di lavoro e datore di lavoro, si distingue tra lavoro subordinato e lavoro autonomo. La definizione di lavoro subordinato si ricava da quella di lavoratore subordinato contenuta nell’art. 2094 c.c.
E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
Il lavoro subordinato è il tipico rapporto che intercorre tra l’imprenditore e i suoi collaboratori mediante il quale viene impiegato il fattore produttivo lavoro per lo svolgimento dell’attività di impresa. Per la verità il lavoro subordinato non è fenomeno esclusivo dell’impresa, potendo riguardare anche soggetti non imprenditori. Il rapporto di lavoro subordinato si contraddistingue per il carattere della subordinazione: il lavoratore collabora con l’imprenditore nello svolgimento dell’attività d’impresa in una posizione di dipendenza gerarchica, vale a dire eseguendo gli ordini e rispettando la volontà del datore di lavoro. Occorre infine precisare che il lavoro subordinato può essere svolto alle dipendenze dello Stato o di un altro ente pubblico( regione, comune, provincia ecc.); si parla, in questo caso, di rapporto di pubblico impiego.
Si ha lavoro autonomo quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
E’ lavoro autonomo, ad esempio, quello del professionista o dell’artigiano incaricati dal cliente (committente) di una determinata prestazione ( ad esempio, la difesa in un processo per l’avvocato; la confezione di un abito per un sarto ecc.). A differenza del lavoratore subordinato, il lavoratore autonomo svolge la propria attività con piena discrezionalità riguardo al tempo, al luogo e alle modalità della prestazione. Egli non ha vincoli di subordinazione nei confronti del committente ( datore di lavoro), essendo, tutt’al più, obbligato al rispetto dei limiti e delle condizioni contenute nel contratto o dipendenti dalla natura dell’opera. La regolamentazione del rapporto di lavoro, vale a dire l’insieme delle condizioni secondo le quali la prestazione lavorativa deve svolgersi ( orario, retribuzione, mansioni, riposi ecc.), è contenuta soprattutto nelle fonti di tipo contrattuale, cioè nel contratto individuale di lavoro( stipulato tra il singolo lavoratore e il singolo datore di lavoro) e nei contratti collettivi di lavoro( stipulati dalle associazioni sindacali di categoria dei lavoratori e dei datori di lavoro).
I contratti collettivi di lavoro sono quei contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle corrispondenti associazioni dei datori di lavoro contenenti le regole cui sono tenuti a uniformarsi i singoli contratti individuali di lavoro.
Il contratto individuale di lavoro subordinato è quello con il quale il lavoratore si obbliga a mettere a disposizione del datore di lavoro la sua attività di lavoro in cambio di una retribuzione. Si tratta normalmente di un contratto a tempo indeterminato, cioè senza un termine di scadenza finale. Solitamente l’instaurarsi del rapporto definitivo viene fatto precedere da un periodo di prova al termine del quale le parti sono libere di decidere la prosecuzione o la cessazione del rapporto. La libertà contrattuale delle parti, soprattutto del datore di lavoro è limitata dalla legge che, in questo modo mira a proteggere il lavoratore quale contraente debole del rapporto. La legge ha anzitutto posto dei limiti alla libertà di scelta del lavoratore, da parte del datore di lavoro, stabilendo: divieti di assunzione, a tutela dei minori e delle donne; obblighi di assunzione, a favore di categorie privilegiate( persone affette da minoranze fisiche ecc.); e modalità di assunzione, il datore di lavoro deve avvalersi dell’opera di appositi uffici e rispettare le procedure stabilite dalla legge. L’assunzione del lavoratore deve avvenire nel rispetto di una particolare procedura prevista dalla normativa sul collocamento della manodopera. Il procedimento del collocamento è articolato in due momenti distinti: l’iscrizione dei lavoratori in cerca di occupazione in un’apposita lista tenuta da appositi uffici; l’avviamento al lavoro degli iscritti, secondo la loro posizione nella graduatoria di lista, in risposta alle richieste di lavoro provenienti dalle imprese. Soggetti del rapporto di lavoro subordinato sono, da un lato i datori di lavoro ( normalmente, ma non necessariamente, imprenditori) , dall’altro i lavoratori subordinati. Questi ultimi vengono distinti dal codice civile in quattro categorie in relazione alla natura dell’attività svolta: dirigenti, quadri, impiegati, operai. I dirigenti si caratterizzano per il forte grado di autonomia decisionali, e per le particolari e qualificate funzioni di direzione e di gestione. Essi collaborano con l’imprenditore, soprattutto sul piano dell’organizzazione economica, per il raggiungimento degli obiettivi dell’impresa. Ad essi è riservato un trattamento giuridico del tutto peculiare con riguardo alla retribuzione, all’orario di lavoro e