Il Bilancio d'esercizio

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Categoria:Economia Aziendale
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Testo

IL BILANCIO D’ESERCIZIO
Argomenti: Biografia del bilancio, i documenti che compongono il bilancio, i documenti accompagnatori del bilancio, norme del codice civile relative al bilancio, redazione e approvazione del bilancio nel sistema ordinario dualistico e monistico, consultazione del bilancio.

Il bilancio è un documento contabile obbligatorio per le società di capitali (S.p.A. S.r.l. S.a.p.A.), fornisce in sintesi la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell’esercizio.
Il bilancio può svolgere una duplice funzione:
- Funzione conoscitiva in quanto è uno strumento di conoscenza della gestione e dei suoi risultati e consente a coloro che ne sono interessati (stake holder) di esprimere un apprezzamento in merito.
- Funzione di controllo in quanto è uno strumento di controllo di informazioni di carattere economico, finanziario e patrimoniale nei confronti dei vari soggetti esterni interessati agli andamenti aziendali (banche, fisco, dipartimento finanziatori).
Per tutelare gli interessi dei terzi la redazione del bilancio è regolata dal codice civile nei seguenti articoli:
Art. 2423 Clausola generale.
Afferma che, il bilancio deve essere redatto con “chiarezza” e deve rappresentare in modo “veritiero” e “corretto” la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell’esercizio.
Chiarezza vuol significare far capire come si è formato il reddito e quale sia il valore del patrimonio.
Veritiero vuol significare il comportamento di buona fede da parte degli amministratori nel valutare e nell’iscrivere le voci di bilancio.
Corretto vuol significare rispettare le regole tecnico-ragionieristiche.
Art. 2423 bis Principi di redazione.
Afferma che, il bilancio deve essere redatto secondo alcuni principi, i quali tendono ad assicurare una redazione veritiera e corretta.
Tali principi sono:
“Principio della continuità aziendale” impone la redazione del bilancio secondo il principio della continuità, ovvero l’azienda non è un fatto episodico o occasionale, ma un istituto economico destinato a durare nel tempo.
“Principio della prudenza” impone di prendere in considerazione perdite presunte non ancora verificatesi e assolutamente di non prendere in considerazione eventuali utili sperati.
“Principio della competenza economica” impone di trasformare costi e ricavi d’esercizio in costi e ricavi di competenza, in modo da determinare tutte le entrate e le uscite competenti nell’anno in corso.
“Principio della costanza” impone ad utilizzare sempre gli stessi criteri di valutazione in modo da rendere i bilanci comparabili nel tempo.
Art. 2424 Struttura dello stato patrimoniale.
Afferma che, lo stato patrimoniale è la prima parte del bilancio e si presenta tra i documenti obbligatori.
Lo stato patrimoniale si presenta a sezioni contrapposte:
Attività (dette anche impieghi o investimenti) e passività (dette anche fonti di finanziamento).
Le attività sono formate da crediti verso soci, da immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie), attivo circolante (rimanenze, crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide) e da ratei e risconti.
Le passività sono formate da Patrimonio Netto (capitale sociale, riserve, utili o perdite portati a nuovo), da fondi rischi ed oneri, da TFRL, da debiti e da ratei e risconti.
Art. 2425 Struttura del conto economico.
Afferma che, il conto economico è la seconda parte del bilancio e si presenta tra i documenti obbligatori.
Il conto economico si presenta a valore e costi della produzione, scelto dal nostro ordinamento tra quelli proposti: a valore aggiunto e a ricavi e costi del venduto.
Inoltre, il conto economico si presenta in forma scalare in modo da ottenere risultati intermedi ed è strutturato per aree di gestione: area caratteristica o della produzione, area finanziaria e area fiscale.
Art. 2426 Criteri di valutazione.
Afferma che, il bilancio deve essere redatto secondo alcuni criteri di valutazione che devono rimanere immutati nel corso degli anni.
Art. 2427 Contenuto della nota integrativa.
Afferma che, la nota integrativa è la terza parte del bilancio e si presenta tra i documenti obbligatori.
La nota integrativa ha la funzione di fornire informazioni aggiuntive, esplicative e complementari ai contenuti dello stato patrimoniale e del conto economico.
La nota integrativa deve contenere:
“I criteri di valutazione” adottati nella valutazione delle voci di bilancio, come nell’articolo 2426.
“Un prospetto che descrive le variazioni intervenute nelle quote di Patrimonio Netto e nell’attivo immobilizzato”.
“Un prospetto di classificazione dei crediti e i debiti ordinati secondo scadenza.
Art. 2428 Relazione sulla gestione.
Afferma che, la relazione sulla gestione è uno dei documenti accompagnatori del bilancio, essa è fatta dagli amministratori e riguarda l’andamento degli affari e la situazione della società, vale a dire la sua posizione sul mercato e i suoi rapporti con l’esterno.
Art. 2429 Relazione dei sindaci o del collegio sindacale.
Afferma che, la relazione dei sindaci o del collegio sindacale è uno dei documenti accompagnatori del bilancio, essa riferisce all’assemblea dei soci sui risultati d’esercizio e sulla tenuta della contabilità.
Inoltre abbiamo un'altra relazione, quella rilasciata dal revisore o società di revisione che attesta o meno l’attendibilità del bilancio, ossia il rispetto dei principi contabili e la correttezza del processo di formazione dei conti.
Infine abbiamo il verbale di approvazione del bilancio dell’assemblea dei soci o del consiglio di sorveglianza.
Il bilancio viene poi depositato presso l’ufficio Registro delle Imprese in via telematica o con supporto magnetico.
In considerazione delle nuove norme di riforma del diritto societario in vigore dal 2004 abbiamo:
- Nel sistema ordinario la redazione del bilancio spetta all’amministratore unico o al consiglio di amministrazione, mentre l’approvazione spetta all’assemblea dei soci in seduta straordinaria.
- Nel sistema dualistico la redazione del bilancio spetta al consiglio di gestione, mentre l’approvazione spetta al consiglio di sorveglianza.
- Nel sistema monistico la redazione del bilancio spetta al consiglio di amministrazione al cui interno vi è un comitato di sorveglianza, mentre l’approvazione spetta all’assemblea ordinaria.
Dall’interpretazione del bilancio è possibile trarre corretti giudizi d’efficienza dell’azienda rispetto parametri economici, parametri finanziari e parametri patrimoniali.
Per raccogliere informazioni idonee all’interpretazione è necessario un analisi di bilancio, per indici o per flussi.
Le analisi di bilancio sono procedimenti che mediante confronti tra valori patrimoniali, finanziari ed economici, facilitano l’interpretazione dei dati contenuti nei prospetti di bilancio.
Inoltre è possibile ottenere valutazioni sulle prospettive future della gestione, mettendo a confronto bilanci riferiti ad anni differenti (bilancio pluriennale).

Esempio



  


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