Rapporto di lavoro

Materie:Riassunto
Categoria:Economia Aziendale
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Data:24.05.2007
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Testo

IL RAPPORTO DI LAVORO

RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE: stato di subordinazione del lavoratore nei confronti del datore di lavoro. Il lavoratore subordinato collabora nell’impresa, mediante retribuzione, prestando il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. Ha inoltre l’obbligo di osservare un certo orario di lavoro e una certa quantità di presenze

LAVORO AUTONOMO: una persona si obbliga a realizzare per un’altra persona, sia fisica sia giuridica, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, con strumenti propri ma senza vincolo di subordinazione

I lavoratori subordinati si suddividono in:
• Dirigenti: ampi poteri decisionali, sovrapposti agli altri lavoratori
• Quadri: funzioni di rilevanza senza avere qualifica di dirigenti (capiufficio, capireparto)
• Impiegati: mansioni d’ordine o di concetto (cassiere, contabilità)
• Operai: mansioni manuali ed esecutive (elettricista, carpentiere)

Ci sono delle normative che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato cercando di proteggere il lavoratore: Queste norme sono contenute nella Costituzione, nel codice civile e in numerose leggi ordinarie e decreti.

CONTRATTO COLLETTIVO: accordo nazionale stipulato fra i sindacati dei lavoratori (CGL, CISL, UIL) e l’associazione che rappresenta i datori di lavoro (Confindustria, Confartigianato) che regola i rapporti di un intero settore produttivo (metalmeccanici, trasporti…) regolando:
• I minimi retributivi
• L’orario di lavoro (max 40 ore a settimana)
• La durata del periodo di prova (periodo successivo all’assunzione, nel quale sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono ritirarsi dal contratto senza preavviso)
• La durata del periodo di preavviso
• Le ferie

Esiste poi il contratto individuale stipulato tra il datore di lavoro e il singolo lavoratore:
• Mansione specifica del lavoratore
• Entità della retribuzione
• Durata (a tempo determinato o indeterminato)
• Data di inizio e luogo
All’inserimento in azienda, al lavoratore viene consegnata una lettera di assunzione nella quale sono indicati gli elementi contrattuali descritti. La lettera, firmata dal responsabile aziendale, viene consegnata al lavoratore che vi appone la propria firma per accettazione

ORGANIZZAZIONE FLESSIBILE DEL LAVORO: capacità dell’azienda di modificare rapidamente la propria struttura organizzativa, agendo sulle risorse umane, in relazione alle mutate esigenze del mercato. Per rendere possibile ciò, le aziende dovrebbero:
• Assumere facilmente e rapidamente lavoratori con le competenze richieste
• Ridurre le proprie dimensioni così in caso di periodo negativo non si dovrebbe sopportare un elevato personale
• Rendere flessibile l’orario di lavoro dei dipendenti (job sharing, part time) o agendo sui metodi della prestazione (telelavoro)
• Collegare gli aumenti economici a effettivi incrementi della produttività

CONTRATTO DI LAVORO INTERINALE o CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
Le aziende che hanno necessità temporanee di personale possono rivolgersi alle Agenzie di lavoro interinale per “prendere in affitto” le risorse umane necessarie. Le Agenzie di lavoro interinale reperiscono, assumono temporaneamente e retribuiscono le persone idonee all’incarico. I lavoratori in affitto sono quindi dipendenti dell’Agenzia anche se lavorano per azienda e subiscono un trattamento economico non inferiore a quello dei dipendenti dello stesso livello. L’azienda versa quindi all’agenzia un compenso comprensivo anche degli stipendi e dei contributi per il personale utilizzato. In alcuni casi stabiliti dalla legge i lavoratori potranno essere affittati anche a tempo indeterminato. Le agenzie di somministrazione devono iscriversi a un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro documentando il possesso di determinati requisiti giuridici e finanziari.

CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE (JOB ON CALL)
L’azienda può chiamare in qualsiasi momento il lavoratore per esigenze produttive di natura occasionale, transitoria o discontinua. Questo contratto può essere stipulato seguendo le regole della contrattazione collettiva nazionale, ma sempre con giovani disoccupati sotto i 25 anni e persone che non lavorano più over 45. È utilizzabile anche per periodi brevi. Il lavoratore ha quindi diritto a un’indennità di disponibilità oltre alla retribuzione per le ore di lavoro svolto. Se rifiuta la chiamata di lavoro pone fine al contratto, deve restituire l’indennità di disponibilità, deve risarcire i danni al datore di lavoro

CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO (JOB SHARING)
Contratto che consente di dividere la prestazione lavorativa fra due lavoratori che rimangono obbligati nei confronti del datore di lavoro per l’esecuzione di un’unica e completa attività lavorativa. Vantaggi:
• Ripartire l’orario di lavoro secondo le esigenze
• Gestire meglio il tempo libero e quello lavorativo
• Sostituirsi a vicenda secondo le necessità di ognuno
La suddivisione del lavoro deve essere nota al datore di lavoro affinché possa predisporre la relativa retribuzione e il versamento dei contributi. Se uno dei due lavoratori si dimette, il contratto viene meno, ma il datore può chiedere al lavoratore che resta la disponibilità a diventare un semplice lavoratore subordinato

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME)
Contratto di lavoro che permette di ridurre la durata delle prestazioni lavorative (e la conseguente retribuzione) secondo tre modalità:
• Part-time verticale: orario pieno per alcuni gg della settimana
• Part-time orizzontale: orario ridotto per tutti i gg lavorativi della settimana
• Part-time misto: unisce le caratteristiche di quello verticale e quello orizzontale (sono ammessi gli straordinari)

APPRENDISTATO
È un contratto che permette ai giovani l’acquisizione di abilità tecniche specifiche per diventare lavoratori qualificati. Perciò oltre alle attività pratiche ci sono dei corsi di formazione teorici destinati agli apprendisti. Esistono 3 tipi di apprendistati:
• Per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione: giovani e adolescenti dai 15 anni. Finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. Durata non superiore a 3 anni. Ore di formazione interna ed esterna. Affiancamento di un tutore aziendale
• Professionalizzante: finalizzato al conseguimento di una qualifica attraverso la formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base. Età compresa fra i 18 e i 29 anni. Durata tra i 2 e i 6 anni. 120 ore di formazione annuale. Affiancamento di un tutore aziendale
• Per l’acquisizione di un diploma a livello di scuola secondaria o per corsi di alta formazione: età compresa fra i 18 e i 29 anni. Fa parte della Riforma Moratti nel quale è previsto per il conseguimento del diploma, il percorso scuola- lavoro e apprendistato
Il datore non può avere tutti apprendisti nell’ambito dei suoi dipendenti. Chi ha comunque meno di 3 lavoratori specializzati può assumere al max 3 apprendisti.

INSERIMENTO/TIROCINI
È un’evoluzione del contratto di formazione lavoro che si occupa di inserire e reinserire il lavoratore il azienda. È un contratto a termine compreso fra i 9 e i 18 mesi che riguarda:
• Persone fra i 18 e i 29 anni
• Disoccupati di lunga durata fino ai 32 anni
• Lavoratori over 45 senza lavoro o che stanno per perderlo
• Lavoratori che non lavorano da 2 anni e che vogliono riprendere l’attività lavorativa
• Donne residenti in zone geografiche svantaggiate
• Portatori di handicap fisico o psichico

TELELAVORO
Il dipendente può svolgere la sua attività lavorativa direttamente dalla sua abitazione mediante l’uso di una postazione informatica direttamente collegata con l’azienda. Questo contratto dà luogo a:
• Localizzazione decentrata delle produzioni
• Rete di comunicazione adeguata
• Flessibilità nell’impiego delle risorse umane
• Diminuzione dei costi generali
• Maggiore autonomia organizzativa ai lavoratori che possono utilizzare con maggiore flessibilità il tempo di lavoro e conciliarlo più agevolmente con quello familiare

NETWORKING
Modalità di lavoro in rete che consente agli operatori di comunicare in tempo reale utilizzando le conoscenze comuni per generare una nuova condivisa conoscenza. Rispetto al telelavoro consente di creare un sistema di relazioni per la realizzazione di attività complesse e con interscambi formativi

LAVORO A DOMICILIO
L’azienda fornisce al lavoratore i materiali da assemblare nell’abitazione del lavoratore, che comunque è sotto le dipendenze dell’azienda