alle modalità di assunzione e di licenziamento. La categoria dei quadri comprende quei prestatori di lavoro subordinato che si collocano su una posizione intermedia tra quella dei dirigenti e quella degli impiegati. Gli impiegati sono coloro che esercitano in modo professionale un’attività non manuale con funzione di collaborazione tanto di concetto che di ordine. L’impiegato,pertanto, collabora all’impresa esercitando mansioni di tipo intellettuale e rispettando le direttive provenienti dal datore di lavoro o da chi per lui(dirigenti, quadri). Puramente esecutive e di tipo manuale sono invece le mansioni svolte dagli operai. Il contenuto del rapporto di lavoro subordinato comprende l’insieme delle situazioni giuridiche attive(diritti) e passive(obblighi) che fanno capo ai soggetti del rapporto.
• Gli obblighi principali del lavoratore sono di eseguire la prestazione lavorativa con la normale diligenza, osservando le disposizioni impartite dall’imprenditore (obbedienza), e astenendosi da ogni atto che possa nuocere al datore di lavoro (fedeltà). L’obbligo di fedeltà, in particolare, si traduce nel divieto di fare concorrenza all’imprenditore e nell’obbligo di non divulgare(o di farne un uso pregiudizievole) delle notizie attinenti l’impresa ( riservatezza). A fronte di tali obblighi, il principale diritto patrimoniale del lavoratore è il diritto alla retribuzione. La retribuzione è il trattamento economico cui è obbligato il datore di lavoro nei confronti del lavoratore come corrispettivo della prestazione lavorativa svolta. La retribuzione deve essere proporzionata al lavoro svolto e sufficiente per provvedere ai suoi bisogni e a quelli della sua famiglia; ha diritto inoltre a prestare la propria attività nel luogo stabilito e secondo un determinato orario di lavoro; a periodi di riposo ( giornalieri, settimanali, ferie annuali, giorni festivi). Al lavoratore spettano anche diritti sindacali ( di organizzarsi in sindacati e di scioperare) e diritti provvidenziali e assistenziali. L’art. 2099 c.c. prevede svariate forme di retribuzione. Normalmente il lavoratore può essere retribuito:
• A tempo; la retribuzione è stabilita in ragione del tempo di lavoro. Si distingue una retribuzione mensile ( detto stipendio ) che viene corrisposta a dirigenti, quadri e impiegati e una retribuzione oraria (detta salario) , pagata agli operai;
• A cottimo; la retribuzione è determinata tenendo conto del risultato produttivo conseguito. Nella maggior parte dei casi il cottimo costituisce una integrazione della retribuzione minima stabilita a tempo ( cottimo misto).
Il datore di lavoro è obbligato ad adottare tutte le misure idonee per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti e a dare concreta attuazione ai diritti del lavoratore.
I diritti del datore di lavoro discendono principalmente dalla sua condizione di supremazia gerarchica all’interno del rapporto di lavoro. In conseguenza di ciò egli ha il potere di organizzare, indirizzare, controllare e disciplinare l’attività lavorativa dei singoli prestatori di lavoro( potere direttivo); il potere di applicare sanzioni al lavoratore che non osservi gli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà ( potere disciplinare).
Il rapporto di lavoro può rimanere sospeso , senza per questo cessare, per un certo periodo di tempo. Le cause di sospensione possono dipendere per fatto del lavoratore( infortunio e malattia; gravidanza e puerperio; servizio militare di leva e sostitutivo civile; richiamo alle armi) o del datore di lavoro( l’impossibilità del regolare svolgimento del rapporto non è quindi da imputare all’imprenditore ma ad eventi accidentali e imprevedibili, a particolari congiunture economiche o a ristrutturazione aziendale). In presenza di sospensioni dovute a crisi aziendali o a esigenze di ristrutturazione, di riorganizzazione o riconversione industriale, ai lavoratori sospesi viene riconosciuta una particolare integrazione salariale da parte della Cassa integrazione guadagni (CIG).
Il rapporto di lavoro può estinguersi per varie cause, in particolare per recesso da parte dei contraenti. Mentre il recesso del lavoratore è libero e prende il nome di dimissioni, quello del datore di lavoro è sottoposto a notevoli limitazioni e viene comunemente definito licenziamento. Esso è infatti consentito soltanto in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo e se intimato nel rispetto di particolari procedure. Il lavoratore illegittimamente licenziato gode di una particolare tutela ( reale e obbligatoria)

Esempio



  


  1. Corrado

    sto cercando l'articolo del codice civile che regola il rapporto tra committente e commissionario in materia contrattuale, nel fatto che il committente non puo' assumere il personale del commissionario.

  2. Corrado

    divieto di assunzione da parte delcommittente de personale dei commissionario..