Contratto di lavoro subordinato

Materie:Riassunto
Categoria:Diritto
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Testo

Il contratto di Lavoro Subordinato
Il lavoro è qualsiasi attività materiale e intellettuale che contribuisce alla produzione o allo scambio di beni o di servizi destinati al soddisfacimento di bisogni individuali o collettivi.
1. Il lavoro subordinato: caratteristiche e fonti contrattuali
2. Il lavoro autonomo
3. La costituzione del rapporto di lavoro
4. I soggetti del rapporto di lavoro
5. Obblighi e diritti del lavoratore
6. Obblighi e poteri del datore di lavoro
7. La sospensione del rapporto di lavoro
8. Cessazione del rapporto di lavoro
1. IL LAVORO SUBORDINATO: CARATTERISTICHE FONTI CONTRATTUALI
L’articolo 2094 c.c. definisce prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
Il lavoro subordinato è il tipico rapporto che intercorre tra l’imprenditore e i suoi collaboratori.
Esso si contraddistingue per il carattere della subordinazione e collaborazione: il lavoratore collabora con l’imprenditore nello svolgimento dell’attività d’impresa in una posizione di dipendenza gerarchica, vale a dire eseguendo gli ordini e rispettando le volontà del datore di lavoro.
CARATTERISTICHE
* La prestazione del lavoratore consiste nel mettere a disposizione del proprio datore le proprie energie lavorative (forza lavoro) intellettuali o materiale.
* Il lavoratore è inserito in modo continuativo nell’organizzazione dell’impresa, in posizione di dipendenza e sotto la direzione del datore di lavoro
* L’incidenza del rischio del risultato del lavoro è a carico del datore di lavoro. Su di esso ricade sia il rischio economico sia la responsabilità verso terzi per i danni provocati dal lavoratore nell’esercizio dell’attività lavorativa
* Il lavoratore svolge la propria attività lavorativa solitamente avvalendosi dell’organizzazione produttiva dell’imprenditore. Egli deve inoltre osservare un orario predeterminato
* Il lavoratore ha diritto a percepire una retribuzione come corrispettivo dell’attività lavorativa prestata.
FONTI CONTRATTUALI
La regolamentazione del rapporto di lavoro è contenuta soprattutto nelle fonti di tipo contrattuale, cioè nel contratto individuale di lavoro e nei contratti collettivi di lavoro.
Contratti collettivi di lavoro. Sono quei contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle corrispondenti associazioni dei datori di lavoro contenenti le regole cui sono tenuti a uniformarsi i singoli contratti individuali di lavoro
Contratto individuale di lavoro. Il lavoratore con tale contratto, si obbliga a mettere a disposizione del datore di lavoro la sua attività di lavoro in cambio di una retribuzione.
Elementi essenziali del contratto di lavoro. Accordo (incontro delle volontà dei contraenti), oggetto (attività lavorativa e retribuzione), causa (scambio tra lavoro e retribuzione), forma (essenziale se prevista dalla legge). Generalmente, quest’ultima è libera. Tuttavia, alcune volte, la legge richiede la forma scritta a pena di nullità.
2. IL LAVORO AUTONOMO
Si ha lavoro autonomo quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
È lavoro autonomo esempio, quello del professionista (non soggetto a fallimento) o dell’artigiano (soggetto alla legge del fallimento) di una determinata prestazione. Il lavoratore autonomo svolge la propria attività con piena discrezione riguardo tempo, luogo e modalità della prestazione.
3. LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L’assunzione. Determinati limiti riguardano il momento dell’assunzione, poiché il datore potrebbe approfittare della sua condizione di forza per esercitare in modo arbitrario e discriminatorio il potere di scelta del contraente lavoratore. I limiti riguardano:
* Divieti di assunzione a tutela dei minori e delle donne. Alcuni lavori per la legge, non sono adatti a codesti.
* Obblighi di assunzione a favore di categorie privilegiati (persone con problemi di handicap). I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze queste persone, nella misura stabilità dalla legge
* Modalità di assunzione in base al quale il datore di lavoro deve avvalersi dell’opera di appositi uffici e rispettare le procedure stabilite dalla legge
4. I SOGGETTI DEL RAPPORTO DI LAVORO
L’articolo 2095 c.c., distingue i prestatori di lavoro subordinato in 4 categorie quali:
* Dirigenti: si caratterizzano per il forte grado di autonomia decisionale. Essi collaborano con l’imprenditore e a loro è riservato un trattamento giuridico del tutto peculiare riguardo alla retribuzione, l’orario di lavoro e alle modalità di assunzione e licenziamento.