CONTRATTO A PROGETTO
È un contratto con lo scopo di porre fine all’abuso di una forma contrattuale che mascherava un rapporto di lavoro subordinato. È obbligatoria per tutti i rapporti di collaborazione nel settore privato e le vecchie co.co.co devono essere convertite nelle co.co.pro. I rapporti devono essere personali e senza vincolo di subordinazione e riconducibili a uno o più progetti determinati dal committente o programma di lavoro. Il programma è gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, rispettando il coordinamento organizzativo del committente

PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO
Piccole prestazioni di lavoro (baby-sitting, assistenza anziani)che possono essere svolte da disoccupati, casalinghe, studenti e pensionati. Si considerano prestazioni di tipo accessorio le attività lavorative di natura occasionale che non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno. Per usufruire delle prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari devono acquistare presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni. Il valore nominale di ciascun buono è di 10 euro. Il lavoratore riceve i buoni e li presenta a un ente o società concessionaria alla riscossione. Questa tratterrà le varie ritenute e consegnerà al lavoratore la somma netta di 7.50 euro

IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
Il datore di lavoro che necessita di nuovo personale chiama direttamente il lavoratore ritenuto idoneo avendo come obbligo soltanto la comunicazione agli uffici competenti dell’avvenuta assunzione entro il giorno stesso.
Gli uffici di collocamento possono essere pubblici o privati (CIP: ente pubblico; Agenzia interinale: ente privato).
Il collocamento pubblico viene esercitato da appositi uffici provinciali in Centri per l’impiego. Questi centri compilano la scheda professionale elettronica (che sostituisce il vecchio libretto di lavoro) che oltre ai dati anagrafici del soggetto iscritto, alla sua residenza, alla composizione del nucleo familiare, ai titoli di studio posseduti, allo stato di disoccupazione, all’eventuale appartenenza a categorie protette, sono inserite anche le informazioni relative alle esperienze formative e professionali e le disponibilità. Ogni Regione ha un elenco anagrafico on-line.
Oltre ai centri per l’impiego, possono esercitare attività di collocamento anche le agenzie per il lavoro private che sono iscritte a un apposito albo informatico istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Le agenzie per il lavoro possono svolgere, dietro autorizzazione:
• Somministrazione di lavoro
• Intermediazione: incontro tra domanda e offerta (collocamento), raccolta dei curriculum, costituzione della banca-dati, orientamento professionale
• Ricerca e selezione del personale
• Supporto alla ricollocazione professionale: ricollocazione di manodopera sul mercato del lavoro
All’iscrizione all’albo informatico, le agenzie devono richiedere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività prescelta. Il Ministero rilascia entro 60 gg un’autorizzazione provvisoria che dopo 2 anni, in caso di corretto funzionamento dell’agenzia e dietro sua richiesta, diventa definitiva.
Le agenzie per il lavoro devono essere costituite nella forma di società di capitali o cooperative, mentre, limitatamente alle attività di ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, è ammessa anche la forma di società di persone. Nessun operatore può esigere o percepire compensi dal lavoratore.
Altri soggetti che possono svolgere attività di intermediazione con autorizzazione regionale e che operano senza fine di lucro, sono i Comuni, le Camere di commercio, le università, gli istituti di scuola secondaria di secondo grado.

I servizi per l’impiego sottopongono le persone in cerca di lavoro a un colloquio di orientamento e propongono l’adesione del disoccupato a iniziative di inserimento o di formazione. Nel caso di rifiuto di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno e indeterminato o anche di un lavoro a termine di durata superiore a 8/4 mesi nel territorio regionale, lo stato di disoccupazione viene perso.
Tutti gli operatori, pubblici e privati, hanno l’obbligo di connessione alla Borsa continua nazionale del lavoro. La Borsa è una banca- dati on line che contiene le domande e le offerte a livello nazionale e regionale.

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il licenziamento del lavoratore da parte del datore di lavoro senza obbligo di motivazione è limitato a pochi casi: collaboratori domestici, lavoratori che hanno raggiunto l’età da pensione e lavoratori in prova. Il licenziamento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto tranne per:
• Giusta causa (es: furto)
• Giustificato motivo, col quale il lavoratore ha diritto a un preavviso

Se il lavoratore ritiene di essere stato licenziato ingiustamente, può avanzare davanti al giudice del lavoro che può:
• Far riassumere il lavoratore o corrispondergli una certa indennità
• Far reintegrare il lavoratore nel suo posto e risarcirgli il danno subito corrispondendogli le mensilità di retribuzione non percepite

Anche il lavoratore può decidere di recedere dal rapporto di lavoro presentando le dimissioni che, se sorrette da una giusta causa, possono interrompere immediatamente il rapporto di lavoro. Altrimenti bisogna rispettare i termini di preavviso stabiliti e comunicare per iscritto la propria volontà al datore di lavoro.