* Quadri: prestatori di lavoro subordinato ove si collocano tra i dirigenti (che non possiedono i requisiti di autonomia gestionale) e gli impiegati (da cui si discostano per le particolari funzioni direttive svolte).
* Impiegati: esercitano in modo professionale un’attività non manuale con funzione di collaborazione tanto di concetto (con una certa autonomia) che di ordine (meno autonomia).
* Operai: esercitano mansioni puramente esecutive e di tipo manuale
Oltre queste 4 categorie ce ne sono altre due stabilite dalla contrattazione collettiva:
* Funzionari: collocata tra i dirigenti e gli impiegati
* Intermedi: posta tra operai e impiegati
Le mansioni. A ciascun lavoratore vengono richiesti sia determinati compiti che l’esecuzione di concrete operazioni (mansioni). Le mansioni sono stabilite nell’accordo contrattuale ma al datore di lavoro è concessa la facoltà di modificarle quando lo richieda una migliore organizzazione del lavoro all’interno dell’impresa.
5. OBBLIGHI E DIRITTI DEL LAVORATORE
OBBLIGHI DEL LAVORATORE
Obbligo
Contenuto
Diligenza
Obbedienza
Fedeltà
(divieto di concorrenza)
Fedeltà
(divieto di riservatezza)
Deve eseguire le prestazioni con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione
È tenuto all’osservanza delle disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro che gli sono impartite dall’imprenditore e dai collaboratori
Non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore
Non deve divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare a essa pregiudizio
DIRITTI DEI LAVORATORI
La retribuzione. È il trattamento economico cui è obbligato il datore di lavoro nei confronti del lavoratore come corrispettivo della prestazione lavorativa svolta.
Essa deve essere proporzionata al lavoro svolto e sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
Il lavoratore può essere retribuito a:
* tempo = è stabilita in base al tempo di lavoro. Si distingue in retribuzione mensile (stipendio) per dirigenti, quadri e operai, retribuzione oraria (salario) per gli operai.
* cottimo = è determinata tenendo conto del risultato produttivo.
L’aumento dei prezzi dei beni fa diminuire il reale valore della retribuzione. Ciò rende il potere di acquisto del salario (salario reale) diminuito. La moneta percepita è la stessa (salario nominale) ma questa non è più sufficiente , causa aumento prezzi, per procurarsi gli stessi beni.
Luogo e orario di lavoro. Il lavoratore ha diritto di prestare la propria attività nel luogo stabilito e secondo un determinato orario di lavoro.
Il luogo di lavoro è determinato dalle parti nel contratto.
L’orario di lavoro ha il principale scopo di salvaguardare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori. Per ciò l’ordinamento si preoccupa di fissare un orario massimo di lavoro (max 8 ore al giorno) e periodi di riposo per il ristoro del lavoratore. Esso può essere giornaliero, settimanale e annuale.
Esiste però il lavoro straordinario, che eccede l’orario normale di lavoro. In tal caso il lavoratore deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella ordinaria.
Il lavoro notturno invece, è considerato dalla legge particolarmente penoso, causa disagio e disordine nella vita personale del lavoratore.
Sindacati. I lavoratori difendono i propri interessi unendosi in organizzazioni rappresentative come i sindacati.
Gli strumenti previsti per l’esercizio delle rivendicazioni dei lavoratori sono:
* libertà dell’associazione sindacale (articolo 39 Cost.)
* diritto di sciopero (articolo 40 Cost.)
Lo sciopero. È l’astensione totale e concordata del lavoro di gruppi lavoratori subordinati dei loro interessi collettivi.
Statuto dei lavoratori. Rappresenta il primo intervento statale a sostegno e a tutela dell’attività sindacale dei lavoratori. La legge si prepone due obiettivi principali:
* tutelare la libertà e la dignità del lavoratore
* assicurare la libertà sindacale all’interno dei luoghi di lavoro
6. OBBLIGHI E POTERI DEL DATORE DI LAVORO
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Pagare la retribuzione. E tutte le prestazioni patrimoniale come ad esempio il trattamento di fine rapporto.
Tutelare le condizioni di lavoro. Il datore è tenuto a salvaguardare l’integrità psico - fisica e la personalità dei lavoratori.
Garantire la tutela assicurativa e previdenziale. Consiste nel rispettare la dignità e la libertà del lavoratore
POTERI DEL DATORE DI LAVORO
Potere direttivo e di vigilanza. Consiste nel potere dell’imprenditore di organizzare, indirizzare, controllare e disciplinare l’attività lavorativa dei singoli prestatori di lavoro.
Potere disciplinare. Consiste nel potere concesso al datore di lavoro di applicare sanzioni al lavoratore (ad esempio un richiamo verbale, un richiamo scritto, la sospensione o il licenziamento) che non osservi gli obblighi di diligenza , obbedienza e fedeltà previsti dagli articoli 2104 e 2105 c.c. (articolo 2106 c.c.).
7. SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
LE PRINCIPALI CAUSE DI SOSPENSIONE PER FATTO DEL LAVORATORE CON LE CONSEGUENZE
Cause di sospensione
Conseguenze per il lavoratore
Infortunio e malattia
Gravidanza, puerperio
Congedo parentale
Assenze per motivi personali
Assenze per inadempimento di funzioni pubbliche elettive o sindacali
Assenze per sciopero
Conservazione del posto, decorrenza dell’anzianità, trattamento economico a carico del datore di lavoro
Astensione obbligatoria per la donna 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto, 80% della retribuzione ordinaria a carico dell’INPS e 20% dal datore di lavoro, conservazione del posto
Astensione facoltativa del lavoratore, 10 mesi per coloro con figli con meno di 8 anni e 3 anni per coloro con figli con grave handicap
Conservazione del posto il trattamento varia a seconda dei casi e dal contenuto dei contratti collettivi
Conservazione del posto, non decorrenza dell’anzianità se non ai fini del trattamento pensionistico, la retribuzione è prevista soltanto per incarichi non retribuiti
Conservazione del posto, non decorre l’anzianità, esclusa la retribuzione
LA SOSPENSIONE PER FATTO DEL DATORE DI LAVORO
La sospensione può avvenire:
* per l’impossibilità del regolare svolgimento del rapporto da non imputare all’imprenditore, ma ad eventi accidentali e imprevedibili
* a particolari congiunture economiche o ad esigenza di ristrutturazione aziendale che costringono l’imprenditore a contrarre o sospendere l’attività produttiva
Essa può essere:
* breve. I contratti collettivi pongono a carico del datore l’obbligo di corrispondere la normale retribuzione ai lavoratori.
* di durata maggiore. La legge prevede, a favore del lavoratore, un particolare sistema di interventi ordinari e straordinari.
8. LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro a tempo determinato, si estingue per scadenza del termine finale.
È causa di estinzione la morte del lavoratore.
Le ipotesi più frequenti di cessazione del rapporto sono il recesso e il licenziamento.
Il recesso del lavoratore prende i nome di dimissioni; quello del datore d lavoro viene comunemente definito licenziamento.
Il preavviso. La parte che recede deve solitamente dare all’altra preavviso del recesso stesso. La parte che recede ha facoltà di sostituire il periodo di preavviso con un’indennità pari alla retribuzione che gli sarebbe spettata
Il recesso del lavoratore. È diretta applicazione dei principi generali in materia di estinzione degli effetti del contratto. Essendo normalmente a tempo indeterminato (il contratto) il lavoratore può in genere recedere.
Il licenziamento. La legge stabilisce una disciplina del tutto particolare il cui scopo è quello di tutelare il lavoratore contro eventuali abusi del datore di lavoro.
Il datore di lavoro non è libero di licenziare a suo piacere. Esso è limitato da:
Divieto di licenziamento: si verifica in determinate situazioni previste dalla legge e che vedono il lavoratore in una posizione vulnerabile dove il datore di lavoro potrebbe approfittare se non fosse vietato dalla legge
Necessità di giusta causa o giustificato motivo: si ha giusta causa quando una causa non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. (articolo 2119 c.c.). Il licenziamento per giustificato motivo è determinato dall’inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro.
Rispetto di particolari procedure di intimazione.
Tutela reale e obbligatoria. Di fronte un licenziamento ritenuto illegittimo, il lavoratore gode di una tutela che varia a seconda dei requisiti del datore di lavoro. Sono previste due forme di tutela:
* tutela reale dove il datore di lavoro che occupa più di 15 dipendenti è condannato a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e a corrispondergli un’indennità a titolo di risarcimento del danno.
* tutela obbligatoria dove il datore di lavoro che occupa più di 15 dipendenti è condannato a riassumere il lavoratore entro 3 giorni oppure a risarcirlo del danno sofferto versando un’indennità il cui importo può variare.
Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto (TFR).
Al TFR viene riconosciuta la natura di retribuzione accantonata o differita svolgente una funzione economica di risparmio forzoso per il lavoratore.
A fine rapporto di lavoro viene consegnata in un’unica soluzione la somma accantonata dal datore di lavoro.
Per garantire a lavoratori la corresponsione del TFR è stato istituito presso l’INPS il Fondo di garanzia per i TFR alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro dello 0.15% delle retribuzioni.

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