LA RETRIBUZIONE
RETRIBUZIONE: corrispettivo della prestazione resa dal lavoratore dipendente. Essa può essere corrisposta:
• A tempo: in relazione alla durata della prestazione lavorativa
• A cottimo: in relazione al risultato della prestazione lavorativa (più beni produce più guadagna)
• Provvigione: in relazione agli affari conclusi dal lavoratore (es: rappresentante)

Gli elementi fissi che determinano la struttura base della retribuzione sono:
• Paga base o minimo contrattuale
• EDR che sostituisce parzialmente la contingenza (rivalutazione della retribuzione tenendo conto dell’inflazione
• Scatti di anzianità: fanno parte della busta paga dopo 2 anni che si lavora nell’azienda
• Trattamenti di famiglia: l’assegno per il nucleo familiare è a carico dell’INPS, viene concesso a lavoratori che hanno un determinato reddito e varia in base ai componenti, al tipo di persone che lo compongono, al reddito del nucleo familiare percepito l’anno precedente

Gli elementi variabili sono:
• Superminimo: compenso col quale si riconosce un determinato merito o qualità
• Fringe benefit come compenso di una prestazione lavorativa del dipendente la retribuzione può essere costituita da vacanze premio, assicurazioni pagate dal datore, uso gratuito delle strutture sportive dell’azienda
• Mensa: non costituisce retribuzione
• Compenso per lavoro straordinario
• Compenso per lavoro notturno
• Compenso per lavoro festivo
• Compensi riconosciuti al lavoratore per lo svolgimento di particolari prestazioni in condizioni gravose, indennità di cassa, indennità di trasferta
• Indennità per assenza del lavoratore: parte è a carico dell’INPS e parte a carico del datore

La tredicesima o gratifica natalizia, matura in relazione alla durata della prestazione lavorativa nell’arco dell’anno

Retribuzione netta = retrib lorda – contrib previd a carico del lavoratore – ritenute fiscali + assegno per il nucleo familiare

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: somma che il datore di lavoro versa periodicamente all’INPS. Tale importo è in parte a carico del dipendente e, in misura maggiore, a carico del datore di lavoro. Per la parte a carico del dipendente, il datore di lavoro opera una ritenuta in busta paga

RITENUTA D’IMPOSTA: importo che il datore di lavoro trattiene sulla retribuzione del dipendente a titolo di IRPEF e versa periodicamente allo stato mediante modello unificato F24

CONGUAGLIO FISCALE: operazione con cui il datore di lavoro, a fine anno, calcola l’eventuale saldo a debito o a credito del dipendente dei confronti del Fisco

I datori di lavoro sono tenuti a versare all’INPS un ulteriore contributo, pari allo 0,50/ delle retribuzioni lorde, destinato ad alimentare un fondo per il miglioramento del trattamento pensionistico. I datori di lavoro anticipano solamente questa quota. I contributi e le ritenute devono essere versati entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento. Il versamento unificato è un sistema di pagamento con un unico modulo di versamento (F24) che si effettua a mezzo banca o posta
MODELLO DM 10/2 rendiconto mensile delle partite a debito e a credito che il datore di lavoro deve presentare all’INPS

I primi mesi dell’anno il datore di lavoro deve:
• Conguagliare le ritenute effettuate a titolo di acconto e l’imposta effettivamente dovuta
• Applicare l’addizionale regionale e comunale IRPEF: trattenute sulle retribuzioni dal datore di lavoro in un numero variabile di rate, fino a un massimo di undici
Entro il 15 marzo dell’anno successivo il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore il modello CUD che attesta:
• I compensi corrisposti al dipendente
• Le detrazioni e le ritenute fiscali operate
• I contributi previdenziali trattenuti
• L’addizionale regionale, provinciale e comunale IRPEF

La dichiarazione dei redditi può essere presentata a carico del lavoratore tramite il modello unico o mediante una CAF che compila il modello 730 da cui risultano i redditi percepiti e imponibili a IRPEF

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